Prescrizione quinquennale degli assegni di mantenimento e inapplicabilità della sospensione ex art. 2941 c.c. tra coniugi separati – Tribunale Lamezia Terme 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto di famiglia – Esecuzione forzata
  • Oggetto: Opposizione a precetto per crediti da assegno di mantenimento – Prescrizione dei ratei e sospensione ex art. 2941 c.c.
  • Normativa: Art. 2948 n. 4 c.c.; art. 2953 c.c.; art. 2941 c.c.; art. 156 c.c.; art. 615 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: prescrizione mantenimento, assegno separazione prescrizione quinquennale, art. 2948 c.c., sospensione prescrizione coniugi separati, opposizione a precetto mantenimento

In tema di assegni di mantenimento stabiliti in sede di separazione giudiziale, il termine di prescrizione applicabile ai singoli ratei è quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. – e non quello decennale di cui all’art. 2953 c.c. – in quanto la sentenza di separazione costituisce fonte dell’obbligazione periodica e titolo esecutivo per l’esazione dei ratei, ma non forma giudicato sulla debenza del singolo rateo, stante l’autonomia giuridica di ciascuna prestazione nell’ambito di un’obbligazione di durata; né trova applicazione la sospensione della prescrizione tra coniugi ex art. 2941 c.c., dovendo prevalere, in ragione dell’intervenuta crisi coniugale conclamata, la valorizzazione delle posizioni individuali dei componenti la famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare.

Il Tribunale di Lamezia Terme ha accolto parzialmente l’opposizione a precetto proposta dalla parte opponente, dichiarando prescritti i ratei di mantenimento maturati nei cinque anni precedenti la notifica del precetto. La prescrizione quinquennale degli assegni di mantenimento opera indipendentemente dal fatto che il credito trovi fonte in una sentenza passata in giudicato, poiché la struttura ontologica delle obbligazioni di durata conferisce alle singole prestazioni autonomia e quindi distinto decorso prescrizionale.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione tra prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. in relazione agli assegni di mantenimento periodici fondati su sentenza passata in giudicato
  • Natura giuridica delle obbligazioni di durata e autonomia di ciascun rateo rispetto alla fonte unitaria dell’obbligo
  • Inapplicabilità della sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. tra coniugi in regime di separazione personale
  • Interpretazione teleologica e sistematica dell’art. 2941 c.c. alla luce dell’evoluzione normativa e della coscienza sociale in materia di rapporti post-matrimoniali
  • Rideterminazione del quantum debeatur in caso di accoglimento dell’eccezione di prescrizione
  • Liquidazione delle competenze professionali per l’atto di precetto in relazione al corretto scaglione di valore rideterminato
  • Regime delle spese processuali in caso di accoglimento parziale dell’opposizione e contrasto giurisprudenziale sulla questione rilevante

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«Come noto, gli assegni di mantenimento per i figli – ma il principio vale, all’evidenza, anche per il mantenimento in favore della moglie – costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all’anno, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell’operatività di tale norma – anziché di quella dell’art. 2953 – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell’obbligazione periodica e titolo esecutivo per l’esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione.

I suddetti assegni, infatti, si ricollegano ad obbligazioni di durata (Cass. 4 aprile 2005, n. 6975; Cass. civ. n. 12333/1998; Cass. civ., Sez. III, Sent., 05/11/2009, n. 23462) le quali sono caratterizzate da una “causa debendi” continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, per l’interesse che sono volte a realizzare – in relazione al quale il protrarsi e ripetersi nel tempo delle prestazioni costituisce una caratteristica ontologica – le singole prestazioni, ancorché fra loro connesse ed aventi un’unica fonte, sono dotate di autonomia, maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome (Corte di Cassazione n. 13414/2010 per cui la prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato; Trib. Palermo 23.03.2023).

Il diritto al pagamento delle singole rate di mantenimento, dunque, si prescrive in cinque anni, a meno che ovviamente non intervengano atti interruttivi della prescrizione medesima.

Inoltre, non può trovare applicazione nel caso di specie il disposto di cui all’art. 2941 c.c., per cui la prescrizione resta sospesa tra i coniugi.

Infatti, detta forma di sospensione, per costante insegnamento giurisprudenziale, non può applicarsi in caso di separazione personale, in quanto ben oltre il mero dato codicistico letterale, si deve valorizzare il sopravvenuto consolidarsi della prevalenza delle posizioni e interessi individuali e, di conseguenza, il definitivo venir meno di quella tendenza alla conservazione dell’unità familiare che in costanza di matrimonio avrebbe potuto scoraggiare l’introduzione di un giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20/08/2014, n. 18078; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 04/04/2014, n. 7981; Cass. civ., Sez. III, 23/11/2017, n. 27889).

La causa di sospensione in commento non si applica al credito relativo all’assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in quanto deve considerarsi prevalente rispetto al criterio ermeneutico letterale, un’interpretazione conforme alla ratio legis da individuarsi tenendo conto “dell’evoluzione normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati”.

Infatti, nel regime di separazione, non può ritenersi sussistente la “riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare” poiché si è già instaurata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie con conseguente cessazione della convivenza, della presunzione di paternità e sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione (v. Corte di Cassazione n. 8987/2016; nello stesso senso finora commentato Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 04/10/2018, n. 24160; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/11/2022, n. 32212; Tribunale Palermo, Sez. I, 30/10/2019, n. 4771).»


GIURISPRUDENZA CONFORME:

Sul medesimo orientamento si segnalano: Cass. civ. n. 6975/2005; Cass. civ. n. 12333/1998; Cass. civ., Sez. III, n. 23462/2009; Cass. civ. n. 13414/2010; Cass. civ., Sez. I, n. 18078/2014; Cass. civ., Sez. I, n. 7981/2014; Cass. civ., Sez. I, n. 7533/2014; Cass. civ., Sez. III, n. 27889/2017; Cass. civ. n. 8987/2016; Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 24160/2018; Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 32212/2022; Trib. Palermo, Sez. I, n. 4771/2019; Trib. Palermo 23.03.2023.


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Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, sentenza n. 388/2026 depositata il 26 marzo 2026

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