Il Tribunale di Firenze nel 2024 ha affrontato un’importante questione interpretativa relativa al termine di 90 giorni previsto dall’art. 8 della Legge Gelli-Bianco per l’avvio del giudizio dopo l’espletamento della consulenza tecnica preventiva. La pronuncia si inserisce nel dibattito giurisprudenziale sull’interpretazione di questa norma processuale, aderendo all’orientamento più garantista che esclude la natura perentoria del termine. Il giudice ha infatti stabilito che il mancato rispetto del termine trimestrale non determina l’improcedibilità della domanda, incidendo solo sulla conservazione degli effetti sostanziali e processuali della stessa. La decisione offre importanti spunti di riflessione sulla disciplina processuale della responsabilità sanitaria e sulle garanzie di accesso alla tutela giurisdizionale per i pazienti danneggiati.
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INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine da una domanda risarcitoria proposta da una paziente nei confronti di un medico odontoiatra e di una struttura sanitaria per i presunti danni subiti a seguito di una terapia implantoprotesica. La paziente lamentava, in particolare, la persistenza di dolore nell’arcata superiore, difetti di occlusione e risultati estetici insoddisfacenti, oltre alla mancata informazione sui rischi dell’intervento.
Prima di avviare il giudizio ordinario, la paziente aveva esperito il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., come previsto dalla Legge Gelli-Bianco quale condizione di procedibilità della domanda. Successivamente, aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in oltre 72.000 euro.
I convenuti hanno eccepito in via preliminare l’improcedibilità della domanda, sostenendo che fosse stata proposta oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 24/2017 dalla conclusione del procedimento di consulenza tecnica preventiva.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione centrale affrontata dal Tribunale riguarda l’interpretazione dell’art. 8 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), che ha introdotto significative novità nella disciplina processuale della responsabilità sanitaria. In particolare, la norma prevede che l’esperimento del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. costituisce condizione di procedibilità della domanda risarcitoria e che la domanda deve essere proposta entro 90 giorni dal deposito della relazione del consulente tecnico o dalla scadenza del termine perentorio fissato dal giudice.
Il Tribunale richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni relative alle condizioni di procedibilità devono essere interpretate in maniera restrittiva, come affermato sia dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 403/2007) che dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 26560/2014 e n. 6130/2011).
In materia di consenso informato, la sentenza fa riferimento ai principi stabiliti dalla Cassazione con la sentenza n. 28985/2019, confermata dalle successive pronunce n. 9706/2020 e n. 24471/2020, che hanno delineato i presupposti per il risarcimento del danno da violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Firenze ha rigettato l’eccezione di improcedibilità, aderendo all’orientamento secondo cui il termine di 90 giorni previsto dall’art. 8 della Legge Gelli-Bianco non incide sulla procedibilità della domanda ma solo sulla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della stessa.
Secondo il giudice, la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta con la conclusione del procedimento per ATP o con il decorso del termine di sei mesi, mentre il rispetto del termine di 90 giorni non è determinante a tal fine. La funzione di tale termine è unicamente quella di “saldare” gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. a quella successivamente formulata.
Questa interpretazione si fonda sul principio secondo cui la perentorietà dei termini deve essere espressamente prevista dalla legge e non può essere ricavata in via interpretativa. Inoltre, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, le disposizioni relative alle condizioni di procedibilità devono essere interpretate restrittivamente.
Nel merito, il Tribunale ha accolto solo in minima parte la domanda risarcitoria, riconoscendo unicamente il danno da invalidità temporanea e il rimborso delle spese per accertamenti diagnostici, escludendo invece sia il danno permanente che il danno da mancato consenso informato.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“L’eccezione di improcedibilità formulata dai resistenti è infondata e va rigettata.