L’assenza di indicazioni sulla scadenza dei Buoni Postali impedisce la prescrizione: il Tribunale di Palermo condanna Poste al rimborso del capitale e degli interessi (Tribunale di Palermo, 2024)

In una recente e significativa pronuncia, il Tribunale di Palermo ha affrontato un caso emblematico riguardante i Buoni Fruttiferi Postali (BFP), stabilendo un importante principio a tutela dei risparmiatori. La sentenza ha accolto le richieste degli investitori, condannando Poste Italiane al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonostante l’eccezione di prescrizione sollevata. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sull’inadempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, che non aveva fornito indicazioni chiare sulla scadenza dei titoli né consegnato il foglio informativo al momento della sottoscrizione, impedendo di fatto ai risparmiatori di conoscere il dies a quo della prescrizione.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda prende avvio con un atto di citazione notificato il 10 marzo 2022, mediante il quale alcuni risparmiatori, tra cui un amministratore di sostegno debitamente autorizzato dal Giudice Tutelare, convenivano in giudizio Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti. Gli attori erano titolari di buoni postali fruttiferi sottoscritti il 21 gennaio 2002 e chiedevano la condanna delle convenute al pagamento del credito maturato comprensivo degli interessi.

La peculiarità del caso risiedeva nel fatto che i titoli in questione non recavano alcuna indicazione relativa alla loro serie, durata o rendimento. Inoltre, gli attori lamentavano che al momento della sottoscrizione era stato loro riferito verbalmente che si trattava di buoni ventennali, senza però ricevere alcun documento informativo a supporto.

Poste Italiane, costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda sostenendo che i buoni postali fruttiferi sono regolati unicamente dalle disposizioni di legge e che pertanto la mancanza di indicazioni sui titoli non avrebbe alcuna rilevanza. Ha inoltre eccepito la prescrizione decennale del diritto, richiamando la disciplina dei buoni della categoria AA3 “a termine”.

Cassa Depositi e Prestiti, dal canto suo, si è costituita eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, pur essendo l’emittente dei titoli, doveva ritenersi estranea al rapporto tra il sottoscrittore e Poste Italiane, incaricata del collocamento dei titoli.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento si fonda principalmente sull’art. 2 comma 2 del d.lgs. 284/99, che ha conferito al Ministro del Tesoro il potere di stabilire le caratteristiche e le condizioni dei buoni fruttiferi postali, nonché di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.

In attuazione di tale delega, il D.M. del 19/12/2000 ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali, prevedendo tra l’altro: l’emissione per “serie” con decreti ministeriali, l’obbligo di consegna del foglio informativo al sottoscrittore, la liquidazione alla scadenza prevista nel decreto di emissione, gli obblighi di pubblicità nei locali aperti al pubblico e la prescrizione decennale dei diritti dei titolari.

La giurisprudenza di legittimità, con le Sezioni Unite (sentenza n. 13979/2009), ha qualificato i buoni postali non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. Questa qualificazione comporta che essi siano sottratti all’applicazione dei principi di autonomia causale, incorporazione e letteralità, avendo la sola funzione di identificare l’avente diritto alla prestazione.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Cassa Depositi e Prestiti, riconoscendo che il rapporto contrattuale intercorre direttamente tra il risparmiatore e Poste Italiane, unico soggetto legittimato passivo delle richieste di rimborso.

Nel merito, il Tribunale ha fondato la propria decisione su due pilastri fondamentali: gli obblighi di trasparenza e informazione gravanti sull’intermediario e il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto.

Il giudice ha sottolineato come i buoni fruttiferi postali, essendo prodotti finanziari rivolti principalmente a risparmiatori con reddito medio-basso e limitata educazione finanziaria, richiedano particolare attenzione nella comunicazione delle loro caratteristiche essenziali, inclusa la scadenza e il regime prescrizionale.

L’assenza di indicazioni sulla tipologia e sulla scadenza dei titoli, unita alla mancata consegna del documento informativo, ha impedito agli investitori di conoscere il termine iniziale per far valere il loro diritto al rimborso. Il Tribunale ha inoltre evidenziato come l’onere della prova del dies a quo della prescrizione gravi sulla parte che la eccepisce, onere che Poste Italiane non ha assolto.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Non può trascurarsi di considerare che è la parte che eccepisce la prescrizione ad avere l’onere di dimostrare il ‘dies a quo’ della decorrenza del relativo termine, costituente il fatto costitutivo dell’eccezione proposta, di talché, anche in questa diversa prospettiva, devono essere addebitate all’Ente convenuto le conseguenze dell’incertezza della prova e della genericità delle allegazioni sul punto.