Incidenti stradali e concorso di colpa: il Tribunale di Brindisi ribadisce l’obbligo di moderare la velocità e arrestare il veicolo in prossimità di intersezioni (Sentenza 2024)

Con sentenza del dicembre 2024, il Tribunale di Brindisi si è pronunciato su un interessante caso di risarcimento danni derivante da un incidente stradale, affrontando il tema della corresponsabilità dei conducenti coinvolti ai sensi dell’art. 2054, comma 2, del Codice Civile. La pronuncia offre rilevanti spunti di riflessione in materia di responsabilità civile da sinistri stradali e di condotta di guida imprudente. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l’incidente, avvenuto in data 16 agosto 2020 sulla strada statale 16 in direzione San Vito dei Normanni, fosse imputabile a entrambi i conducenti dei veicoli, rigettando quindi l’appello proposto dalla proprietaria dell’autovettura Fiat Punto contro la sentenza di primo grado. Il giudice di seconde cure ha valorizzato il combinato disposto degli articoli 2054 c.c. e 141 del Codice della Strada, evidenziando come ciascun conducente sia tenuto non solo a rispettare i limiti di velocità, ma anche ad adottare una condotta di guida adeguata alle circostanze concrete, all’occorrenza moderando la velocità o arrestando il veicolo in prossimità di intersezioni e in presenza di situazioni di pericolo. La sentenza ribadisce quindi l’obbligo per gli utenti della strada di ispirare la propria condotta ai generali doveri di prudenza, diligenza e rispetto delle norme a tutela della sicurezza della circolazione.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il sinistro oggetto della pronuncia è avvenuto il 16 agosto 2020, intorno alle ore 13:00, sulla strada statale 16 in direzione San Vito dei Normanni. L’autovettura Fiat Punto, di proprietà dell’appellante, mentre percorreva la S.S. 16 è entrata in collisione con una Dacia Duster che, provenendo da una strada privata situata a destra, si stava immettendo sulla statale omettendo di concedere la precedenza dovuta. Nel tentativo di evitare l’impatto, il conducente della Fiat Punto aveva effettuato una manovra di sorpasso a sinistra, senza però riuscire a scongiurare l’incidente. La proprietaria della Fiat Punto aveva quindi citato in giudizio sia il proprietario che la compagnia assicurativa della Dacia Duster, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Tuttavia, il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda, ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da attribuire in pari misura a entrambi i conducenti. La sentenza è stata quindi impugnata dalla proprietaria della Fiat Punto.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La decisione del Tribunale di Brindisi fa perno sull’applicazione dell’art. 2054, comma 2, del Codice Civile, che stabilisce una presunzione di corresponsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, salvo prova contraria. Incombe quindi su ciascun conducente, per andare esente da responsabilità, l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La sentenza valorizza poi il disposto dell’art. 141 del Codice della Strada, che impone a ogni conducente di regolare la velocità in prossimità di intersezioni ed eventualmente di arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza, “specialmente l’arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile“. Il Tribunale richiama sul punto anche alcuni precedenti della Corte di Cassazione (Cass. nn. 1992/2024, 124/2016, 13672/2019, 8306/2024, 34163/2022), che valorizzano i doveri di condotta a carico del conducente imposti dal principio di autoresponsabilità e solidarietà sociale.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che entrambi i conducenti avessero tenuto condotte di guida imprudenti che avevano concorso a determinare il verificarsi del sinistro. Da un lato, il conducente della Dacia Duster non aveva rispettato l’obbligo di concedere la precedenza, immettendosi sulla strada statale nonostante la presenza di un veicolo in transito. Dall’altro, il conducente della Fiat Punto, pur a fronte del pericolo rappresentato dall’improvvida manovra dell’altro veicolo, non aveva ridotto la velocità né tantomeno arrestato il mezzo, come invece richiesto dall’art. 141 C.d.S. in presenza di intersezioni, optando invece per una manovra di sorpasso rivelatasi inadeguata a evitare la collisione.