Prescrizione responsabilità sanitaria: decorrenza da consapevolezza danno e nesso causale non da data errore – Tribunale Bari 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità sanitaria – Prescrizione diritto risarcimento
  • Oggetto: Eccezione prescrizione decennale – Linfedema secondario da asportazione linfonodi inguinali
  • Normativa: artt. 1218, 2043, 2935, 2946, 2697 c.c., L. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco)
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: prescrizione responsabilità sanitaria, decorrenza termine, consapevolezza danno, nesso causale, manifestazione graduale

Il periodo di prescrizione a differenza da quanto sostenuto dalla resistente non decorre necessariamente dalla data in cui è avvenuto il preteso errore medico ma decorre dal momento in cui il paziente ha preso coscienza del danno e del suo collegamento con la condotta sanitaria, aspetto fondamentale nei casi in cui il danno si manifesta gradualmente o in ritardo come diagnosi errate o mancate, complicanze post-operatorie, peggioramento di patologie a causa di cure inadeguate, dovendo il danno essere quindi non solo conosciuto dal danneggiato nel senso della consapevolezza dello stare male ma il danneggiato deve essere anche consapevole circa le conseguenze negative dell’evento sulla propria salute.

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del febbraio 2026, rigetta l’eccezione di prescrizione decennale del diritto al risarcimento danni da responsabilità sanitaria, chiarendo che il termine non decorre dalla data dell’intervento ma dal momento in cui il paziente acquisisce piena consapevolezza sia del danno che del suo collegamento causale con la condotta sanitaria. La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue tra mera percezione di stare male e consapevolezza delle conseguenze negative dell’evento sulla propria salute, richiedendo per la decorrenza della prescrizione che il danneggiato abbia compreso la riferibilità causale del danno al comportamento colposo dei sanitari attraverso accertamenti diagnostici specialistici e visite mediche approfondite.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Responsabilità sanitaria per asportazione massa catena linfonodi inguinali non conforme buone pratiche clinico-assistenziali senza necessità terapeutica
  • Linfedema secondario arto inferiore quale complicanza asportazione linfonodectomia inguinale: interruzione definitiva passaggio linfa nell’area
  • Mancata partecipazione struttura sanitaria ad ATP ex art. 696 bis cpc: valorizzazione risultanze CTU prive vizi logici procedimentali
  • Asportazione massa più linfonodi o intera stazione linfatica: determinazione interruzione definitiva passaggio linfa con conseguente edema linfatico
  • Graduale manifestazione sintomatologia a distanza anni: necessità esami diagnostici specialistici (ecocolordoppler, scintigrafia linfatica) per diagnosi definitiva
  • Tabelle milanesi 2024: liquidazione danno non patrimoniale inglobante danno biologico stricto sensu e componente morale con percentuale ponderata
  • Punto biologico variabile per età e grado invalidità aumentato percentuale ponderata componente morale al netto personalizzazione danno
  • Responsabilità contrattuale struttura sanitaria pubblica: termine prescrizione decennale ma decorrenza da piena consapevolezza non da evento
  • Contratto anche implicito tra paziente e struttura sanitaria pubblica: applicazione termine prescrizione decennale responsabilità contrattuale