Una recente sentenza del Tribunale di Lecce ha affrontato un caso complesso di risarcimento danni derivanti da un grave incidente stradale. La vicenda, che ha visto coinvolto un veicolo non identificato, solleva interessanti questioni giuridiche relative ai limiti del massimale di garanzia del Fondo Vittime della Strada e al diritto di surroga dell’INAIL. Come si bilanciano i diritti del danneggiato con quelli dell’ente previdenziale in un caso di responsabilità civile automobilistica che coinvolge il Fondo di Garanzia?
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso in esame trae origine da un grave incidente stradale avvenuto il 3 aprile 2008 a Squinzano, in provincia di Lecce. L’attore, un giovane di 28 anni, mentre percorreva via M. L. King alla guida della sua Fiat Punto, si scontrava con un’auto Opel Corsa di colore grigio metallizzato che, provenendo dalla direzione opposta, invadeva la sua corsia di marcia. A seguito dell’urto, l’attore perdeva il controllo del veicolo, terminando la sua corsa contro un muro.
Le conseguenze dell’incidente furono devastanti: l’attore riportò gravissime lesioni fisiche, che portarono a uno stato di tetraplegia con livello neurologico C5 e livello sensitivo T2 ASIA A, deficit cognitivo comportamentale in esiti di trauma cranico e spinale. La drammaticità della situazione era evidente fin da subito, tanto che l’uomo venne immediatamente trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
Un elemento cruciale della vicenda è rappresentato dal fatto che il veicolo che aveva causato l’incidente si era allontanato dal luogo del sinistro, rimanendo non identificato. Questa circostanza ha comportato il coinvolgimento nel procedimento dell’impresa designata per la gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
L’attore, a seguito delle gravi lesioni subite, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, quantificando la sua richiesta in € 1.640.901,26. Tale somma comprendeva il risarcimento per danno biologico, danno morale, danno da perdita della capacità lavorativa, spese mediche, spese di viaggio e il valore ante sinistro del veicolo rimasto distrutto.
La complessità del caso era ulteriormente accentuata dal fatto che l’INAIL aveva già riconosciuto l’evento come infortunio in itinere, avendo l’incidente avuto luogo mentre l’attore si stava recando presso l’abitazione di un cliente per effettuare un intervento di riparazione per conto della ditta di cui era dipendente. Di conseguenza, l’istituto previdenziale aveva già erogato all’attore una somma considerevole, pari a € 826.016,31.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame coinvolge diversi aspetti del diritto civile e delle assicurazioni, con particolare riferimento alla normativa sulla responsabilità civile automobilistica e al funzionamento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
In primo luogo, viene in rilievo l’art. 283, comma 1, lett. a) del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), che prevede l’intervento del Fondo di Garanzia per risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Per quanto riguarda la responsabilità civile, il giudice ha fatto riferimento all’art. 2054 comma 2 c.c., che stabilisce una presunzione di pari responsabilità in caso di scontro tra veicoli. Tuttavia, nel caso di specie, tale presunzione è stata superata dalle risultanze istruttorie, che hanno dimostrato la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Un aspetto cruciale della sentenza riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale. Il giudice ha applicato i criteri uniformi indicati dalla Suprema Corte, facendo riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto ritenute le più diffuse sul territorio nazionale e in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).