Responsabilità medica per asfissia neonatale: il dies a quo della prescrizione decorre dalla percezione del danno – Tribunale di Salerno 2024

La pronuncia del Tribunale di Salerno (2024) si inserisce nel solco evolutivo della giurisprudenza in materia di responsabilità medico-sanitaria, affrontando con rigoroso approccio metodologico questioni di primaria rilevanza concernenti la gestione del parto e le conseguenze dell’asfissia neonatale. Il caso in esame riveste peculiare interesse sotto molteplici profili giuridici: dalla qualificazione del contratto di spedalità alla determinazione del nesso eziologico, fino alla quantificazione del danno biologico permanente derivante da lesioni cerebrali neonatali. Di particolare rilievo risulta l’innovativa interpretazione del dies a quo della prescrizione nelle ipotesi di danni neurologici latenti, che stabilisce principi destinati a influenzare significativamente la giurisprudenza di settore. Il Collegio ha approfondito con particolare attenzione le questioni relative alla malpractice ostetrica, con specifico riferimento all’uso inappropriato di ossitocina e ventosa, nonché l’analisi della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di “contratto di spedalità“. Il dispositivo finale, che ha condannato la struttura sanitaria al risarcimento di oltre un milione di euro, rappresenta un punto di riferimento nella quantificazione del danno da parto, con particolare attenzione alla valutazione del pregiudizio biologico permanente e alla perdita della capacità lavorativa futura.

Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine da un evento di malpractice medica verificatosi nell’aprile 1999 presso l’Azienda Ospedaliera di Salerno. La paziente, primipara, venne ricoverata per il parto dopo una gravidanza decorsa fisiologicamente e in assenza di complicazioni. I tracciati cardiotocografici iniziali risultavano nella norma e il travaglio procedeva regolarmente, con una dilatazione cervicale progressiva da 3 cm alle ore 10:00 fino alla dilatazione completa alle ore 12:50. Nonostante l’evoluzione fisiologica del travaglio, documentata in cartella clinica, i sanitari optarono per la somministrazione di ossitocina, motivandola con una presunta ipocinesia uterina non adeguatamente documentata nei tracciati. Successivamente, venne applicata una ventosa ostetrica, in assenza di documentate indicazioni cliniche per tale intervento operativo. La neonata manifestò immediatamente una grave compromissione delle funzioni vitali, con indice di Apgar gravemente depresso (2 a 1 minuto, 5 a 5 minuti), necessitando di immediate manovre rianimatorie e ricovero in terapia intensiva neonatale. Gli accertamenti diagnostici successivi evidenziarono gravi lesioni cerebrali conseguenti all’asfissia intrapartum, con esiti permanenti configuranti tetraparesi spastica e ritardo mentale medio-grave. Le consulenze tecniche hanno evidenziato come le lesioni neurologiche siano diretta conseguenza della gestione inappropriata del parto, con particolare riferimento all’utilizzo non giustificato di ossitocina e ventosa ostetrica in un travaglio che procedeva fisiologicamente.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il Tribunale ha affrontato due nuclei giuridici di fondamentale rilevanza nell’ambito della responsabilità sanitaria. In primis, la questione della decorrenza del termine prescrizionale nelle ipotesi di danni non immediatamente percepibili, attraverso un’interpretazione evolutiva dell‘art. 2935 c.c. alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte.

Il principio di diritto affermato stabilisce che la prescrizione decorre non dal momento del fatto lesivo, bensì da quando il danneggiato acquisisce piena consapevolezza della lesione e della sua riconducibilità alla condotta colposa del sanitario. Tale orientamento risulta particolarmente significativo nelle ipotesi di lesioni neurologiche neonatali, in cui la manifestazione del quadro patologico e la sua riconducibilità alla malpractice ostetrica emergono progressivamente nel corso dello sviluppo del minore. In secundis, la natura della responsabilità della struttura sanitaria viene inquadrata nell’ambito del contratto di spedalità secondo il costante orientamento giurisprudenziale. Tale qualificazione comporta l’applicazione del regime di responsabilità ex art. 1218 c.c. per le prestazioni direttamente erogate dalla struttura e dell’art. 1228 c.c. per l’operato degli ausiliari, con conseguente inversione dell’onere probatorio e applicazione del termine prescrizionale decennale.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Collegio ha accolto la domanda risarcitoria sulla base di una rigorosa analisi probatoria, fondata principalmente sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Quest’ultima ha evidenziato due profili di responsabilità professionale di particolare gravità: la somministrazione ingiustificata di ossitocina in presenza di un travaglio fisiologicamente progressivo, in violazione dei protocolli medici che ne limitano l’uso ai casi di effettiva necessità clinica, e l’applicazione immotivata della ventosa ostetrica, qualificata come intervento traumatico che ha contribuito causalmente alla produzione del danno neurologico.