Spese matrimoniali irrecuperabili dopo la separazione: il Tribunale conferma che chi paga per le nozze non può chiedere rimborsi all’ex coniuge – Tribunale di Pescara 2025

Una vicenda matrimoniale conclusasi con una separazione ha dato origine a un’importante pronuncia del Tribunale di Pescara nel 2025, che fa chiarezza su una questione di estrema rilevanza pratica: la recuperabilità delle spese sostenute per la celebrazione del matrimonio quando i coniugi decidono di separarsi.

La controversia ha avuto origine da una richiesta di rimborso di oltre diciassettemila euro, avanzata da una donna nei confronti dell’ex marito per le spese anticipate in vista delle nozze. Il caso presenta elementi particolarmente significativi che lo rendono paradigmatico per comprendere i principi giuridici che regolano i rapporti economici tra coniugi durante il matrimonio e le conseguenze della loro applicazione in caso di crisi coniugale.

La questione tocca da vicino migliaia di famiglie italiane che, nel momento della separazione, si trovano a dover fare i conti non solo con gli aspetti emotivi della fine del rapporto, ma anche con le implicazioni economiche delle scelte fatte durante il matrimonio. La sentenza del Tribunale di Pescara stabilisce principi chiari che possono orientare comportamenti futuri e fornire certezza del diritto in un ambito particolarmente delicato.

Il pronunciamento giurisdizionale assume particolare importanza perché affronta il tema della contribuzione familiare e dei doveri economici reciproci tra coniugi, questioni che spesso generano contenziosi complessi e emotivamente impegnativi per le parti coinvolte.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda prende avvio da un matrimonio celebrato in data 26 settembre 2021, che si è concluso tragicamente dopo pochi mesi con l’avvio di una procedura di separazione giudiziale tra i coniugi. In questo contesto di crisi matrimoniale, la moglie ha deciso di intraprendere un’azione legale per ottenere il rimborso delle spese che aveva sostenuto per la preparazione e la celebrazione delle nozze.

La donna aveva infatti anticipato una somma complessiva di diciassettemila euro e 75 centesimi per far fronte ai costi della cerimonia nuziale, sostenendo di aver pagato non solo la propria quota parte, ma anche quella di competenza del marito, dietro l’impegno di quest’ultimo alla successiva restituzione delle somme anticipate.

Per ottenere il rimborso, la moglie si era rivolta al Tribunale tramite ricorso per decreto ingiuntivo, una procedura monitoria che consente di ottenere rapidamente un titolo esecutivo quando si vanta un credito liquido ed esigibile. Nel ricorso, la donna aveva specificato che la gran parte dei pagamenti era stata effettuata tramite vaglia postale o bonifico bancario, mentre altre somme non erano documentabili essendo state corrisposte in contanti.

La richiesta era supportata dalla circostanza che, nonostante i ripetuti solleciti, l’ex marito non aveva mai proceduto alla restituzione delle somme che la moglie riteneva dovute. Il decreto ingiuntivo era stato effettivamente emesso dal Tribunale di Pescara, ma il marito aveva deciso di opporvisi, dando così origine al giudizio di cognizione ordinaria.

L’uomo, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, aveva contestato sia la fondatezza della pretesa creditoria che l’esistenza di un obbligo di rimborso. In particolare, sosteneva che non corrispondeva al vero che la moglie avesse pagato tutte le spese per la celebrazione del matrimonio, essendo documentato che anche lui aveva sostenuto oneri economici in tal senso.

Inoltre, l’opponente negava categoricamente che fosse mai stato concordato alcun tipo di impegno al rimborso delle spese matrimoniali, contestando quindi l’esistenza stessa del presupposto giuridico della richiesta di restituzione.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il Tribunale di Pescara ha fondato la propria decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che ha chiarito i principi applicabili alle controversie relative ai rapporti economici tra coniugi durante il matrimonio e alle conseguenze della separazione.

Il riferimento normativo principale è costituito dagli articoli 143 e 316 bis del Codice Civile, che disciplinano i doveri reciproci dei coniugi e, in particolare, l’obbligo di contribuzione alle esigenze familiari. L’articolo 143 del Codice Civile stabilisce che dal matrimonio derivano diritti e doveri reciproci, tra cui quello di contribuire ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio secondo cui durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, e che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.