Corte d’Appello di Reggio Calabria, n. 634/2026: accolta l’azione del terzo proprietario per accertare la cessazione dell’assegnazione della casa coniugale.
Chi acquista un immobile già gravato da un provvedimento di assegnazione della casa coniugale si trova spesso in una posizione di stallo. La casa coniugale resta occupata dal coniuge assegnatario anche quando i presupposti che giustificavano l’assegnazione sono da tempo venuti meno, e il terzo proprietario non sa quale strumento processuale utilizzare per recuperare la disponibilità del bene. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza in commento, ha chiarito che il terzo, estraneo al rapporto familiare, non deve attendere né promuovere il procedimento riservato agli ex coniugi, ma può agire con un ordinario giudizio di cognizione. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi anni ha progressivamente distinto il piano dell’opponibilità del titolo da quello, distinto, della sua efficacia sostanziale. Il tema è di rilevanza pratica crescente: la casa coniugale assegnata a un ex coniuge convivente con figli ormai maggiorenni e autosufficienti costituisce una delle cause più frequenti di contenzioso tra proprietari e occupanti sine titulo. Nei paragrafi che seguono si ricostruisce la vicenda processuale, si esaminano le norme e i principi applicati e si analizza il percorso argomentativo della Corte.
La vicenda processuale
Una società proprietaria di un immobile a Reggio Calabria ha agito nel 2021, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., contro la parte convenuta, occupante dell’unità abitativa in forza di un provvedimento di assegnazione risalente al 2001, confermato in appello nel 2003 e in Cassazione nel 2004. La società ha dedotto che le esigenze poste a fondamento dell’assegnazione fossero cessate: la figlia della convenuta, nata nel 1989, era ormai maggiorenne, laureata in giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense. Ha chiesto quindi di accertare la cessazione dei presupposti, dichiarare l’inefficacia del provvedimento di assegnazione, ottenere il rilascio dell’immobile e il pagamento di un’indennità di occupazione di importo mensile determinato, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c..
La parte convenuta si è costituita eccependo l’improcedibilità per vizio della mediazione e l’inammissibilità del rito, e nel merito ha contestato la domanda, deducendo la persistenza dei presupposti dell’assegnazione stante la non autosufficienza economica della figlia, ancora impegnata nella preparazione di concorsi pubblici. Ha inoltre proposto domanda risarcitoria per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 2022, ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbente la circostanza che il provvedimento di assegnazione fosse stato trascritto nel 1997, quindi anteriormente all’acquisto della proprietà da parte della società, avvenuto nel 2006. Il primo giudice ha inoltre affermato che la modifica dell’assegnazione potesse avvenire solo tramite il rimedio dell’art. 710 c.p.c., nel contraddittorio tra ex coniugi, con conseguente inappropriatezza dello strumento processuale azionato dal terzo proprietario. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
La società proprietaria ha proposto appello, deducendo l’erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la legittimazione del terzo proprietario ad agire in via ordinaria, e l’omesso accertamento della cessazione dei presupposti sostanziali dell’assegnazione, considerata l’età e la qualificazione professionale della figlia della convenuta. La parte appellata ha resistito, chiedendo la conferma dell’ordinanza e reiterando la domanda ex art. 96 c.p.c.. Nel corso del giudizio di appello sono sopravvenuti due provvedimenti rilevanti: un decreto del 2023 che ha revocato l’assegno di mantenimento della figlia, ritenuta autosufficiente, e la sentenza di divorzio del 2026, con cui il Tribunale ha recepito l’accordo delle parti sulla revoca dell’assegnazione della casa coniugale.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie è quella dell’art. 155 comma 4 c.c., dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 454 del 1989 nella parte in cui non prevedeva la trascrizione del provvedimento di assegnazione ai fini dell’opponibilità ai terzi, e dell’art. 6 comma 6 della l. 898/1970, come sostituito dall’art. 11 della l. 74/1987. Su questa base normativa, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, avendo data certa, risulta opponibile al terzo acquirente anche se non trascritto, entro il termine di nove anni dall’assegnazione, e oltre tale termine se trascritto. Rileva altresì l’art. 710 c.p.c., relativo alla modifica dei provvedimenti relativi ai figli e alle condizioni della separazione, riservato al contraddittorio tra i coniugi, e l’art. 2043 c.c. quale fondamento della domanda risarcitoria per occupazione illegittima. Infine, l’art. 1284 comma 4 c.c. disciplina il saggio di interessi maggiorato applicabile alle obbligazioni pecuniarie, comprese quelle risarcitorie, quando espressamente richiesto e dichiarato in sentenza.
Gli istituti giuridici coinvolti
L’assegnazione della casa coniugale è un provvedimento a tutela della prole, non del coniuge in quanto tale: il diritto di godimento riconosciuto all’assegnatario ha natura personale e non reale, ed è funzionalmente collegato alla presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti senza colpa. La trascrizione del provvedimento incide sul diverso piano dell’opponibilità ai terzi, non su quello dell’efficacia sostanziale del titolo. La Corte richiama sul punto l’insegnamento secondo cui «l’opponibilità del previo provvedimento di assegnazione della casa familiare o della convivenza al coniuge o al convivente […] opera solo finché perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale» (Cass. civ. n. 15367/2015). Ne discende una distinzione netta fra i due profili: l’opponibilità riguarda la conoscibilità del titolo da parte del terzo, mentre l’efficacia riguarda la persistenza dei presupposti sostanziali – primo tra tutti la non autosufficienza economica del figlio convivente – che giustificano l’assegnazione stessa.
Il principio guida
Il nucleo della decisione riguarda la legittimazione ad agire del terzo proprietario. Chi può contestare l’assegnazione della casa coniugale quando i presupposti sono venuti meno? Secondo la Corte, il coniuge assegnatario può vedere modificato il provvedimento solo tramite il procedimento ex art. 710 c.p.c., riservato al rapporto tra ex coniugi e alle condizioni personali e patrimoniali della separazione. Il terzo acquirente, estraneo a tale rapporto, non è invece legittimato ad attivare quel rimedio e deve necessariamente proporre un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare l’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto di godimento in capo al coniuge assegnatario. Si tratta di un principio già espresso da Cass. civ. n. 1744/2018, qui integralmente confermato: quando viene accertata, su iniziativa del terzo, l’insussistenza originaria o sopravvenuta dei presupposti dell’assegnazione, non si versa più in una questione di opponibilità, bensì in una situazione di inefficacia del titolo, con conseguente riespansione delle facoltà dominicali del proprietario e diritto alla consegna, all’indennità di occupazione e, ove ne ricorrano i presupposti, al risarcimento del danno.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Corte ha accolto parzialmente l’appello, riformando l’ordinanza di primo grado. Sul primo motivo, ha ritenuto non condivisibile la tesi del giudice di prime cure secondo cui il terzo proprietario avrebbe dovuto attendere o promuovere il procedimento ex art. 710 c.p.c.. Ha osservato che tale rimedio riguarda esclusivamente il rapporto tra coniugi, mentre il terzo, non essendo parte di quel rapporto, deve necessariamente agire con un’azione ordinaria di accertamento. Sul piano dell’opponibilità, la Corte ha rilevato che la trascrizione del provvedimento di assegnazione nel 1997, anteriore alla trascrizione dell’acquisto nel 2006, non è mai stata in discussione tra le parti; tuttavia questo profilo, di per sé, non esclude che il titolo possa comunque divenire inefficace per il sopravvenuto venir meno dei suoi presupposti sostanziali.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha accertato che, già al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado, la figlia della parte assegnataria aveva 32 anni, era laureata in giurisprudenza dal 2014, aveva conseguito la specializzazione nelle professioni legali ed era abilitata all’esercizio della professione forense. Tali circostanze – ha osservato la Corte – depongono per il venir meno della condizione di figlia maggiorenne non autosufficiente senza colpa. La mera partecipazione a concorsi pubblici non è sufficiente a giustificare il protrarsi sine die dell’assegnazione, «poiché l’istituto non può trasformarsi in un vincolo perpetuo a carico del proprietario», richiamando sul punto Cass. civ. n. 17183/2020.
Sul piano risarcitorio, la Corte ha riconosciuto l’indennità di occupazione, quantificata sulla base dei valori OMI indicati dall’appellante e non specificamente contestati con un diverso parametro tecnico, ma ne ha fissato la decorrenza non dalla messa in mora del 2020, né dalla domanda giudiziale, bensì dalla pubblicazione della sentenza di divorzio del 2026, che ha revocato l’assegnazione: fino a quella data, infatti, il coniuge occupante disponeva di un titolo giudiziale efficace, sicché mancava l’elemento soggettivo della colpa richiesto dall’art. 2043 c.c.. Sono stati riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., espressamente richiesti, mentre è stata rigettata la domanda di risarcimento per ulteriori danni all’immobile, in difetto di allegazione e prova di pregiudizi specifici. Le reciproche domande ex art. 96 c.p.c. sono state respinte e le spese di entrambi i gradi sono state compensate al 50%, in ragione dell’accoglimento parziale delle pretese risarcitorie.
