Inammissibilità prova testimoniale per omesso avviso ex art. 134 co. 3-bis Cod. Ass. – Tribunale Bari 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Sinistri stradali
  • Oggetto: Requisiti procedurali per l’ammissione della prova testimoniale nei sinistri con soli danni a cose
  • Normativa: art. 134 co. 3-bis Cod. Ass. (introdotto dalla L. n. 124/2017), art. 135 Cod. Ass., art. 115 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: testimoni sinistro stradale, art. 134 codice assicurazioni, avviso conseguenze processuali, prova testimoniale inammissibile, soli danni a cose

In tema di risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali con soli danni a cose, l’art. 134 co. 3-bis Cod. Ass., introdotto dalla L. n. 124/2017, impone che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente risulti dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione ovvero, in mancanza, debba essere richiesta dall’impresa medesima con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta, pena l’inammissibilità della prova testimoniale successivamente dedotta in giudizio.

Il Tribunale di Bari, Sezione III Civile, con sentenza del febbraio 2026, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale proposta dalla parte attrice, evidenziando che la richiesta di identificazione dei testimoni formulata dalla compagnia assicuratrice in sede stragiudiziale, sebbene documentata, non conteneva l'”espresso avviso” delle conseguenze processuali della mancata risposta quale requisito indispensabile ai sensi della normativa introdotta dalla L. n. 124/2017. La pronuncia chiarisce che l’iter procedimentale previsto dall’art. 134 co. 3-bis Cod. Ass. non può ritenersi esaurito in assenza di tale specifica forma di avviso, configurando un’ipotesi di difetto di requisito sostanziale per l’ammissione della prova orale.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Distinzione tra denuncia di sinistro e “primo atto formale” del danneggiato ai fini dell’indicazione dei testimoni
  • Interpretazione dell’avviso “espresso” delle conseguenze processuali quale requisito di validità della richiesta assicurativa
  • Rapporto tra art. 134 co. 3-bis Cod. Ass. e art. 135 Cod. Ass. in materia di termini per la deduzione della prova testimoniale
  • Valutazione della prova testimoniale e principio di libera valutazione ex art. 115 c.p.c.
  • Presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. e condizioni per la sua operatività sussidiaria
  • Onere probatorio in tema di nesso eziologico e compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro
  • Requisiti di efficacia dimostrativa della consulenza tecnica d’ufficio in materia di sinistri stradali
  • Sanzione ex art. 96 co. 3 c.p.c. per appello temerario e testimone verosimilmente falso

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