Una sentenza della Corte di Appello di Roma ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un agente della Polizia Municipale accusato di essersi recato, in divisa e al termine del servizio, presso l’abitazione di una donna che esercitava attività di prostituzione, sottraendole una somma di denaro. La pronuncia del 2025 offre importanti chiarimenti sulla rilevanza delle condotte extralavorative ai fini della rottura del rapporto fiduciario nel pubblico impiego, specificando quando comportamenti tenuti al di fuori dell’orario di lavoro possano giustificare la massima sanzione disciplinare.
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguardava un istruttore di Polizia Municipale che, dopo essere stato prosciolto in appello per prescrizione da un procedimento penale relativo a fatti risalenti al 2011, aveva subito il licenziamento disciplinare da parte dell’Amministrazione capitolina. L’elemento centrale della vicenda risiedeva nella necessità di accertare se i fatti contestati, pur verificatisi al di fuori dell’orario di servizio, fossero di tale gravità da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la Pubblica Amministrazione.
La questione assume particolare rilevanza per i dipendenti pubblici che rivestono funzioni di vigilanza e controllo, per i quali è richiesto un elevato grado di affidabilità e correttezza nei rapporti con i terzi. La Corte ha dovuto valutare se la condotta contestata, benché non direttamente connessa all’espletamento delle mansioni lavorative, presentasse caratteristiche tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
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