Legge Gelli Bianco e le condizioni di procedibilità nella responsabilità medica

Legge Gelli Bianco e le condizioni di procedibilità nella responsabilità medica

La Legge Gelli Bianco, ufficialmente nota come Legge n. 24/17, ha introdotto importanti modifiche sia dal punto di vista sostanziale che procedurale nella gestione delle cause di responsabilità medica e sanitaria in ambito civilistico. In questo articolo, ci concentreremo sugli aspetti procedurali, in particolare sulle condizioni di procedibilità che devono essere soddisfatte per presentare una domanda in questo ambito.

Iniziamo col sottolineare che, secondo il principio “tempus regit actum” le disposizioni che regolano il procedimento devono essere applicate anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli Bianco. Quindi, è essenziale rispettare e soddisfare tali condizioni preliminarmente.

L’articolo 8 della Legge n. 24/17 conferisce una notevole importanza al tentativo obbligatorio di conciliazione e stabilisce che le azioni risarcitorie in ambito di responsabilità sanitaria possono essere avviate solo previa presentazione del ricorso per consulenza tecnica conciliativa ex art. 696 bis c.p.c. In alternativa, il legislatore permette anche l’uso del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/10. La scelta tra questi due approcci comporta il dovere di rispettare le condizioni di procedibilità e successivamente procedere con il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (oggi art. 281 decies c.p.c.) o con l’avvio di un giudizio a cognizione piena.

Quando una parte che afferma di essere stata danneggiata avvia il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. senza aver previamente completato il procedimento previsto dall’art. 696-bis c.p.c., l’improcedibilità deve essere sollevata dall’altra parte (convenuto) pena la decadenza o può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma ciò deve avvenire entro la prima udienza. Il giudice assegnerà alle parti un termine di quindici giorni per presentare l’istanza di consulenza tecnica preventiva dinanzi a sé.

Nel caso in cui si intenda avviare il giudizio ordinario senza aver previamente tentato il procedimento obbligatorio di mediazione, l’art. 5 del D.Lgs. n. 28/10 specifica che “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.” Il giudice può stabilire una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto per la mediazione, se questa è stata avviata ma non conclusa.

L’articolo 8 della Legge Gelli Bianco, al comma 3, stabilisce che quando il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. è stato avviato preventivamente, se la conciliazione non ha successo o il procedimento non si conclude entro sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diventa procedibile, e il ricorrente può depositare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. davanti allo stesso giudice che ha trattato il procedimento per la consulenza tecnica conciliativa.

In questo caso, la domanda, anche se procedibile, mantiene gli effetti della domanda presentata ex art. 696 bis c.p.c. solo se si verificano due ulteriori condizioni:

  1. Entro novanta giorni dal deposito della relazione, viene presentato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al giudice che ha trattato il procedimento ex art. 696 bis.
  2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., viene depositato il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al giudice che ha trattato il procedimento ex art 696 bis.

Questa disposizione ha sollevato questioni interpretative, specialmente considerando il breve termine perentorio per completare il procedimento di consulenza tecnica conciliativa.

Il Tribunale di Roma ha elaborato delle Linee Guida per assistere magistrati ed avvocati nella gestione delle cause in materia. In particolare, il Tribunale ha chiarito che il termine di novanta giorni per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. deve essere inteso come perentorio, ma il suo rispetto mira esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda presentata con il ricorso per consulenza tecnica conciliativa, non alla procedibilità della domanda di merito. Se il ricorso viene presentato oltre la scadenza del termine di novanta giorni, esso rimane procedibile ma può produrre solo nuovamente i suoi effetti sostanziali e processuali.

La parte che desidera beneficiare della preservazione degli effetti della sua domanda deve, a prescindere dallo stato della consulenza, avviare il giudizio di merito nelle forme del rito sommario entro il termine di 90 giorni che decorre dalla scadenza del termine semestrale. Questo vale anche nel caso in cui la parte desideri continuare il procedimento ex art. 696-bis per conoscere l’esito della relazione e partecipare al tentativo di conciliazione.

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Avv. Cosimo Montinaro

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