Esecuzioni forzate e recupero crediti

Lo Studio Legale Montinaro vanta una consolidata e rilevante esperienza nel campo delle esecuzioni forzate e del recupero crediti su Lecce, Brindisi e Taranto

L’attività dello Studio consiste nella redazione di:

  • diffide di pagamento
  • messe in mora
  • decreti ingiuntivi
  • atti di precetto
  • pignoramenti mobiliari
  • pignoramenti presso terzi
  • pignoramenti immobiliari
  • istanza di fallimento 
  • insinuazione al passivo fallimentare
  • concordato preventivo
  • ricorso al Fondo INPS di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro 

Per garantire un servizio efficiente e, quindi, evitare azioni infruttuose che comportano solo inutili aggravi di costi per il Cliente, lo Studio collabora con professionisti e/o aziende iscritte ad appositi Albi, effettuando sempre, in via preliminare, una valutazione della consistenza del patrimonio del debitore anche attraverso la consultazione di banche dati pubbliche e private, utilizzando lo strumento di cui all’art. 492 bis c.p.c., che, com’è noto, ha introdotto la possibilità di ricercare i beni da pignorare attraverso modalità telematiche. Se necessario, si potrà anche valutare, di concerto con il Cliente, l’opportunità di affidare incarico ad agenzie investigative di fiducia, al fine di reperire informazioni utili, quali l’effettivo indirizzo del debitore, l’attività lavorativa ed il reddito, l’esistenza di rapporti di credito con istituti bancari od altri soggetti, la localizzazione di autoveicoli o immobili aggredibili, ecc..

Esponi il Tuo caso e richiedi un preventivo gratuito. Lo Studio prevede anche la possibilità di stipulare convenzioni per prestazioni continuative adatte alle particolari esigenze della Clientela, garantendo così consistenti risparmi di spesa.

Esponi il Tuo caso e richiedi una preliminare valutazione da parte dei nostri Avvocati

SENZA ALCUN IMPEGNO 

A tal fine, compila l’apposito FORM, avendo cura di esporre sinteticamente i fatti.

Via M.R. Imbriani, n. 24 - 73100 Lecce (c/o Avv. Lucio G. Longo)

La procedura del recupero crediti

L’azione di recupero crediti mira ad ottenere il massimo vantaggio per il Cliente, attraverso il recupero del credito nella sua interezza, oltre, naturalmente, alle spese legali ed agli interessi di mora. A tal proposito, va ricordato che, in tema di transazioni commerciali intercorse tra imprese ovvero tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, il debitore deve altresì corrispondere al creditore un tasso di interesse particolarmente elevato (corrispondente al saggio del principale strumento di rifinanziamento della BCE maggiorato di otto punti percentuali), nonchè deve rimborsare tutti i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, salva la prova del maggior danno.

La procedura ordinaria di recupero del credito contempla, preliminarmente, l’invio al debitore di una diffida di pagamento, con contestuale richiesta di messa in mora. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato (generalmente di 10 giorni), se si è già in possesso di un titolo esecutivo (es.: sentenza di condanna, assegno o cambiale protestata ecc. …) si potrà notificare al debitore un atto di precetto, con il quale verrà intimato di pagare il dovuto entro l’ulteriore termine di 10 giorni. In difetto di pagamento, si potrà procedere al recupero forzoso del credito, attraverso il pignoramento dei beni, mobili o immobili, del debitore.

Qualora, invece, il creditore non sia in possesso di un titolo esecutivo, sarà a quel punto necessario ricorrere all’Autorità Giudiziaria affinché il credito venga accertato giudizialmente. Il ricorso al Giudice potrà avvenire o attraverso la procedura monitoria (all’esito del quale il Giudice emetterà un decreto ingiuntivo), oppure con giudizio ordinario. 

Redazione decreto ingiuntivo

Il titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, nonchè fondato su prova scritta, può ottenere, mediante presentazione di un ricorso al Giudice competente, un provvedimento (c.d. decreto ingiuntivo) con il quale poter ingiungere al debitore di pagare il dovuto, entro 40 giorni dalla notifica, pena l’esecuzione forzata. In caso di mancata opposizione entro il suddetto termine, il decreto ingiuntivo diverrà definitivo ed esecutivo e sarà, come detto, possibile procedere con l’esecuzione forzata dei beni del debitore. 

Accertamento giudiziale del credito 

Con il rito ordinario, invece, si instaurerà un vero e proprio giudizio civile, nel corso del quale il creditore dovrà provare al Giudice la sussistenza del proprio credito.

Esecuzione forzata e pignoramento mobiliare ed immobiliare

In caso di infruttuoso esperimento della procedura di cui sopra, il creditore potrà procedere al pignoramento dei beni del debitore, compresi, quindi, anche eventuali crediti che quest’ultimo vanta nei confronti di terzi. Nello specifico, l’esecuzione potrà essere sia di tipo mobiliare che immobiliare (a seconda della natura dei beni che si intenderà pignorare). Rientrano, per esempio, nel pignoramento mobiliare, beni come autovetture e arredi, mentre, nel caso di pignoramento immobiliare, potranno essere aggrediti terreni ed appartamenti.

Con il pignoramento, i beni oggetto dell’esecuzione verranno sottratti alla disponibilità del debitore e messi all’asta: l’importo ricavato dalla vendita servirà a soddisfare il credito insoluto per il quale si è agito.

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