In una significativa pronuncia, il Tribunale di Roma ha affrontato un delicato caso riguardante un incidente stradale mortale avvenuto il 2 settembre 2017 lungo la via Tiburtina a Roma. La sentenza ha stabilito un importante principio in materia di responsabilità civile nei sinistri stradali, respingendo la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi e dai familiari di un pedone deceduto a seguito dell’investimento. Il caso ha evidenziato come la condotta imprudente del pedone, che si trovava in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 1,10 g/l e attraversava irregolarmente la strada al centro di un incrocio, in un punto privo di attraversamenti pedonali e scarsamente illuminato, possa escludere la responsabilità del conducente del veicolo che procede a velocità moderata. La decisione sottolinea l’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada da parte di tutti gli utenti e come lo stato di alterazione alcolica possa influire significativamente sulla valutazione delle responsabilità in caso di incidente. Gli elementi chiave che hanno portato al rigetto della domanda risarcitoria sono stati la presenza del pedone in un punto della strada dove oggettivamente non era prevedibile il suo attraversamento, l’assenza di prove circa una velocità eccessiva del veicolo investitore e la condizione di ebbrezza del pedone, che ha evidentemente influito sulla sua capacità di valutare i rischi del proprio comportamento. Il Tribunale di Roma ha quindi stabilito un precedente significativo che bilancia la tutela dei pedoni con la necessità di una loro condotta prudente e rispettosa delle norme sulla circolazione stradale.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso prende origine da un tragico incidente stradale verificatosi il 2 settembre 2017 intorno alle ore 20:30 lungo la via Tiburtina a Roma, all’altezza dell’intersezione con via Alterio Spinelli. Gli eredi della vittima avevano inizialmente sostenuto che il loro congiunto stesse attraversando sulle strisce pedonali quando era stato investito da un veicolo Hyundai Tucson. A seguito dell’impatto, il pedone aveva riportato lesioni che ne avevano causato il decesso. La ricostruzione fornita dai familiari indicava che l’incidente fosse avvenuto verso le ore 19:00 e che il pedone stesse utilizzando regolarmente l’attraversamento pedonale. Tuttavia, gli accertamenti della Polizia Municipale, intervenuta sul posto circa quindici minuti dopo l’incidente, hanno rivelato una situazione sostanzialmente diversa. Il sinistro si era verificato alle 20:30, in un punto situato a circa 40 metri dalle strisce pedonali più vicine. Un elemento particolarmente rilevante emerso dalle indagini è stato il malfunzionamento dell’illuminazione pubblica: due lampioni stradali all’incrocio risultavano non funzionanti, rendendo la visibilità notevolmente ridotta. Gli esami post mortem hanno inoltre rivelato che la vittima presentava un tasso alcolemico di 1,10 g/l, una concentrazione significativamente superiore ai limiti legali. Le indagini tecniche hanno evidenziato danni al veicolo consistenti in un’ammaccatura anteriore con leggero distacco della targa, ammaccatura introflessa del cofano nella parte centrale, rottura della mascherina centrale e tracce di residui organici sul parabrezza. La testimonianza raccolta sul posto e successivamente confermata in sede processuale ha escluso che il pedone avesse attraversato utilizzando le strisce pedonali, precisando che lo stesso si trovava al centro dell’incrocio, in un punto dove l’attraversamento non era consentito.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La vicenda si inquadra nel contesto normativo degli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile, che disciplinano rispettivamente la responsabilità per fatto illecito e la circolazione dei veicoli. In particolare, l’art. 2054 c.c. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente per i danni causati dalla circolazione del veicolo, salvo che lo stesso provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa norma va però coordinata con le disposizioni del Codice della Strada, in particolare gli articoli 141 e 191, che regolano la velocità dei veicoli e il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. Nel caso specifico, assume particolare rilevanza l’art. 191 CdS, che impone ai conducenti di dare la precedenza ai pedoni che attraversano sugli appositi attraversamenti, ma non esime questi ultimi dal dovere di prudenza e dal rispetto delle regole sulla circolazione stradale. La giurisprudenza ha costantemente affermato che la presunzione di responsabilità del conducente può essere superata quando si dimostri che l’evento dannoso sia stato determinato da un comportamento del pedone caratterizzato da imprevedibilità e anormalità. Significativo è il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 24679/2019, che ha stabilito come l’improvviso attraversamento del pedone in zona non consentita possa costituire un fatto idoneo a interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente e l’evento dannoso. Nel caso in esame, la presenza del pedone al centro dell’incrocio, in stato di ebbrezza e in zona non destinata all’attraversamento, rappresenta proprio quella condotta imprevedibile e anomala che la giurisprudenza ha individuato come idonea a escludere la responsabilità del conducente.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Roma ha fondato la propria decisione su una rigorosa analisi degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio. In primo luogo, è stata decisiva la ricostruzione della dinamica dell’incidente attraverso il verbale della Polizia Municipale e la testimonianza raccolta.
