Trib. Lecce, n. 921/2026: accolto il ricorso possessorio, irrilevante ai fini del possesso il decreto di assegnazione della casa familiare.
Capita spesso, nelle famiglie separate che continuano a condividere lo stesso stabile, che il provvedimento di assegnazione della casa familiare venga invocato come prova assoluta del possesso sull’intero immobile. Il Tribunale di Lecce, con l’ordinanza in commento, chiarisce che non Γ¨ cosΓ¬. Il giudice ha infatti accolto un ricorso ex art. 1168 c.c. proposto da due ex conviventi dell’assegnataria, riconoscendo la sussistenza di uno spoglio del possesso esercitato in via autonoma sul piano terra di un edificio a due livelli. La vicenda origina da un contesto familiare fortemente conflittuale, protrattosi per anni tra denunce reciproche e un precedente giudizio possessorio mai riassunto. Proprio questa conflittualitΓ , paradossalmente, si Γ¨ rivelata decisiva nell’escludere la tesi della mera tolleranza sostenuta dalla resistente.
La vicenda processuale
I ricorrenti hanno agito dinanzi al Tribunale di Lecce esponendo di avere mantenuto, per lungo tempo, il possesso esclusivo dei locali ubicati al piano terra di un immobile sito in provincia di Lecce, composto da due unitΓ di fatto autonome – piano terra e primo piano – dotate di ingressi separati, utenze distinte e cassette postali proprie. Secondo la prospettazione attorea, il piano terra era stato utilizzato da uno dei ricorrenti e, in seguito alla separazione coniugale intervenuta nel 2020, anche dall’altra ricorrente. A partire dal gennaio 2026 la resistente, ex moglie e madre dei figli della coppia, avrebbe impedito ogni accesso al piano inferiore bloccando le porte dall’interno, anche mediante l’apposizione di mobili. I ricorrenti hanno richiamato altresΓ¬ un precedente episodio del 2022, quando un analogo impedimento all’accesso era stato superato dopo la notifica di un ricorso possessorio, poi non riassunto per l’interruzione del giudizio dovuta al decesso del difensore della resistente.
Costituendosi in giudizio, la resistente ha eccepito preliminarmente la tardivitΓ dell’azione, sostenendo che l’assegnazione della casa familiare disposta nel 2020 in sede di separazione consensuale riguardasse l’intero immobile e non il solo primo piano, sicchΓ© nessun possesso autonomo dei ricorrenti sarebbe stato configurabile. Nel merito ha negato la natura bifamiliare del fabbricato, qualificandolo come unitΓ abitativa unica su due livelli comunicanti, e ha prodotto una relazione tecnica di parte volta a dimostrare sia l’unitarietΓ dell’immobile sia il degrado dei locali del primo piano per infiltrazioni e muffa. Ha inoltre sostenuto che l’accesso dei ricorrenti al piano terra fosse frutto di mera cortesia, cessata una volta venute meno le ragioni della tolleranza. La causa Γ¨ stata istruita documentalmente, con l’ascolto di piΓΉ informatori indicati da entrambe le parti, e trattenuta in decisione previa concessione di termine per note conclusive.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
L’azione proposta trova fondamento negli artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., che disciplinano il rimedio possessorio della reintegrazione. L’art. 1168 c.c. tutela chi sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso, a prescindere dalla titolaritΓ del diritto reale sottostante, e richiede che l’azione venga proposta entro l’anno dal sofferto spoglio. Il Tribunale ha dovuto verificare, in primo luogo, la sussistenza di una situazione possessoria autonoma in capo ai ricorrenti sul piano terra e, in secondo luogo, la tempestivitΓ del ricorso rispetto all’episodio denunciato come spoglio, individuato nel blocco degli accessi verificatosi il 7 gennaio 2026.
Il valore probatorio dell’assegnazione della casa familiare e delle denunce
Il punto piΓΉ delicato della decisione riguarda l’efficacia probatoria di due elementi documentali prodotti dalla resistente: il decreto di omologa della separazione consensuale, con relativa assegnazione della casa familiare, e la denuncia per violazione di domicilio sporta nel 2022 nei confronti dell’ex marito. Quanto al primo, il giudice ha chiarito che l’assegnazione della casa familiare costituisce un titolo giuridico che disciplina i rapporti tra i coniugi separati e tutela le esigenze abitative della prole, ma non Γ¨ idoneo, di per sΓ©, a fotografare la concreta situazione possessoria esistente tra le parti nΓ© a escludere che soggetti terzi abbiano continuato a intrattenere una relazione di fatto con una porzione dell’immobile. Quanto alla denuncia, il Tribunale ha osservato che si tratta di un atto unilaterale proveniente dalla stessa parte che lo ha redatto, contenente mere allegazioni difensive prive di autonoma efficacia dimostrativa: puΓ² assumere rilievo come elemento di valutazione, ma non come prova dei fatti in essa narrati.
Il principio guida: assegnazione della casa familiare e possesso autonomo su porzioni dell’immobile
Il nucleo della decisione ruota attorno a un principio di frequente applicazione nelle controversie tra ex coniugi o ex conviventi che condividono lo stesso stabile: il provvedimento di assegnazione della casa familiare non determina, automaticamente, la perdita di ogni situazione possessoria autonoma da parte di soggetti che, di fatto, continuino a utilizzare porzioni distinte e funzionalmente indipendenti dell’immobile. Il giudice ha ritenuto dirimenti, a tal fine, elementi oggettivi quali la presenza di ingressi separati, cassette postali distinte e ambienti idonei a soddisfare autonomamente le esigenze abitative essenziali su entrambi i livelli. Ma cosa succede se, nonostante l’assegnazione, l’ex coniuge continua a pagare le utenze della porzione da lui occupata. Il Tribunale ha attribuito a tale circostanza un peso probatorio significativo, richiamando l’id quod plerumque accidit: risulta difficilmente spiegabile, secondo la massima di comune esperienza, che un soggetto estraneo all’utilizzo dell’immobile continui per anni a sostenere i costi delle relative utenze.
Sul fronte della tolleranza, il giudice ha escluso che l’accesso dei ricorrenti al piano terra potesse qualificarsi come mera cortesia. La tolleranza presuppone infatti relazioni caratterizzate da cordialitΓ e da una stabile disponibilitΓ del titolare del bene a consentire l’altrui utilizzazione in via occasionale e precaria; nel caso di specie, al contrario, la relazione tra le parti era segnata da elevata conflittualitΓ , sfociata in plurime iniziative giudiziarie reciproche. Tale contesto, secondo il Tribunale, Γ¨ incompatibile con la logica della benevola concessione.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando l’immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso dei locali del piano terra, e ha respinto l’eccezione di tardivitΓ sollevata dalla resistente. Sul punto della tempestivitΓ , il giudice ha valorizzato le dichiarazioni testimoniali raccolte in istruttoria, secondo cui l’accesso all’immobile era rimasto possibile sino al gennaio 2026 e si era interrotto soltanto a seguito di una discussione intervenuta in quel mese, quando la resistente aveva bloccato i varchi. Essendo il ricorso stato depositato nel febbraio 2026, l’azione Γ¨ stata ritenuta proposta entro il termine annuale previsto dall’art. 1168 c.c..
Quanto al merito, il Tribunale ha affrontato il contrasto tra le deposizioni testimoniali indicate dalle due parti, optando per un criterio di valutazione ancorato agli elementi oggettivi di causa piuttosto che alla sola attendibilitΓ soggettiva dei testi. Γ stata cosΓ¬ decisiva la documentazione fotografica prodotta dalla stessa resistente e allegata alla relazione tecnica del proprio consulente, dalla quale emergeva la presenza, su entrambi i livelli, di ambienti autonomamente idonei a soddisfare le esigenze abitative essenziali – cucina, bagno, spazi per il riposo – a riprova di un utilizzo strutturalmente distinto dei due piani. Il giudice ha inoltre ritenuto che lo stato di degrado del primo piano, pur documentato, attestasse un problema manutentivo riconducibile alla resistente, senza tuttavia incidere sulla configurabilitΓ dello spoglio subito dai ricorrenti al piano terra. Sulla base di questo compendio istruttorio – dichiarazioni testimoniali, precedente contenzioso del 2022, conformazione dell’immobile e documentazione fotografica – il Tribunale ha ritenuto provata sia la sussistenza di un possesso autonomo dei ricorrenti sia l’illegittima privazione dello stesso a opera della resistente. La domanda risarcitoria, proposta nella medesima sede possessoria, Γ¨ stata invece dichiarata inammissibile, mentre le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
