I chiarimenti offerti dalla Cassazione sulle misure adottate dal Governo nella lotta contro il Coronavirus: dalla sospensione dei termini processuali al rinvio delle udienze

Di seguito i chiarimenti offerti dalla Corte di Cassazione (Relazione 1° aprile 2020) sul contenuto e la portata delle misure adottate dal Governo ex D.L. 18/2020 nella lotta contro il Coronavirus

In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che:

– il rinvio d’ufficio delle udienze deve essere inteso come “un mero rinvio ex lege e non di una sospensione dei processi, sicché non si applica l’art. 298, primo comma, c.p.c., a tenore del quale ‘durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento’”;

– la sospensione dei termini processuali deve essere inteso come operante “tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)”;

– la sospensione di tutti termini, siano essi processuali o sostanziali, non opera per quelle controversie che rientrano nell’elencazione di cui all’art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. n. 18 del 2020:

i) le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

ii) le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

iii) i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

iv) i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità, incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

v) i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale ex art. 35 della l. 23 dicembre 1978, n. 833;

vi) i procedimenti relativi all’interruzione di gravidanza ex art. 12 della l. 22 maggio 1978, n. 194;

vii) i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

viii) i procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;

ix) i procedimenti di cui agli artt. 283 (provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello), 351 c.p.c. (provvedimenti sull’esecuzione provvisoria) e 373 c.p.c. (sospensione dell’esecuzione);

x) tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti: in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

– con riferimento alla sospensione che riguardi termini a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione “…è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il pieno rispetto” e non già la mera sottrazione dal relativo computo, come avveniva durante il periodo feriale;

– la sospensione dei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, riguarderà quelli promossi entro il 9 marzo 2020, senza alcuna espressa previsione per quanto riguarda quelli eventualmente promossi successivamente a tale data.

Avv. Cosimo Montinaro

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