Buoni postali serie P/Q: il Tribunale di Avellino tutela l’affidamento del risparmiatore contro Poste Italiane – Avellino 2025

Il diritto all’affidamento del risparmiatore torna a trionfare nelle aule di giustizia grazie a una importante sentenza del Tribunale di Avellino che ha condannato Poste Italiane al pagamento di oltre 19.000 euro di differenze sui buoni postali fruttiferi serie P/Q. La pronuncia assume particolare rilevanza nel panorama giurisprudenziale caratterizzato da orientamenti contrastanti sulla delicata questione dei tassi di interesse applicabili a questi particolari titoli di investimento, oggetto di una delle più lunghe e complesse controversie del diritto bancario italiano.

Il caso riguarda tre buoni postali fruttiferi emessi tra il 1987 e il 1988, che presentavano una caratteristica anomala: pur essendo stati emessi durante la vigenza del decreto ministeriale che istituiva la nuova serie Q con rendimenti inferiori, conservavano sul retro le tabelle dei tassi della precedente serie P, decisamente più vantaggiosa per i risparmiatori. Questa discrepanza tra quanto indicato sui titoli e quanto previsto dalla normativa ha generato un contenzioso che si protrae da anni, dividendo tribunali e corti d’appello su interpretazioni opposte.

La sentenza del Giudice Dott.ssa Teresa Cianciulli rappresenta un precedente significativo perché riafferma con chiarezza il principio di tutela dell’affidamento incolpevole sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2007, applicandolo in modo rigoroso al caso concreto. Il tribunale ha infatti stabilito che quando l’amministrazione postale utilizza moduli prestampati della serie precedente senza apporre correttamente i timbri che dovevano indicare i nuovi rendimenti, deve rispondere delle conseguenze di tale inadempimento a proprio esclusivo carico.

La decisione assume particolare importanza anche sotto il profilo del calcolo degli interessi, poiché il tribunale ha accolto integralmente le conclusioni del consulente tecnico che aveva applicato il criterio per cassa per la tassazione e la capitalizzazione degli interessi, confermando una metodologia già consolidata dalla giurisprudenza di merito più attenta ai diritti dei risparmiatori.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine da una problematica sistemica che ha interessato migliaia di risparmiatori italiani negli anni ’80, quando Poste Italiane si trovò nella necessità di emettere buoni della nuova serie Q utilizzando i moduli cartacei della precedente serie P. Il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 aveva infatti istituito una nuova serie di buoni postali fruttiferi con tassi di interesse inferiori, ma l’amministrazione postale non disponeva immediatamente dei nuovi moduli prestampati.

I tre buoni oggetto del contenzioso furono emessi rispettivamente il 2 settembre 1987, il 9 marzo 1987 e il 18 febbraio 1988, tutti per l’importo di 5 milioni di lire ciascuno. Al momento dell’emissione, gli uffici postali apposero sui titoli il timbro frontale che modificava la serie da “P” a “Q”, ma omisero di apporre sul retro il secondo timbro che doveva indicare i nuovi tassi di rendimento previsti dal decreto ministeriale per la serie Q.

Questa negligenza dell’amministrazione ha fatto sì che i buoni conservassero sul retro le tabelle originarie della serie P, che prevedevano rendimenti significativamente superiori soprattutto per il periodo dal 21° al 30° anno di durata del titolo. Quando i buoni raggiunsero la scadenza trentennale, l’ufficio postale procedette al rimborso applicando i tassi inferiori della serie Q, determinando una differenza complessiva di circa 85.000 euro rispetto a quanto i risparmiatori ritenevano di aver diritto.

I ricorrenti si erano già rivolti all’Arbitro Bancario Finanziario per due dei tre buoni, ottenendo una decisione favorevole che riconosceva il diritto all’applicazione delle condizioni di rimborso risultanti dal testo dei buoni. Tuttavia, per il recupero effettivo delle somme, si erano visti costretti a intraprendere il giudizio ordinario davanti al Tribunale di Avellino.

Poste Italiane, costituendosi in giudizio, aveva riconosciuto che in assenza dei timbri recanti i tassi di rendimento della serie Q dovevano applicarsi le condizioni previste dal decreto ministeriale del 1984 istitutivo della serie P. Tuttavia, l’ente aveva eccepito che i ricorrenti avevano erroneamente omesso di applicare la ritenuta fiscale prevista dalla legge e avevano incorrettamente applicato la capitalizzazione degli interessi, violando il decreto ministeriale del 1997.

Il tribunale dispose il mutamento del rito da sommario a ordinario e procedette all’istruzione della causa mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e una consulenza tecnica d’ufficio. Il CTU sviluppò due diversi conteggi: nel primo applicò i rendimenti previsti dal decreto del 1984 con capitalizzazione degli interessi e applicazione della ritenuta fiscale secondo il criterio di cassa; nel secondo utilizzò un tasso del 15% per il periodo dal 21° al 30° anno senza capitalizzazione e con ritenuta secondo il criterio di competenza.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dal D.P.R. n. 156/1973, noto come “Codice Postale“, che all’art. 173 stabilisce il meccanismo di integrazione contrattuale per i buoni postali fruttiferi. La norma prevede che “le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.