Immobile pignorato e vendita diretta del debitore ex art. 568 bis c.p.c.

Immobile pignorato e vendita diretta del debitore ex art. 568 bis c.p.c.

L’introduzione dell‘articolo 568 bis del codice di procedura civile ha aperto la possibilità per il debitore esecutato di richiedere al Giudice l’autorizzazione alla vendita dell’immobile pignorato al di fuori del meccanismo tradizionale della vendita forzata gestita dal Tribunale. Questa nuova disposizione rappresenta un’opportunità interessante che, in determinate circostanze, può offrire un’alternativa vantaggiosa per la vendita dell’immobile a un prezzo di mercato, anziché al prezzo imposto dal Tribunale.

La finalità principale di questo nuovo istituto, come chiarito nella legge delega, è quella di favorire una “liquidazione virtuosa e rapida attraverso la collaborazione del debitore“, evitando di allungare eccessivamente i tempi del contenzioso e prevenendo frodi ai danni dei creditori.

Ma come procedere per richiedere la vendita diretta dell’immobile?

Il debitore deve presentare un’istanza al Giudice dell’Esecuzione almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per la vendita dell’immobile, chiedendo esplicitamente la vendita diretta. Insieme all’istanza, devono essere depositati i seguenti documenti:

  1. L’offerta di acquisto dell’immobile: il prezzo offerto per l’acquisto dell’immobile non può essere inferiore al valore di stima dell’immobile indicato nella perizia redatta dall’esperto nominato dal Tribunale (che deve essere inviata anche al debitore se non è costituito nella procedura esecutiva).
  2. La cauzione versata dall’offerente, che deve essere pari almeno al 10% del prezzo offerto.

Successivamente, il debitore o l’offerente devono notificare l’istanza e l’offerta, almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata per la vendita, a una serie di soggetti, tra cui il creditore che ha avviato la procedura esecutiva. È importante sottolineare che non è consentito presentare l’istanza più di una volta nella stessa procedura esecutiva.

La valutazione dell’istanza spetta al Giudice dell’Esecuzione, che può accoglierla o respingerla in base ai criteri stabiliti dalla legge. Inoltre, i creditori hanno la possibilità di opporsi all’istanza in determinati casi. Durante l’udienza fissata per la vendita, il Giudice verifica il rapporto tra il prezzo offerto e il valore di stima dell’immobile indicato nella perizia dell’esperto. Se il prezzo offerto risulta inferiore al valore indicato, il Giudice concede un termine di dieci giorni per integrare l’offerta e la cauzione. Se l’offerente non provvede alle integrazioni richieste, sarà disposta la vendita forzata dell’immobile. Se, invece, le integrazioni vengono effettuate, il Giudice dichiara l’ammissibilità dell’offerta.

Nel caso in cui il prezzo offerto sia maggiore o uguale al valore di stima indicato nella perizia, il Giudice dichiara l’ammissibilità dell’offerta e, se i creditori non presentano opposizione entro l’udienza, procede all’aggiudicazione dell’immobile all’offerente.

I creditori hanno la possibilità di opporsi all’istanza entro e non oltre l’udienza di vendita dell’immobile pignorato. In tal caso, si apre un procedimento per la presentazione di ulteriori offerte di acquisto, che dovranno proporre un prezzo superiore a quello dell’offerta presentata con l’istanza di vendita diretta.

In conclusione, l’articolo 568 bis del Codice di Procedura Civile ha introdotto una nuova opportunità per il debitore esecutato di richiedere la vendita diretta dell’immobile pignorato. Questa possibilità offre un’alternativa interessante nel contesto dei procedimenti di espropriazione, consentendo una liquidazione più rapida e favorendo la collaborazione tra le parti coinvolte.

Avv. Cosimo Montinaro

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