Prenotazione on-line: la clausola “non rimborsabile” è vessatoria

Prenotazione on-line: la clausola “non rimborsabile” è vessatoria

Con sentenza del 14 ottobre 2019, il Giudice di Pace di Trapani ha dichiarato vessatoria la clausola “non rimborsabile” predisposta da un albergatore.

Il caso riguardava un cliente che aveva prenotato un soggiorno in un hotel tramite il sito Booking.com. Dopo aver effettuato il pagamento, si era accorto di aver commesso un errore e aveva quindi richiesto il rimborso.

L’albergatore aveva rifiutato il rimborso, invocando la clausola “non rimborsabile” contenuta nelle condizioni generali di contratto.

Il cliente ha quindi adito il Giudice di Pace, chiedendo il rimborso dell’intera somma versata.

Il Giudice ha accolto la domanda del cliente, dichiarando la clausola “non rimborsabile” vessatoria.

In particolare, il Giudice ha rilevato che:

  • la clausola “non rimborsabile” comporta un onere particolarmente gravoso per il cliente, che si trova a rinunciare al diritto di recesso dal contratto;
  • la clausola è stata predisposta dall’albergatore, che si trova quindi in una posizione di superiorità contrattuale rispetto al cliente;
  • la clausola non è stata approvata separatamente per iscritto dal cliente, come richiesto dall’art. 1341 c.c.

In conclusione, il Giudice ha condannato l’albergatore al rimborso dell’intera somma versata dal cliente, oltre agli interessi legali.

Questa sentenza rappresenta un importante precedente per la tutela dei consumatori. In particolare, essa conferma che le clausole “non rimborsabili” sono vessatorie e quindi non efficaci, se non approvate separatamente per iscritto dal cliente.

Questa decisione ha quindi un impatto significativo sulle prenotazioni online, in quanto impone alle strutture ricettive di prestare maggiore attenzione alle condizioni generali di contratto che propongono ai propri clienti.

Avv. Cosimo Montinaro

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