La madre è esente da colpe se il figlio sceglie deliberatamente di non vedere il padre?

La madre è esente da colpe se il figlio sceglie deliberatamente di non vedere il padre?

introduzione

La separazione dei genitori è un evento traumatico per i figli, che possono trovarsi a dover scegliere con quale genitore stare. In alcuni casi, i figli possono rifiutare di vedere uno dei due genitori, anche se questo non è stato plagiato dall’altro genitore.

In questi casi, è importante capire se la madre o il padre è esente da colpe, in modo da poter adottare i provvedimenti più opportuni per tutelare il minore.

L’obbligo di solidarietà tra genitori e figli

L‘art. 147 del codice civile sancisce l’obbligo di solidarietà tra genitori e figli, che sussiste anche in caso di separazione. Questo obbligo implica che entrambi i genitori devono contribuire all’educazione e alla crescita del figlio, anche se non vivono più insieme.

In particolare, l’art. 315-bis del codice civile prevede che il genitore non convivente ha il diritto di visita e di frequentazione del figlio, salvo che ciò sia contrario al suo interesse.

L’art. 709-ter c.p.c.

In caso di rifiuto del figlio di vedere uno dei genitori, l’art. 709-ter c.p.c. consente al giudice di adottare provvedimenti per favorire il riavvicinamento tra i genitori e il figlio.

In particolare, il giudice può:

  • Ordinare al genitore rifiutato di prendere contatti con il figlio;
  • Sospendere gli incontri tra il figlio e il genitore rifiutato;
  • Provvedere all’affidamento esclusivo del figlio a uno dei genitori;
  • Sollecitare i genitori ad adottare un percorso di sostegno psicoterapico per il figlio.

La sentenza della Cassazione n. 27207/2019

La Cassazione, con l’ordinanza n. 27207/2019, ha stabilito che non scattano i provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c. contro l’altro genitore se il figlio, quasi maggiorenne, rifiuta di vedere il padre per sua scelta e senza essere stato plagiato.

Nel caso in esame, la figlia, di 17 anni, aveva rifiutato di vedere il padre da circa un anno. Il padre aveva quindi fatto ricorso al Tribunale, chiedendo l’affidamento esclusivo della figlia e la sospensione degli incontri con la madre.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso, disponendo l’affidamento esclusivo della figlia al padre e la sospensione degli incontri con la madre per alcuni mesi.

La madre aveva fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la figlia aveva rifiutato di vedere il padre per sua scelta e senza essere stata plagiata.

La Cassazione ha accolto il ricorso della madre, rigettando quello del padre.

La Suprema Corte ha precisato che l’art. 709-ter c.p.c. consente al giudice di adottare provvedimenti volti a favorire il riavvicinamento tra i genitori e il figlio, ma solo se ciò è nell’interesse del minore.

Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto che il rifiuto della figlia di vedere il padre non era contrario al suo interesse, in quanto la figlia era quasi maggiorenne e aveva manifestato chiaramente la sua volontà.

conclusione

La sentenza della Cassazione n. 27207/2019 conferma che l’obbligo di solidarietà tra genitori e figli sussiste anche in caso di separazione.

Tuttavia, se il figlio rifiuta di vedere uno dei genitori, il giudice non può adottare provvedimenti contro l’altro genitore se il rifiuto è motivato da una scelta del figlio e non è contrario al suo interesse.

Avv. Cosimo Montinaro

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