Una vicenda esemplare approda dinanzi al Tribunale di Bari, offrendo un importante precedente per migliaia di condomรฌni italiani che hanno stipulato contratti di appalto per lavori edilizi con bonus facciate 90% e si sono poi trovati con cantieri mai avviati e denaro giร versato. Il giudice Antonio Ruffino, con sentenza del 16 ottobre 2025, ha sancito un principio fondamentale: quando lโimpresa appaltatrice non avvia i lavori, adducendo generiche scuse sulla difficoltร di cedere il credito fiscale, e il condominio committente ha invece adempiuto a tutti i propri obblighi, lโimpresa deve restituire integralmente lโacconto ricevuto senza poter trattenere somme per presunte โspese di cantierizzazioneโ mai dimostrate. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre piรน consolidato che tutela i committenti di fronte alle inadempienze delle imprese edili nel settore dei bonus fiscali.
La controversia ha avuto origine da un contratto di appalto stipulato nel dicembre 2021 tra un condominio e unโimpresa per lavori di manutenzione e risanamento dellโedificio, con corrispettivo di circa 73.600 euro da pagarsi per il 90% mediante sconto in fattura (cessione del credito fiscale per il bonus facciate) e per il residuo 10% tramite bonifico bancario. Il condominio aveva tempestivamente adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, versando lโacconto e predisponendo tutta la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali. Tuttavia, lโimpresa non aveva mai dato avvio ai lavori, nemmeno installando i ponteggi promessi, e aveva poi chiesto la risoluzione consensuale del contratto adducendo generiche difficoltร nella cessione del credito fiscale.
Il cuore della questione riguarda lโonere probatorio in materia di inadempimento contrattuale e la possibilitร per lโimpresa appaltatrice di trattenere somme giร versate a titolo di rimborso per spese sostenute, in assenza di dimostrazione dellโeffettivo svolgimento dei lavori. Lโimpresa, dopo aver emesso nota di credito per lโimporto versato, aveva successivamente fatturato oltre 5.300 euro per presunte spese di cantierizzazione, ponteggi e figure tecniche, restituendo al condominio solo la differenza. Il condominio, non rassegnandosi a questa situazione, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo che lโimpresa aveva opposto, dando origine al giudizio.
โก๏ธ RICHIEDI UNA CONSULENZA โฌ
๏ธ
Avv. Cosimo Montinaro โ segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA