Una vicenda esemplare approda dinanzi al Tribunale di Bari, offrendo un importante precedente per migliaia di condomìni italiani che hanno stipulato contratti di appalto per lavori edilizi con bonus facciate 90% e si sono poi trovati con cantieri mai avviati e denaro già versato. Il giudice Antonio Ruffino, con sentenza del 16 ottobre 2025, ha sancito un principio fondamentale: quando l’impresa appaltatrice non avvia i lavori, adducendo generiche scuse sulla difficoltà di cedere il credito fiscale, e il condominio committente ha invece adempiuto a tutti i propri obblighi, l’impresa deve restituire integralmente l’acconto ricevuto senza poter trattenere somme per presunte “spese di cantierizzazione” mai dimostrate. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più consolidato che tutela i committenti di fronte alle inadempienze delle imprese edili nel settore dei bonus fiscali.
La controversia ha avuto origine da un contratto di appalto stipulato nel dicembre 2021 tra un condominio e un’impresa per lavori di manutenzione e risanamento dell’edificio, con corrispettivo di circa 73.600 euro da pagarsi per il 90% mediante sconto in fattura (cessione del credito fiscale per il bonus facciate) e per il residuo 10% tramite bonifico bancario. Il condominio aveva tempestivamente adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, versando l’acconto e predisponendo tutta la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’impresa non aveva mai dato avvio ai lavori, nemmeno installando i ponteggi promessi, e aveva poi chiesto la risoluzione consensuale del contratto adducendo generiche difficoltà nella cessione del credito fiscale.
Il cuore della questione riguarda l’onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale e la possibilità per l’impresa appaltatrice di trattenere somme già versate a titolo di rimborso per spese sostenute, in assenza di dimostrazione dell’effettivo svolgimento dei lavori. L’impresa, dopo aver emesso nota di credito per l’importo versato, aveva successivamente fatturato oltre 5.300 euro per presunte spese di cantierizzazione, ponteggi e figure tecniche, restituendo al condominio solo la differenza. Il condominio, non rassegnandosi a questa situazione, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo che l’impresa aveva opposto, dando origine al giudizio.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
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- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
