Trib. Bari, sez. IV civile, n. 4722/2026: accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi.
Una banca segnala a sofferenza un cliente senza mai avergli consegnato il contratto di conto corrente da cui deriverebbe il credito. È lo scenario affrontato dal Tribunale di Bari nell’ordinanza n. 4722/2026, che ha accolto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato da un’imprenditrice iscritta in sofferenza per un’esposizione di oltre ventiduemila euro. Il giudice ha ritenuto che la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi non possa fondarsi su un rapporto di cui l’intermediario non fornisce prova documentale completa, negando così al cliente la possibilità stessa di contestare gli addebiti. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che àncora la legittimità della segnalazione a una valutazione complessiva e ponderata della situazione finanziaria del debitore. Merita attenzione perché individua con precisione l’onere probatorio che grava sull’intermediario e le conseguenze pratiche della sua violazione.
La vicenda processuale
La ricorrente, imprenditrice titolare di un conto corrente risalente a oltre venticinque anni prima, agiva in via cautelare contro l’istituto di credito resistente per ottenere la cancellazione retroattiva della segnalazione a sofferenza iscritta a suo nome nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Il conto, originariamente aperto presso un diverso istituto, era stato oggetto di successivi trasferimenti e incorporazioni societarie, fino a confluire nella banca oggi resistente con un nuovo identificativo comunicato ai clienti nel 2019.
La ricorrente lamentava, in primo luogo, l’assenza del contratto di conto corrente posto a fondamento del credito segnalato, che le impediva di verificare le condizioni economiche applicate al rapporto – interessi, commissioni, spese, valute, oneri di mora – e, di conseguenza, di contestare puntualmente gli addebiti. In secondo luogo, contestava che la banca avesse effettuato la valutazione complessiva della propria situazione finanziaria richiesta per una legittima classificazione a sofferenza, sostenendo che la segnalazione fosse scaturita automaticamente da un singolo evento di inadempimento, in violazione della disciplina di vigilanza. La banca resistente, costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando come oggetto del giudizio non fosse l’accertamento definitivo del titolo negoziale ma la sola verifica della legittimità della segnalazione al momento in cui era stata effettuata, e contestando che la mancata disponibilità del contratto originario valesse a dimostrare l’inesistenza del credito. Il giudizio è stato istruito con il deposito della documentazione delle parti e, dopo la concessione dei termini per note conclusive, è stato trattenuto in decisione.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il perimetro applicativo della decisione ruota attorno alla disciplina di vigilanza sulla classificazione a sofferenza dei crediti bancari, contenuta nella circolare della Banca d’Italia dell’11 febbraio 1991, n. 139, e nei successivi aggiornamenti, da ultimo quello del febbraio 2025. La circolare stabilisce che nella categoria delle sofferenze va ricondotta l’intera esposizione verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario. Chiarisce inoltre, in termini espliciti, che l’appostazione a sofferenza implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può derivare automaticamente dal verificarsi di singoli eventi, come uno o più ritardi nei pagamenti o la mera contestazione del credito da parte del debitore. La medesima circolare impone agli intermediari di informare per iscritto il cliente, alla prima segnalazione, della decisione di classificare negativamente la sua posizione debitoria, precisando che tale informativa non può essere utilizzata come strumento di pressione psicologica né come azione ritorsiva.
Sul piano codicistico, il giudice richiama la distinzione tra i limiti temporali di conservazione previsti dall’art. 2220 c.c. e dall’art. 119 TUB per la documentazione contabile – estratti conto e simili – e l’assenza di analoghe limitazioni per la documentazione contrattuale, che costituisce la base giuridico-economica dell’intero rapporto di credito. Si tratta di una distinzione tutt’altro che scontata nella prassi bancaria, dove spesso le banche oppongono ai clienti l’avvenuta distruzione di documentazione risalente richiamando indistintamente le regole sulla conservazione contabile. L’ordinanza chiarisce che tale eccezione non può estendersi al contratto, che resta l’unico documento in grado di attestare le condizioni economiche pattuite tra le parti – tasso di interesse, commissioni, valute, oneri di mora – e la cui assenza priva il cliente di qualsiasi possibilità di verifica sull’esattezza degli addebiti maturati nel corso del rapporto.
Gli istituti giuridici coinvolti
La segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi è un istituto di vigilanza prudenziale, non una sanzione contrattuale nei confronti del cliente inadempiente. La sua funzione è informare l’intero sistema bancario circa la solvibilità di un soggetto, cosicché un uso disinvolto o affrettato dello strumento produce un effetto sistemico ben più ampio del singolo rapporto da cui trae origine. Proprio per questa ragione la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza – tra cui il Trib. Milano 10.4.2019 n. 3517 – richiede che la banca acquisisca elementi informativi ulteriori rispetto al singolo rapporto in sofferenza, quali visure protesti, visure catastali o l’accesso ad altre banche dati pubbliche o private, prima di procedere alla segnalazione. Solo un’analisi che travalichi il singolo conto può restituire un’immagine attendibile della situazione finanziaria complessiva del cliente.
A questo si affianca il richiamo alla buona fede contrattuale, che secondo l’ordinanza in commento è fonte di doveri di protezione e salvaguardia dell’interesse del cliente, oltre che di eterointegrazione del contratto. Il Tribunale richiama sul punto anche Trib. Milano 23.9.2009 e Trib. Monopoli 17.6.2008, evidenziando come la banca sia tenuta, nei casi in cui la situazione finanziaria del cliente appaia complessa o non chiaramente compromessa, a instaurare un contraddittorio effettivo prima di procedere alla segnalazione. Il preavviso scritto imposto dalla circolare della Banca d’Italia non può ridursi, in questa prospettiva, a un adempimento meramente formale: deve consentire al cliente di far valere le proprie ragioni, e alla banca di riscontrarle nel merito. Se la finalità della segnalazione è quella di allarmare l’intero sistema creditizio circa la solvibilità del soggetto segnalato, ne discende – osserva il giudice – l’esigenza di svolgere la valutazione con particolare attenzione, proprio per non escludere dal circuito del credito un soggetto che, a un’analisi più approfondita, risulterebbe invece meritevole.
Un terzo profilo, di carattere più strettamente processuale, riguarda i rapporti tra il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e l’accertamento di merito sul titolo negoziale. La stessa difesa della banca, nell’ordinanza, sottolinea come oggetto del giudizio cautelare non sia l’accertamento definitivo dell’esistenza e dell’entità del credito, bensì la sola verifica della legittimità della segnalazione al momento in cui è stata effettuata. Il Tribunale accoglie questa impostazione, ma ne trae una conseguenza opposta a quella auspicata dalla resistente: se l’oggetto del giudizio è la legittimità della segnalazione, allora è proprio l’assenza della documentazione necessaria a ricostruire la situazione del cliente – e non la sua eventuale insussistenza sostanziale del credito – a rendere la segnalazione insostenibile in sede cautelare, poiché la banca non è in grado di provare di aver svolto la valutazione complessiva richiesta dalla normativa di vigilanza.
Il principio guida: onere probatorio della banca e legittimità della segnalazione a sofferenza
Il principio centrale dell’ordinanza n. 4722/2026 può essere così riassunto: la banca che intende procedere a una segnalazione a sofferenza deve essere in grado di fornire la documentazione contrattuale e contabile necessaria a ricostruire l’entità e la natura del credito, poiché in difetto il cliente viene privato della possibilità stessa di contestare gli addebiti e la banca non può dimostrare di aver effettuato la valutazione complessiva richiesta dalla normativa di vigilanza. Ma cosa succede quando la banca giustifica la mancata consegna del contratto adducendo la sua risalenza nel tempo? Il Tribunale ha escluso che tale giustificazione possa avere rilievo, chiarendo che le limitazioni temporali previste per la conservazione della documentazione contabile non si estendono alla documentazione contrattuale, la quale costituisce il fondamento stesso del rapporto di credito e deve pertanto essere conservata e prodotta indipendentemente dalla sua epoca di formazione. Nel caso specifico, la banca aveva prodotto solamente tre estratti conto trimestrali a fronte di un rapporto pluriennale, elemento ritenuto insufficiente a consentire una ricostruzione anche solo approssimativa del saldo e degli addebiti contestati. Il giudice ha inoltre osservato come la banca non avesse effettuato, come pure richiesto dalla circolare della Banca d’Italia, alcuna valutazione della complessiva situazione finanziaria della cliente mediante il ricorso a elementi informativi estrinseci – visure protesti, banche dati pubbliche o private – basandosi invece esclusivamente sull’entità del credito maturato nel singolo rapporto e sulla mancata risposta al preavviso di segnalazione. Una simile impostazione, secondo il Tribunale, contraddice espressamente la previsione della circolare che esclude possa desumersi l’insolvenza automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi, quali un ritardo nel pagamento.
Il giudice ha anche respinto l’eccezione della banca secondo cui l’esposizione non sarebbe mai stata oggetto di contestazioni specifiche da parte della cliente. Proprio perché la ricorrente aveva già ottenuto, con un decreto ingiuntivo di altro Tribunale, l’ordine di consegna della documentazione contrattuale rimasto inadempiuto, non le si poteva addebitare l’omessa formulazione di contestazioni puntuali: la richiesta di esibizione documentale, ha chiarito il Tribunale, costituiva essa stessa lo strumento con cui la cliente intendeva mettersi nelle condizioni di formulare contestazioni più precise sul rapporto. Allo stesso modo, non ha pregio l’obiezione secondo cui la ricorrente non avrebbe dimostrato che una rideterminazione del rapporto secondo i criteri da lei invocati condurrebbe all’azzeramento dell’esposizione debitoria, poiché è proprio l’assenza della serie continua degli estratti conto a impedire, in radice, qualsiasi riconteggio del saldo finale.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando alla banca resistente di richiedere l’immediata cancellazione retroattiva della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi, fin dalla sua prima iscrizione. Il ragionamento si è sviluppato lungo due direttrici, corrispondenti ai presupposti tipici della tutela cautelare d’urgenza: il fumus boni iuris e il periculum in mora. Sul primo versante, il giudice ha ritenuto dirimente la circostanza, pacifica in atti, che la banca non avesse mai consegnato alla cliente il contratto di conto corrente, nonostante un decreto ingiuntivo di un diverso Tribunale che già la obbligava a farlo. La giustificazione addotta dalla banca – le difficoltà di reperimento di un documento cartaceo risalente a oltre venticinque anni prima – non è stata ritenuta idonea a superare l’onere probatorio gravante sull’intermediario, tanto più che la produzione di soli tre estratti conto trimestrali, a fronte di un rapporto di lunga durata, ha impedito qualsiasi ricostruzione affidabile del saldo e degli addebiti.
Sul periculum in mora, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’illegittima segnalazione a sofferenza produce, per chi svolge attività d’impresa, un danno alla reputazione commerciale di natura irreparabile, non suscettibile di reintegrazione per equivalente pecuniario, poiché rende difficoltoso o impossibile l’accesso al credito bancario. Il giudice ha respinto l’eccezione della banca resistente, secondo cui l’eventuale diniego di credito avrebbe colpito una società terza amministrata dalla ricorrente e non la ricorrente stessa: la segnalazione, ha chiarito il Tribunale, attinge la persona fisica nella sua reputazione creditizia, con ripercussioni dirette sulla sua operatività di amministratrice, stante lo stretto legame tra affidabilità dell’impresa e affidabilità di chi la gestisce. A sostegno di questa conclusione, l’ordinanza dà atto di un episodio concreto allegato dalla difesa della ricorrente: un funzionario di un diverso istituto di credito, con cui la ricorrente intratteneva rapporti finanziari anche quale amministratrice di una società di capitali, l’aveva contattata proprio per chiedere chiarimenti sulla segnalazione, segnalandole come la stessa risultasse pregiudizievole ai fini della concessione di ulteriore credito. Un riscontro fattuale, dunque, e non meramente presuntivo, della concretezza del pregiudizio lamentato.
Non ha invece trovato accoglimento la richiesta di cancellazione riferita agli altri Sistemi di Informazione Creditizia – tra cui CRIF S.p.A. ed Experian Italia S.p.A. – per difetto di allegazione e prova dell’avvenuta segnalazione presso tali circuiti: il Tribunale ha così mantenuto un approccio rigoroso sul piano probatorio anche nell’accogliere la domanda cautelare, evitando pronunce eccedenti quanto effettivamente dimostrato in giudizio. Sul piano delle spese, il giudice ha condannato la banca resistente al pagamento in favore della ricorrente, liquidandole secondo i parametri medi per le prime due fasi e minimi per le successive, in applicazione dello scaglione previsto dal D.M. 55/2014 per le cause cautelari di valore indeterminabile e complessità media.
Per il professionista che assiste clienti segnalati a sofferenza, l’ordinanza suggerisce una linea difensiva chiara e replicabile. La richiesta giudiziale di esibizione della documentazione contrattuale e contabile completa, se non soddisfatta dall’intermediario, può da sola fondare il fumus di illegittimità della segnalazione, spostando sulla banca l’onere di dimostrare la fondatezza della propria valutazione complessiva. Non è necessario, in altri termini, provare positivamente l’inesistenza del credito o l’insussistenza della situazione di sofferenza: è sufficiente dimostrare che la banca non ha fornito, né in sede stragiudiziale né in giudizio, gli elementi documentali indispensabili a consentire quella verifica. Una strategia processuale che trova ulteriore forza quando, come nel caso di specie, la richiesta di esibizione sia già stata oggetto di un precedente provvedimento giudiziale rimasto inadempiuto.