Responsabilità sanitaria: nullità della sentenza senza CTU Collegiale secondo la Legge Gelli-Bianco (Cassazione 2025)

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza del 2025, ha stabilito un principio cruciale in materia di responsabilità sanitaria, chiarendo l’applicazione dell’art. 15 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco). La Corte ha sancito la nullità della sentenza che si basa su una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) non collegiale, anche quando il giudizio di merito sia stato preceduto da una consulenza tecnica preventiva (ATP ex art. 696-bis c.p.c.) svolta da un singolo perito prima dell’entrata in vigore della legge.

Il caso riguardava una richiesta di risarcimento per la morte di una paziente. Prima di avviare la causa di merito, era stata esperita una consulenza tecnica preventiva che aveva escluso responsabilità dei sanitari. Successivamente, dopo l’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, gli eredi avevano iniziato il giudizio di merito, chiedendo una nuova CTU in base alla nuova normativa, che impone la nomina di un collegio di consulenti composto da un medico legale e uno o più specialisti della materia. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato la richiesta.

La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il procedimento di ATP e il successivo giudizio di merito sono due procedimenti distinti e non fasi di un unico processo. Di conseguenza, si applica il principio tempus regit actum: il giudizio di merito, essendo iniziato dopo l’entrata in vigore della L. 24/2017, doveva inderogabilmente rispettarne le norme procedurali.

Il Collegio ha sottolineato che la prescrizione dell’art. 15 sulla collegialità obbligatoria della CTU non è una mera facoltà del giudice, ma un requisito posto a garanzia della massima accuratezza nell’accertamento tecnico, data la delicatezza della materia. L’inosservanza di tale obbligo costituisce una violazione di una norma processuale inderogabile, che determina la nullità della CTU e, di conseguenza, della sentenza che su di essa si fonda. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello per un nuovo esame che dovrà basarsi su una consulenza rinnovata e affidata a un collegio di esperti.


testo integrale della sentenza


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE