Conto corrente cointestato tra coniugi, il prelievo unilaterale va restituito per metà

Trib. Milano, Sez. V, n. 7527/2026: condannato il coniuge a restituire metà delle somme trasferite sul proprio conto.

Per oltre vent’anni un marito accredita lo stipendio su un conto corrente cointestato tra coniugi, poi, a ridosso della separazione, sposta quasi tutta la liquidità su un conto personale. Può farlo? Non per l’intero. Il Tribunale di Milano ha affermato che nel conto corrente cointestato tra coniugi alimentato soltanto dai redditi di uno di essi il saldo non resta di esclusiva spettanza del titolare della provvista, perché quei versamenti realizzano l’adempimento di un obbligo di legge e non una liberalità. Il tema della donazione indiretta, sollevato dalla parte attrice, perde così centralità. Restano da chiarire il ruolo della presunzione di quote uguali, il peso del regime di separazione dei beni e la distribuzione dell’onere della prova. Ripercorriamo la vicenda e i principi applicati, perché il conto corrente cointestato tra coniugi è terreno ricorrente di contenzioso patrimoniale familiare.

La vicenda processuale

La parte attrice e il convenuto si sposarono nel 1999 scegliendo il regime di separazione dei beni, e nel 2017 nacque la loro figlia. Almeno dal 2009 i coniugi risultavano cointestatari di un conto corrente e di un conto deposito presso il medesimo istituto di credito, alimentati dai redditi di lavoro del marito, militare impegnato in missioni all’estero, e dal ricavato della vendita, nel 2013, di un immobile di sua proprietà. La moglie non ha mai lavorato e si è dedicata alla casa e poi alla bambina. Nel corso del 2020, in prossimità del ricorso per separazione, il marito ha effettuato dieci trasferimenti dal conto deposito a un proprio conto personale, spostando la quasi totalità dei risparmi comuni.

Con atto di citazione del 2022 la parte attrice ha convenuto l’ex coniuge chiedendo di accertare la contitolarità delle somme, di dichiarare indebiti i trasferimenti e di condannarlo a restituirne la metà. A suo dire i versamenti sul conto comune, coerenti con un assetto familiare concordato e con gli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia, integravano una donazione indiretta del cinquanta per cento. Domandava inoltre la restituzione della metà di diciannove buoni postali fruttiferi cointestati, espressi in lire, e il risarcimento del danno morale in misura non inferiore a [OMISSIS], previo accertamento incidentale della rilevanza penale della condotta.

Il convenuto si è costituito nel 2023 negando ogni animus donandi. Ha spiegato la cointestazione con la prudenza imposta dalle missioni all’estero, ha rivendicato come proprio il denaro trasferito e ha escluso che la famiglia fosse mantenuta dai genitori di lei, richiamando gli estratti conto da cui risultavano spese per lavori e acquisti anche a favore dei suoceri. Quanto ai buoni postali, ha sostenuto che i coniugi li avessero già divisi di comune accordo. Il giudice ha assegnato i termini istruttori e, ritenuta la causa documentale, l’ha rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo il trasferimento del magistrato ad altro ufficio, il nuovo giudice l’ha trattenuta in decisione nel 2026, all’esito dei termini dell’art. 190 c.p.c..

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il giudice parte dagli artt. 1823 e 1852 c.c., che definiscono il contratto di conto corrente e riconoscono al correntista bancario la pronta disponibilità delle somme a suo credito, e dall’art. 1854 c.c., secondo cui più intestatari, anche se abilitati a operare separatamente, sono creditori solidali dei saldi nei confronti della banca. La norma disciplina però soltanto i rapporti con l’istituto. Quelli interni restano affidati all’art. 1298, comma 2, c.c., che divide in parti uguali il credito solidale se non risulta altrimenti.

A questa presunzione relativa si affiancano gli artt. 2728 e 2729 c.c., perché la prova contraria può essere offerta anche con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. L’art. 809 c.c. disciplina le liberalità diverse dalla donazione tipica dell’art. 769 c.c., ed è la ragione per cui la donazione indiretta non richiede la forma solenne. L’art. 143 c.c. impone invece a ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro, e su questo versante si gioca la qualificazione dei versamenti.

Sul piano processuale operano l’art. 2697 c.c., che carica chi agisce della prova dei fatti costitutivi, e gli artt. 115 e 167 c.p.c., da cui discende l’onere di contestazione specifica dei fatti allegati.

Gli istituti giuridici coinvolti

La presunzione di parziarietà dell’art. 1298 c.c. è relativa, e la Cassazione ne ha tratto indicazioni precise. Nei rapporti interni i cointestatari dividono i saldi in quote uguali solo se non risulta diversamente, e la prova contraria può passare anche per presunzioni semplici (Cass. civ., Sez. II, n. 29324/2021). Se il saldo attivo discende da versamenti di uno solo dei correntisti, in linea di principio l’altro non può avanzare diritti su di esso nel rapporto interno (Cass. civ., Sez. II, n. 27069/2022). Da qui muove la difesa del marito, che il Tribunale supera valutando le circostanze concrete.

La donazione indiretta è il negozio che, pur privo della forma della donazione, risponde a un fine di liberalità e arricchisce gratuitamente il beneficiario, e l’intenzione di donare emerge soltanto dall’esame rigoroso di tutte le circostanze tempestivamente dedotte e provate (Cass. civ., Sez. II, n. 9379/2020). La forma solenne dell’art. 769 c.c. non occorre (Cass. civ., Sez. II, n. 3819/2015). Applicata alla cointestazione, la qualificazione richiede la prova dell’animus donandi al momento dell’atto (Cass. civ., Sez. II, n. 4682/2018), e lo stesso vale per i buoni postali cointestati (Cass. civ., Sez. II, n. 10991/2013). La cointestazione, dunque, non comporta da sola la donazione indiretta della metà della provvista, e l’intenzione deve assistere ciascun versamento.

Resta il tema della non contestazione. L’onere di contestazione specifica esprime il principio di leale collaborazione e si declina in modo speculare rispetto all’onere di allegazione (Cass. civ., Sez. II, n. 37788/2021). La generica deduzione di mancanza di prova, senza negare il fatto storico, non equivale a contestazione specifica (Cass. civ., Sez. VI-3, n. 17889/2020), e l’onere riguarda i fatti che rientrano nella sfera di conoscibilità dell’avversario (Cass. civ., Sez. II, n. 2223/2022).

Conto corrente cointestato tra coniugi e donazione indiretta

Il principio guida del Tribunale ruota attorno alla causa dei versamenti. Il marito aveva conferito i propri redditi e il prezzo di un immobile su un conto corrente destinato alle spese della famiglia e su un conto deposito destinato a custodirne i risparmi, senza chiedere mai alla moglie conto delle spese né imporle limiti. Il giudice ne ha dedotto una cointestazione reale, non fittizia e non riconducibile a un mandato, con titolarità comune nella misura di metà anche se la provvista veniva dal solo marito. In questa cornice i versamenti sono stati qualificati come adempimento dell’obbligo di contribuzione dell’art. 143 c.c. più che come liberalità, sicché la discussione sull’animus donandi ha perso rilevanza.

Ma la scelta della separazione dei beni non impedisce una soluzione diversa? Il Tribunale ha risposto di no, perché l’autonomia negoziale dei coniugi consente di regolare gli apporti economici istituendo un conto comune con risparmi di titolarità condivisa. Ne è derivato che il trasferimento unilaterale, per la quota della moglie, è avvenuto sine titolo.

La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha accolto in parte le domande. Ha dichiarato che le somme giacenti sul conto corrente e sul conto deposito durante il matrimonio erano in contitolarità al cinquanta per cento, che i trasferimenti verso il conto personale del marito sono stati illegittimi nei limiti dell’importo domandato, inferiore alla metà di quanto movimentato, e ha condannato il convenuto alla restituzione, richiamando l’art. 185 c.p.. Gli interessi decorrono ai sensi dell’art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno dell’ultimo prelievo, mentre la rivalutazione è esclusa perché il credito restitutorio non contrattuale è di valuta.

Il percorso argomentativo muove dall’onere della prova. All’attrice spettava dimostrare la cointestazione, il trasferimento verso il conto del convenuto e l’illegittimità del prelievo, e le prime due circostanze erano documentali e pacifiche. Il convenuto non ha mai negato i trasferimenti. Ha anzi difeso il proprio diritto a disporre del denaro, e questo atteggiamento, incompatibile con la negazione del fatto, è stato valorizzato ai fini della non contestazione. Lo stesso convenuto ha affermato di aver mantenuto la famiglia con il proprio reddito, e il giudice ha letto la dichiarazione come ammissione di un dato rilevante. La tesi della cointestazione prudenziale per le missioni all’estero è stata smentita dagli estratti conto, da cui risultava che anche la moglie disponeva pienamente delle somme, oltre che dalle difese del marito.

Quanto agli indizi, il Tribunale ha valorizzato la stabile destinazione dei redditi al conto comune, la sistematicità dei versamenti, la ripartizione dei ruoli familiari con la moglie dedicata alla casa e alla figlia e il sostegno economico offerto anche dai genitori di lei per le spese ordinarie, ritenendoli gravi, precisi e concordanti nel senso di una destinazione delle somme al patrimonio familiare. Prelevando quasi l’intero, il marito ha disposto per metà di denaro altrui, senza il consenso dell’altra contitolare.

L’istruttoria è rimasta documentale. Sono stati considerati sufficienti gli estratti del conto corrente e del conto deposito, il dettaglio dei prelievi, le fotografie dei buoni, l’estratto dell’atto di matrimonio con l’indicazione della separazione dei beni e un’attestazione di Poste Italiane. Sono stati invece dichiarati inammissibili i documenti prodotti dal convenuto dopo i termini istruttori, consistenti in corrispondenza telematica con il proprio difensore.

Le altre domande sono state respinte. Per i buoni postali il convenuto aveva dedotto una divisione già avvenuta, e la parte attrice, soltanto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., ha riconosciuto una spartizione di altri buoni, senza chiarire quanti fossero cointestati, quanti divisi e quanti residuassero. Il giudice non ha potuto stabilire cosa spettasse a ciascuno. Il danno morale non è risultato nemmeno descritto nella sua consistenza, e il Tribunale ricorda che il danno non patrimoniale, anche se discende da fatto-reato, non è mai in re ipsa.

Sulle spese ha ravvisato una soccombenza reciproca parziale, decisamente prevalente a carico del convenuto, ponendo a suo carico i tre quarti e compensando il resto, con liquidazione secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022. La sentenza è provvisoriamente esecutiva quanto alle condanne.

Per il professionista l’indicazione operativa è duplice. Chi agisce per la restituzione deve allegare e provare la cointestazione, il trasferimento e l’assenza di titolo, costruendo il quadro indiziario sulla contribuzione familiare senza affidarsi alla sola presunzione di quote uguali. Chi difende il coniuge che ha prelevato non può limitarsi a negare la prova dell’avversario, perché la generica deduzione di mancanza di prova non vale come contestazione, e dovrà allegare fatti specifici che spezzino la presunzione. Sui titoli come i buoni occorre un inventario preciso di ciò che è stato diviso e di ciò che residua.

Studio Legale Montinaro