Il Tribunale di Siracusa nel 2024 ha affrontato un importante caso in materia di responsabilità medica, fornendo chiarimenti significativi sui confini della responsabilità professionale del medico che opera all’interno di una struttura sanitaria. La vicenda riguardava un paziente che, a seguito di un incidente stradale e successivi interventi chirurgici, aveva citato in giudizio il medico che lo aveva operato presso una clinica privata, lamentando un peggioramento delle proprie condizioni. Il Tribunale ha stabilito il difetto di legittimazione passiva del medico, chiarendo che quando quest’ultimo opera all’interno di una struttura sanitaria, indipendentemente dal tipo di rapporto contrattuale che lo lega ad essa, la responsabilità diretta rimane in capo alla struttura stessa. La decisione rappresenta un’importante interpretazione della Legge Gelli-Bianco, specificando che il paziente non può agire direttamente contro il medico strutturato in assenza di un rapporto economico diretto con lo stesso.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda ha origine da un sinistro stradale occorso il 3 novembre 2001, a seguito del quale il paziente riportava una frattura del malleolo peroneale destro e una contusione alla gamba destra. Inizialmente ricoverato presso l’Ospedale Umberto I di Siracusa, veniva sottoposto a riduzione incruenta della frattura e osteosintesi con fili di K. Nonostante un controllo radiologico del maggio 2002 evidenziasse una buona consolidazione della frattura, seppur viziata, il paziente continuava a soffrire di dolori persistenti.
Decideva quindi di consultare un nuovo medico specialista, su consiglio del quale veniva ricoverato presso una clinica privata con diagnosi di difetto di consolidamento della pregressa frattura. Qui veniva sottoposto a due interventi in artroscopia: il primo nel 2006 per condroabrasione, asportazione degli osteofiti e plastica del malleolo esterno, e il secondo nel 2008 per osteofitosi peroneale.
A causa del persistere di una grave disfunzionalità articolare e significativa sintomatologia dolorosa, il paziente si rivolgeva successivamente all’Istituto Galeazzi di Milano, dove nel 2009 veniva sottoposto a protesizzazione totale della tibiotarsica. Le condizioni continuavano però a peggiorare, tanto da richiedere nel 2010 un nuovo intervento per la rimozione della protesi e artrodesi.
A seguito di una consulenza tecnica che evidenziava presunte responsabilità nell’esecuzione degli interventi artroscopici presso la clinica privata, il paziente decideva di citare in giudizio il medico che aveva eseguito tali interventi, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame si inserisce nel quadro normativo delineato dalla Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017), con particolare riferimento all’articolo 7 che disciplina la responsabilità civile della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria. La sentenza richiama espressamente l’articolo 1228 del Codice Civile sulla responsabilità per fatto degli ausiliari, che viene applicato alle strutture sanitarie in relazione all’operato dei medici che vi prestano la propria attività.
Il Tribunale ha elaborato la propria decisione partendo dal principio fondamentale secondo cui il medico libero professionista assume una responsabilità diretta e illimitata nei confronti dei pazienti solamente quando instaura con essi un rapporto economico diretto. In questi casi si configura il cosiddetto “contratto di spedalità” o di assistenza sanitaria, che fa scattare una responsabilità civile contrattuale in capo al medico.
La situazione cambia radicalmente quando il paziente si rivolge ad una struttura sanitaria. In questo caso, anche se il paziente ha un contatto diretto con il medico che opera all’interno della struttura, il rapporto contrattuale si instaura esclusivamente con quest’ultima. La responsabilità diretta rimane in capo alla struttura sanitaria anche quando la condotta colposa sia stata posta in essere da un medico che opera al suo interno.
La sentenza chiarisce che questo principio si applica indistintamente a tutti i medici che esercitano all’interno della struttura, indipendentemente dal tipo di rapporto che li lega ad essa: lavoro dipendente, libera professione intramoenia, attività di sperimentazione e ricerca clinica, regime di convenzione con il SSN, o telemedicina.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Siracusa ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del medico convenuto, basando la propria decisione su due elementi fondamentali: l’assenza di un rapporto economico diretto tra il paziente e il medico, e l’inquadramento del medico nell’organizzazione della struttura sanitaria.
L’analisi della documentazione medica, in particolare le certificazioni rilasciate dal convenuto e le cartelle cliniche, ha dimostrato che il medico aveva offerto la propria prestazione non come libero professionista, ma come medico strutturato della clinica. Questo elemento è stato determinante per escludere la sua responsabilità diretta nei confronti del paziente.
La decisione sottolinea come non sia rilevante il tipo di rapporto contrattuale che lega il medico alla struttura, ma piuttosto l’esistenza di un collegamento funzionale nell’organizzazione. Questo principio rappresenta un’importante chiarificazione nell’applicazione della Legge Gelli-Bianco, stabilendo che la responsabilità della struttura sanitaria copre l’operato di tutti i medici che vi prestano la propria attività, indipendentemente dalla natura del loro rapporto di collaborazione.
Il Tribunale ha anche precisato che la struttura sanitaria può successivamente agire in rivalsa nei confronti del medico, ma solo nei casi di dolo o colpa grave, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della Legge Gelli.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Va osservato che il medico libero professionista assume una responsabilità diretta e illimitata nei confronti dei pazienti, per i danni a loro causati, soltanto laddove instaura un rapporto economico diretto con gli stessi. Soltanto in questo caso tra il medico che presta le cure e il paziente che le riceve nasce una obbligazione definita ‘contratto di spedalità’, ovvero di assistenza sanitaria, che fa scattare a carico del medico una responsabilità civile contrattuale in caso di danni causati durante la prestazione. La situazione cambia se il paziente si affida ad una struttura sanitaria, poiché in questo caso è con essa che egli stringe un rapporto contrattuale; e ciò avviene anche laddove il paziente si rivolge direttamente al medico che svolge la propria attività all’interno di una struttura: anche in questo caso, la responsabilità diretta continua a rimanere in capo alla struttura sanitaria. […] Per individuare i soggetti che esercitano nella struttura e che non possono essere chiamati a responsabilità diretta non è importante il rapporto contrattuale che li lega ad essa, ma solo l’esistenza di un collegamento funzionale nell’organizzazione.”
(Tribunale di Siracusa, n. 2238/2024)
