Responsabilità medica: cartella clinica mancante determina il rigetto della domanda di risarcimento per morte post-chirurgica – l’onere della prova ricade sui familiari della vittima – Tribunale di Napoli 2025

Una vicenda processuale particolarmente significativa si è conclusa presso il Tribunale di Napoli con una decisione che evidenzia l’importanza cruciale della documentazione sanitaria nei contenziosi per responsabilità medica. La causa ha visto protagonisti i familiari di una paziente deceduta in seguito a complicanze post-operatorie, che hanno citato in giudizio una struttura sanitaria e un medico chirurgo per ottenere il risarcimento del danno conseguente al presunto inadempimento delle prestazioni sanitarie.

La vicenda trae origine da un intervento di emicolectomia destra eseguito nell’aprile del 2013 presso una struttura ospedaliera, durante il quale si è verificata una lesione della vena mesenterica superiore che ha determinato una cascata di eventi culminati con il decesso della paziente. I familiari hanno sostenuto che la condotta medica sia stata caratterizzata da negligenza e imperizia, in particolare per il ritardo nella conversione dell’intervento da tecnica laparoscopica a laparotomica e per l’inadeguata gestione della complicanza vascolare.

Tuttavia, l’elemento che ha caratterizzato l’intera vicenda processuale è stata l’assenza della cartella clinica completa, circostanza che ha reso impossibile per i consulenti tecnici d’ufficio effettuare una valutazione attendibile della condotta sanitaria. Il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa nel 2025, ha stabilito principi di rilevante portata applicativa in materia di onere probatorio nelle cause di malpractice medica, chiarendo come la mancanza di documentazione sanitaria adeguata possa pregiudicare irrimediabilmente le possibilità di successo dell’azione risarcitoria.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria ha avuto origine da eventi verificatisi nell’aprile del 2013, quando una paziente fu ricoverata presso il reparto di gastroenterologia di una struttura ospedaliera per essere sottoposta ad esame di colonscopia. L’esame, eseguito il 15 aprile 2013, evidenziò la presenza di una “neoplasia vegetante – stenosante della flessura epatica del colon ascendente”, rendendo necessario un intervento chirurgico di rimozione della lesione tumorale.

Il 22 aprile 2013 la paziente venne sottoposta ad intervento chirurgico di resezione della neoplasia con tecnica laparoscopica, successivamente convertito in intervento di laparotomia a causa del verificarsi di una emorragia provocata dalla lesione iatrogena della vena mesenterica superiore. Questa complicanza, pur essendo nota nella letteratura scientifica come evento possibile in questo tipo di interventi, ha determinato una serie di conseguenze che si sono rivelate fatali per la paziente.

Il giorno seguente, il 23 aprile, la paziente fu sottoposta ad un secondo intervento chirurgico in laparotomia esplorativa, che mise in evidenza un emiperitoneo di non rilevante entità ma soprattutto la sofferenza delle anse ileali, in particolare dei due terzi distali che apparivano congestie, edematose e a tratti bluastre. Durante questo intervento, il chirurgo procedette alla decompressione manuale delle anse attraverso la ileostomia, ma non attuò ulteriori provvedimenti chirurgici nonostante la evidente sofferenza intestinale.

Le condizioni cliniche della paziente continuarono a deteriorarsi, rendendo necessario un terzo intervento chirurgico il 24 aprile 2013. Successivamente, la paziente fu trasferita presso un altro nosocomio dove giunse in stato di grave shock e dove decedette il 30 aprile 2013. I familiari, convinti che il decesso fosse stato causato dalla condotta negligente e imperita dei sanitari, hanno avviato un’azione legale per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per la valutazione della responsabilità sanitaria nel caso in esame è rappresentato dai principi giurisprudenziali consolidati anteriormente all’entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco), in quanto gli eventi si sono verificati nel 2013. Come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 28994/2019, la nuova disciplina non trova applicazione retroattiva per i fatti precedenti alla sua entrata in vigore, dovendo pertanto applicarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità precedente.

In particolare, trova applicazione l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 577/2008, che ha ricondotto la responsabilità della struttura sanitaria nell’ambito dell’inadempimento dell’atipico “contratto di spedalità”. Secondo tale impostazione, la responsabilità della struttura può conseguire non solo dall’inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico ex art. 1218 c.c., ma anche dall’inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all’interno della struttura in qualità di ausiliari necessari ex art. 1228 c.c.

Fondamentale è il principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell’inadempimento. Secondo tale orientamento, il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo costituito dall’avvenuto adempimento.

Specificamente per la responsabilità medica, la Cassazione ha chiarito con sentenza n. 22894/2005 che il paziente deve provare il contratto e allegare l’inadempimento del professionista, che consiste nell’aggravamento della situazione patologica o nell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento. Resta a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

In materia di nesso causale, le Sezioni Unite con sentenza 11 gennaio 2008, n. 576, hanno accolto la regola probatoria del “più probabile che non”, abbandonando definitivamente il criterio dell’“oltre il ragionevole dubbio” proprio del diritto penale. Tale principio è stato successivamente confermato dalla giurisprudenza più recente, come da Cassazione civile, sez. III, 27/06/2024, n. 17742.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Napoli ha affrontato la questione partendo dall’analisi dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa, relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Il Tribunale ha respinto tale eccezione, chiarendo che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità non possono essere interpretate in senso estensivo e che il terzo chiamato in causa non può eccepire l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione nei suoi confronti.

Il punto centrale della decisione è rappresentato dalla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale. I periti nominati, specialisti in Medicina Legale e Chirurgia Generale, hanno evidenziato fin dall’inizio le gravi limitazioni derivanti dalla mancanza di documentazione sanitaria completa. In particolare, i consulenti hanno chiarito di non disporre della cartella clinica relativa al ricovero della paziente né della relazione di consulenza autoptica del procedimento penale.

La perizia medico-legale ha ricostruito la dinamica degli eventi basandosi esclusivamente sui moduli di consenso informato, sulle relazioni di parte e sulle dichiarazioni rese dai familiari in sede di querela. Secondo i periti, l’intervento di emicolectomia destra rappresentava un “intervento sostanzialmente routinario” che non presentava particolari difficoltà tecniche, ma che fu complicato dalla lesione della vena mesenterica superiore.

I consulenti hanno riconosciuto che tale complicanza è “di per sé prevedibile e non sempre prevenibile” in questo genere di interventi, e che venne inizialmente affrontata per via laparoscopica e successivamente per via laparotomica con conversione in chirurgia tradizionale. Tuttavia, il decorso post-operatorio fu caratterizzato dalla comparsa di anemia che portò ai reinterventi successivi.

Elemento decisivo è stata la valutazione dei periti circa la condotta del primo reintervento del 23 aprile, quando i chirurghi, pur avendo riscontrato un versamento sieroematico e soprattutto una sofferenza diffusa delle anse ileali, “non attuarono alcun provvedimento chirurgico demandando l’asportazione intestinale all’intervento del giorno successivo”. Questa condotta è stata ritenuta “comunque censurabile” dai consulenti tecnici.

Nonostante tale rilievo critico, i periti hanno concluso affermando che “non è accertabile la eventuale sussistenza di responsabilità sanitaria” a causa della carenza documentale, specificando che non si disponeva di “sufficienti dati tecnici oggettivi sugli eventi clinici” che caratterizzarono la vicenda. Il Tribunale ha fatto propria integralmente la relazione peritale, ritenendola attendibile per il “carattere di completezza argomentativa e linearità logica”.