Segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi: quando manca il fumus dell’insolvenza

Trib. Napoli, Sez. II, ord. 25 giugno 2026: rigettato il reclamo della banca, confermata la cancellazione della segnalazione a sofferenza illegittima.

Chi gestisce un’impresa e si vede segnalato a sofferenza in Centrale Rischi sa quanto sia difficile, da quel momento, reperire credito sul mercato. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza collegiale del 25 giugno 2026, ha stabilito che la segnalazione a sofferenza non può derivare da un automatismo legato al mero ritardo nel pagamento, ma richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente. Il caso, deciso in sede di reclamo cautelare, offre indicazioni operative preziose per chi assiste imprenditori vittime di segnalazioni affrettate. La vicenda nasce da una morosità di poco più di novemila euro, ritenuta dal Collegio insufficiente a giustificare l’iscrizione a sofferenza. Vediamo perché.

La vicenda processuale

Un imprenditore, socio e amministratore di due società, riceveva a dicembre 2025 una comunicazione dall’istituto cessionario di un credito originariamente vantato da una banca del sud Italia, ceduto ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 385/1993. La comunicazione preannunciava una segnalazione a sofferenza, ma senza indicare con chiarezza natura del credito, rapporto sottostante e importo preteso. Il debitore diffidava tempestivamente la società, chiedendo documentazione ai sensi degli artt. 117 e 119 T.U.B.. L’istituto rispondeva solo in modo interlocutorio, senza mai fornire i documenti richiesti né sospendere la procedura. La segnalazione veniva comunque effettuata e comunicata all’interessato nell’aprile 2026.

L’imprenditore adiva quindi il Tribunale di Napoli con ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo la cancellazione della segnalazione e la condanna della segnalante ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine. Il giudice della prima fase cautelare, con ordinanza del 22 aprile 2026, accoglieva integralmente la domanda: dichiarava illegittima la segnalazione, ne ordinava la cancellazione retroattiva, condannava la banca al pagamento di 500,00 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di dieci giorni, oltre alle spese di lite liquidate con la maggiorazione per l’uso di collegamenti ipertestuali. Contro questo provvedimento la banca, rimasta contumace nella fase cautelare, proponeva reclamo, depositando per la prima volta la documentazione relativa alla cessione del credito.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La disciplina della Centrale dei Rischi trova la propria fonte regolamentare nella Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, che al capitolo II, sezione 5, paragrafo 2, impone l’obbligo di preavviso scritto della segnalazione a sofferenza. Il Collegio ha però chiarito che tale obbligo, collegato all’art. 125, comma 3, T.U.B., riguarda esclusivamente i clienti consumatori. Nel caso di specie il debitore rivestiva pacificamente la qualifica di imprenditore commerciale, quale socio amministratore di società, con conseguente inapplicabilità della disciplina consumeristica. Rileva altresì l’art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che disciplina la cessione in blocco dei rapporti giuridici bancari e che nella specie legittimava la banca cessionaria a subentrare nella titolarità del credito, circostanza provata mediante le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale del luglio 2022.

Gli istituti giuridici coinvolti

La Centrale dei Rischi costituisce un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia, nel quale confluiscono le segnalazioni degli intermediari relative agli affidamenti concessi alla clientela. Il meccanismo si fonda su un flusso di ritorno personalizzato, che restituisce agli intermediari partecipanti la posizione globale di rischio del cliente censito, e su un distinto servizio di prima informazione, attivabile su istanza a pagamento. La segnalazione a sofferenza rappresenta la categoria più grave tra quelle previste, potendo riguardare crediti di qualsiasi ammontare, a differenza delle segnalazioni ordinarie soggette a soglie minime di censimento. Proprio per la sua incidenza sulla reputazione commerciale del segnalato, la giurisprudenza ne ha progressivamente irrigidito i presupposti applicativi, distinguendo nettamente lo stato di insolvenza rilevante ai fini della Centrale Rischi da quello, più restrittivo, previsto in materia fallimentare.

Il principio guida: la segnalazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva della posizione finanziaria

Il nucleo della decisione ruota attorno alla nozione di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione a sofferenza. Il Tribunale, richiamando l’orientamento della Suprema Corte, ha ribadito che tale nozione non coincide con l’insolvenza fallimentare, ma presuppone una valutazione negativa della situazione patrimoniale del cliente, apprezzabile come deficitaria o come grave difficoltà economica, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o di irrecuperabilità definitiva del credito (Cass. n. 21428/2007). Il soggetto segnalante è tenuto a considerare una pluralità di indici: liquidità, capacità produttiva e reddituale, condizioni di mercato, ammontare del credito, esistenza di procedure esecutive o protesti. Nessuno di questi elementi, isolatamente considerato, può fondare da solo la segnalazione, se la situazione complessiva del cliente non desta allarme quanto alla sua generale solvibilità (Trib. Lanciano 12.02.2018). Ma cosa succede se la banca si limita a registrare un mero ritardo nel pagamento, senza verificare gli altri indici patrimoniali? In questo caso, come confermato dalla giurisprudenza più recente della Cassazione, non assume alcun rilievo la manifestazione di volontà di non adempimento, quando sia giustificata da una seria contestazione sull’esistenza stessa del credito vantato dalla banca (Cass. civ. n. 26361/2014).

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Collegio ha rigettato integralmente il reclamo, confermando in ogni sua parte l’ordinanza cautelare di prima fase. Quanto al fumus boni iuris, il Tribunale ha osservato che l’istituto segnalante non ha svolto alcuna istruttoria idonea ad accertare una reale situazione di sofferenza: non risultavano né ulteriori segnalazioni pregresse in Centrale Rischi, né protesti, né procedure esecutive a carico del debitore. Anzi, l’esistenza di un affidamento di 150.000,00 euro concesso da altro istituto bancario è stata valorizzata dal Collegio non come indice di dipendenza patologica dal credito – come sosteneva la reclamante – bensì come prova della solidità finanziaria e della credibilità economica dell’imprenditore. A fronte di una morosità di poco più di novemila euro, la banca si è limitata, secondo il Tribunale, a un automatismo che ha tradito la ratio delle istruzioni di vigilanza, senza procedere alla valutazione globale richiesta dalla disciplina di settore.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto sussistente il pregiudizio, evidenziando come le segnalazioni a sofferenza siano potenzialmente idonee a ledere in modo irreparabile la reputazione commerciale del segnalato, precludendo di fatto l’accesso al credito e compromettendo, specie per i soggetti imprenditori, la stessa prosecuzione dell’attività economica. Il Tribunale ha altresì confermato la legittimità della condanna ex art. 614-bis c.p.c., ritenendo condivisibile il ricorso all’astreinte per scongiurare inadempimenti nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione, così come ha confermato la liquidazione delle spese di lite maggiorate per l’uso dei collegamenti ipertestuali. La reclamante è stata conseguentemente condannata alla rifusione delle spese del grado di reclamo, oltre al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Studio Legale Montinaro