Trib. Avellino, R.G. n. 4846/2021: rigettato l’appello in sede di rinvio e confermata la sentenza del Giudice di pace sul decreto ingiuntivo.
Il confideiussore che paga l’intero debito verso la banca può chiedere agli altri garanti la loro quota, oppure la qualificazione del contratto come garanzia autonoma gli chiude la strada? Il Tribunale di Avellino, giudice di rinvio, ha scelto la prima soluzione. Il regresso tra confideiussori spetta quando più persone garantiscono insieme lo stesso debito, a prescindere dall’etichetta del contratto. Per chi assiste garanti e istituti di credito la pronuncia è utile due volte. Fissa i limiti del giudizio di rinvio dopo la cassazione e chiarisce chi abbia pagato davvero quando il bonifico indica come beneficiaria la società debitrice. Di regresso tra confideiussori si discute spesso, quasi sempre sulla qualificazione del contratto. Qui la Suprema Corte aveva già sciolto quel nodo, e al Tribunale restava un compito più stretto, che conviene leggere con attenzione.
La vicenda processuale
Nel 2011 più soci di una società avevano sottoscritto, in favore di un istituto di credito, una «lettera di fideiussione» a garanzia degli affidamenti concessi alla società. Il contratto prevedeva che regresso e surroga fossero esercitabili verso debitore, coobbligati e confideiussori solo dopo l’estinzione integrale delle ragioni della banca. Nel 2014 uno dei garanti pagò l’intero debito, e la banca rilasciò una dichiarazione liberatoria indirizzata proprio a lui, con indicazione del bonifico.
Il garante solvente ottenne nel 2015 un decreto ingiuntivo, per un importo di [OMISSIS], contro uno dei confideiussori a titolo di regresso ex art. 1954 c.c.. L’ingiunto si oppose. Il Giudice di pace rigettò l’opposizione nel 2016, ritenendo il contratto una fideiussione a tutti gli effetti. Il Tribunale, in appello, ribaltò l’esito nel 2019. Qualificò la pattuizione come contratto autonomo di garanzia, escluse l’applicabilità dell’art. 1954 c.c. e revocò il decreto.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 35092/2021, ha cassato quella sentenza e ha rinviato la causa al Tribunale in diversa composizione. Il garante solvente ha quindi riassunto il giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna alle spese di tutti i gradi. L’appellante ha riproposto i motivi originari, tra cui la carenza di legittimazione, sostenendo che a pagare fosse stata la società debitrice e non il garante.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il cuore della controversia è l’art. 1954 c.c., che attribuisce al confideiussore che ha pagato il regresso verso gli altri garanti per la loro parte. Con esso entrano in gioco l’art. 1298 c.c., sul regresso tra condebitori solidali, l’art. 1299 c.c., sulla ripartizione interna, e l’art. 1203 n. 3 c.c., sulla surrogazione legale. Sul versante processuale pesano gli artt. 392 e 394 c.p.c., che regolano riassunzione e giudizio di rinvio, e l’art. 360 c.p.c., richiamato dalla Cassazione per riqualificare il quinto motivo di ricorso. Contano poi gli artt. 1945 e 1941 c.c., ricordati nella sentenza cassata per distinguere fideiussione e garanzia autonoma, e l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sul contributo unificato aggiuntivo.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il primo istituto è il giudizio di rinvio. Il Tribunale ricorda che si tratta di un processo chiuso, nel quale le parti conservano la posizione che avevano nel giudizio cassato e non possono prendere conclusioni diverse, salvo che siano rese necessarie dalla sentenza di cassazione. Richiama in proposito Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5137/2019, secondo cui restano fermi i motivi di appello già formulati, che delimitano l’effetto devolutivo e il giudicato interno. Il giudice del rinvio non può inoltre sindacare la correttezza in iure del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5253/2024).
Il secondo istituto è la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. La sentenza cassata, richiamando Cass. civ. n. 4661/2007 e Cass. civ., Sez. III, n. 7502/2004, valorizzava la clausola di pagamento a semplice richiesta per negare ogni regresso tra garanti. La Cassazione ha mostrato che quel passaggio non era decisivo.
Il terzo è il pagamento del garante con denaro proprio. Per Cass. civ. n. 35417/2023, esso costituisce adempimento dell’obbligazione di garanzia e non determina normalmente l’acquisizione della somma da parte del debitore principale, anche quando transiti sul conto di quest’ultimo.
Il principio guida sul regresso tra confideiussori
Il regresso tra confideiussori dipende dal tipo di garanzia prestata? Secondo il principio di diritto fissato dalla Cassazione e applicato dal Tribunale la risposta è negativa. Quando la garanzia è prestata da più persone congiuntamente, per lo stesso debitore e verso lo stesso creditore, e vi è un intento comune di collegarsi nella garanzia, l’art. 1954 c.c. opera sia che si tratti di garanzia autonoma sia che si tratti di fideiussione. Conta il vincolo comune e non il nomen del contratto.
A questo si aggiunge un argomento di chiusura. In ogni caso di pagamento dell’intero debito da parte di un obbligato in solido, il condebitore che ha pagato dispone del regresso ex artt. 1298 e 1299 c.c. e della surroga ex art. 1203 n. 3 c.c.. Il contratto, per giunta, prevedeva espressamente regresso e surroga reciproci, subordinati all’integrale soddisfazione della banca. Il giudice d’appello aveva trascurato la lettera del contratto e la comune volontà dei garanti, incorrendo in una violazione delle regole di ermeneutica negoziale. Per questo la sentenza è stata cassata. Il principio ha una portata pratica evidente, perché sposta la discussione dal dato formale della qualificazione al dato sostanziale del collegamento tra garanti.
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha rigettato l’appello e ha confermato la sentenza del Giudice di pace, pur integrandone la motivazione. Ha richiamato il principio per cui il giudice d’appello può confermare la decisione per ragioni diverse da quelle del primo giudice, restando nell’ambito di petitum e causa petendi (Cass. civ., Sez. III, n. 20652/2009).
Sul primo motivo, relativo alla qualificazione del contratto, il Tribunale ha osservato che la questione ha perso rilievo. Il principio di diritto della Cassazione, vincolante in sede di rinvio, ha reso irrilevante stabilire se si trattasse di garanzia autonoma o di fideiussione, perché l’art. 1954 c.c. opera comunque. La clausola contrattuale sul regresso, subordinato alla previa estinzione del credito bancario, ha rafforzato la conclusione.
Il secondo motivo era il più insidioso sul piano probatorio. L’appellante sosteneva che il pagamento fosse opera della società debitrice, poiché il bonifico indicava questa come beneficiaria, con la conseguenza che il garante avrebbe agito come mutuante della società e non come garante. Il Tribunale ha respinto la tesi per più ragioni. In primo luogo la Cassazione aveva già dato per pacifico che il garante avesse estinto per intero il credito. In secondo luogo la dichiarazione della banca, indirizzata al garante nel 2014 e collegata a un bonifico individuato per data e importo, attestava il pagamento da parte sua. Una successiva dichiarazione del 2015, rilasciata a un altro fideiussore per liberarlo perché la società aveva estinto la propria esposizione, non ha scalfito quell’univocità. Infine, l’indicazione della società come beneficiaria del bonifico non basta, in assenza di altri elementi, a riferirle il pagamento. Vale la regola secondo cui il garante che paga con denaro proprio, senza rivalsa preventiva e senza debiti verso il debitore principale, adempie la propria obbligazione di garanzia.
Gli altri profili sono stati assorbiti, comprese le doglianze sulle spese. Queste ultime sono state poste a carico dell’appellante soccombente e liquidate per tre fasi distinte. Il giudice ha riconosciuto compensi per il giudizio di Cassazione, per il giudizio di riassunzione e per il giudizio d’appello concluso con la sentenza annullata, oltre a [OMISSIS] per spese vive documentate. Ha inoltre dato atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo, in quanto l’impugnazione è stata respinta integralmente.
Per chi opera sul campo le indicazioni sono nette. Il garante che ha pagato dovrebbe conservare la dichiarazione liberatoria della banca e la prova del bonifico, perché a questi documenti il Tribunale ha attribuito peso decisivo. Chi difende il confideiussore convenuto in regresso non può fare affidamento sull’etichetta di garanzia autonoma, e deve contestare piuttosto il collegamento tra garanti o la riferibilità del pagamento. Chi si trova in un giudizio di rinvio, infine, deve ricordare che gli spazi di manovra sono quelli del giudizio cassato, non quelli di un nuovo processo.
