Evitare il pignoramento con la conversione del pignoramento

Evitare il pignoramento con la conversione del pignoramento

Il pignoramento rappresenta una misura giudiziaria che permette al creditore di soddisfare il proprio credito mediante la vendita forzata dei beni del debitore. Pe evitare ciò, il debitore può ricorrere all’istituto della “conversione del pignoramento” previsto dall’art. 495 c.p.c..

In questo articolo, esploreremo la normativa e la procedura di conversione del pignoramento, evidenziando ogni aspetto della vicenda.

La conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.

La conversione del pignoramento, al pari del pignoramento dei crediti, permette al debitore di sostituire l’oggetto del pignoramento con una somma di denaro, pari all’importo del proprio debito (oltre interessi e spese di esecuzione), da pagarsi in massimo n. 48 rate.

Art. 495 c.p.c.: “Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità’, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.

Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantottomesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’art. art. 510 del c.p.c., al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.

L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità”.

Come chiedere laconversione del pignoramento

Per ottenere la conversione del pignoramento, si deve essere presentata apposita istanza nella Cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento, unitamente alle prove documentali di pagamento di una somma non inferiore a 1/6 del proprio credito.

Occorre, quindi, che il debitore abbia depositato, sul libretto della procedura esecutiva, la somma di 1/6 del debito complessivo, intestato alla procedura esecutiva.

L’istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che sia disposta la vendita del compendi pignorato dal Giudice dell’esecuzione.

Dopo il deposito dell’istanza, il Giudice dell’esecuzione fissa l’udienza e, se il creditore non si oppone, sospende l’esecuzione e determina la somma da versare ed il termine per il versamento. Il pagamento della somma determinata dal Giudice dell’esecuzione deve essere versato entro il termine stabilito dal Giudice, in una o più soluzioni.

Qualora il debitore non provveda al saldo nel termine stabilito, il Giudice su istanza del creditore dispone la vendita dei beni pignorati e, le somme eventualmente versate, vanno a formare parte dei beni pignorati.

Qualora, invece, il debitore provveda all’integrale pagamento, i beni pignorati vengono liberati dal vincolo del pignoramento e rientrano nella disponibilità del debitore.

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Avv. Cosimo Montinaro

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