Mancata offerta risarcitoria nelle RCA: il Tribunale di Taranto chiarisce l’inammissibilità dell’azione per l’obbligo di comunicazione (2024)

L’introduzione della presente sentenza da parte del Tribunale di Taranto (2024) offre un interessante approfondimento sul tema dell’inammissibilità dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento dell’obbligo di comunicazione da parte delle compagnie assicurative in caso di mancata offerta risarcitoria. La vicenda trae origine da un sinistro stradale avvenuto nel 2020 e affronta l’interpretazione dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, con particolare attenzione agli obblighi extragiudiziali delle compagnie assicurative e ai diritti del danneggiato.

La sentenza si sofferma sul ruolo dei principi di correttezza e buona fede, chiarendo che il danneggiato, decorso lo “spatium deliberandi” senza risposta dall’assicurazione, non può proporre un’azione per ottenere la comunicazione delle motivazioni del diniego, ma deve procedere direttamente alla domanda risarcitoria. Questo pronunciamento contribuisce a delimitare le possibilità di tutela giurisdizionale e a chiarire il confine tra obblighi stragiudiziali e azioni proponibili in giudizio.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso oggetto di esame riguarda un sinistro stradale avvenuto l’11 ottobre 2020 a Taranto, in via Dante Alighieri, tra un motociclo e un’autovettura. Alla guida del motociclo si trovava il danneggiato, il quale riportava danni sia al mezzo che alla persona per un valore stimato di circa 5.000 euro. La controparte, proprietaria dell’autovettura, risultava assicurata presso una compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile automobilistica (RCA).

In data 2 novembre 2020, il danneggiato inoltrava alla compagnia assicurativa una richiesta di risarcimento, successivamente integrata con ulteriori dettagli il 16 febbraio 2021. Tuttavia, la compagnia assicurativa non formulava alcuna offerta risarcitoria né comunicava i motivi del diniego entro i termini previsti. Di conseguenza, il danneggiato decideva di agire in giudizio per ottenere l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

In primo grado, il Giudice di Pace dichiarava cessata la materia del contendere, condannando la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di giudizio. La compagnia, ritenendo erronea tale decisione, proponeva appello al Tribunale di Taranto, contestando sia l’interpretazione normativa che l’ammissibilità della domanda del danneggiato. La controversia, dunque, verteva principalmente sull’obbligo della compagnia di fornire una risposta motivata e sulla possibilità del danneggiato di far valere tale obbligo in sede giudiziale.


NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo rilevante è costituito dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, che disciplina l’obbligo per le compagnie assicurative di formulare un’offerta risarcitoria congrua o di comunicare specificatamente i motivi per cui non ritiene di fare offerta entro termini perentori. Questo obbligo si colloca nell’ambito di una procedura stragiudiziale volta a favorire la composizione bonaria delle controversie e a ridurre il contenzioso giudiziario.

La normativa prevede che, per sinistri con soli danni a cose, la compagnia debba adempiere a tale obbligo entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta risarcitoria completa. Tale termine è ridotto a 30 giorni in caso di modulo di constatazione amichevole firmato da entrambe le parti. Per i danni alla persona, il termine è esteso a 90 giorni. L’art. 145 del Codice delle Assicurazioni stabilisce inoltre che il decorso infruttuoso dello “spatium deliberandi” rende proponibile l’azione giudiziale risarcitoria, senza ulteriori obblighi preliminari per il danneggiato.

La giurisprudenza ha più volte affrontato l’interpretazione di queste norme. In particolare, la Suprema Corte (Cass. 32919/2022) ha chiarito che l’azione giudiziale diretta è ammissibile anche in presenza di richieste stragiudiziali incomplete, purché queste contengano elementi sufficienti per permettere all’assicuratore di stimare il danno e formulare un’offerta. Inoltre, la Corte ha ribadito che il danneggiato, una volta decorso il termine previsto, non è tenuto a proporre azioni per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione, potendo invece agire direttamente per il risarcimento.


DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Taranto, nella sentenza in esame, accoglie l’appello proposto dalla compagnia assicurativa e riforma integralmente la decisione del Giudice di Pace. Il Tribunale dichiara l’inammissibilità della domanda del danneggiato, evidenziando che l’azione proposta per ottenere l’adempimento dell’obbligo di comunicazione non trova fondamento nell’ordinamento giuridico.