In una recente pronuncia, il Tribunale di Lamezia Terme ha affrontato il delicato tema dell’onere probatorio gravante sul danneggiato che richiede il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in caso di sinistro causato da veicolo non identificato. Il caso esaminato riguarda un incidente stradale in cui il conducente di un motociclo chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito di un presunto tamponamento da parte di un veicolo rimasto sconosciuto. La decisione si distingue per l’analisi approfondita dei requisiti probatori necessari per accedere alla tutela del Fondo, stabilendo importanti principi in materia di prova del coinvolgimento del veicolo non identificato e della impossibilità incolpevole di identificazione dello stesso.
Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso trae origine da un sinistro stradale verificatosi il 10 giugno 2018, quando il conducente di un motociclo Piaggio Skipper 125 percorreva la via Sant’Umile da Bisignano, con direzione Sambiase – Nicastro. Secondo quanto riferito dall’attore, giunto all’altezza del civico numero 4, mentre procedeva regolarmente all’interno della propria corsia di marcia lungo il margine destro della carreggiata, sarebbe stato tamponato da un veicolo sconosciuto e scaraventato violentemente a terra. In conseguenza dell’urto, il motociclo sarebbe caduto sulla fiancata sinistra, andando successivamente a collidere contro un palo dell’illuminazione pubblica posto sul margine destro della carreggiata. Il conducente del veicolo responsabile si sarebbe allontanato senza prestare soccorso, rimanendo non identificato.
A seguito dell’incidente, il conducente del motociclo ha riportato gravi lesioni personali, tra cui fratture multiple agli arti inferiori e superiori, che hanno richiesto interventi chirurgici. In particolare, la documentazione medica attestava una frattura pluriframmentaria della tibia sinistra con esposizione puntiforme, frattura del perone sinistro, frattura articolare del radio destro e altre lesioni multiple. L’entità del danno biologico è stata quantificata nella misura del 23%, con un’invalidità temporanea assoluta di 104 giorni e parziale al 50% per ulteriori 32 giorni.
La richiesta di risarcimento, formulata ai sensi dell’art. 283 del Codice delle Assicurazioni all’impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non ha avuto esito positivo, portando così all’instaurazione del giudizio. A sostegno della propria domanda, l’attore ha prodotto anche una precedente sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme che, in relazione al medesimo sinistro, aveva accolto la richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario del motociclo per i danni materiali subiti dal mezzo.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento si incentra sull’art. 283, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), che disciplina i casi di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. La norma, riprendendo quanto già previsto dall’art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, stabilisce che il Fondo risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli quando il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
La giurisprudenza di legittimità ha sviluppato un’interpretazione rigorosa dei presupposti necessari per l’accesso alla tutela del Fondo. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’onere probatorio gravante sul danneggiato si articola su tre elementi fondamentali: la prova dell’esistenza del veicolo non identificato, la dimostrazione dell’impossibilità incolpevole di identificazione e la prova della responsabilità del conducente ignoto nella causazione del danno.
Un orientamento consolidato della Suprema Corte (si vedano Cass. n. 4360/2012, 4480/2011, 18532/2007) ha precisato che tale regime probatorio particolarmente rigoroso è giustificato dalla necessità di prevenire possibili frodi ai danni della collettività, evitando che possano essere imputati a ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia danni cagionati da veicoli noti ma dichiarati non identificati per evitare conseguenze penali o l’inasprimento dei premi assicurativi.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 24449/2005), la prova può essere fornita anche attraverso “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali“, ma queste devono essere sufficientemente specifiche e circostanziate. La giurisprudenza ha inoltre evidenziato come l’essere rimasto il veicolo investitore non identificato sia circostanza che presuntivamente può ritenersi provata dal fatto che l’incidente sia stato denunciato alle autorità competenti e le indagini abbiano avuto esito negativo.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Nell’esaminare il caso concreto, il Tribunale di Lamezia Terme ha adottato un approccio particolarmente rigoroso nella valutazione del materiale probatorio, giungendo al rigetto della domanda risarcitoria. Le motivazioni della decisione si fondano su diversi elementi critici individuati dal giudice.
In primo luogo, il Tribunale ha evidenziato come l’attore non abbia presentato alcuna denuncia alle Autorità competenti, omissione che ha impedito lo svolgimento tempestivo delle indagini necessarie all’identificazione del responsabile. Tale comportamento è stato valutato negativamente, in quanto ha precluso la possibilità di raccogliere elementi probatori nell’immediatezza dei fatti.
Un secondo aspetto critico riguarda la tardiva indicazione del testimone presente al momento del sinistro. Il giudice ha rilevato come la tempestiva segnalazione del teste alla compagnia di assicurazione avrebbe potuto aumentare le possibilità di individuazione del veicolo responsabile, consentendo un’audizione più efficace in ragione della prossimità temporale con gli eventi.
Particolare attenzione è stata dedicata alla valutazione della testimonianza acquisita in giudizio. Il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni dell’unico teste insufficienti a provare la dinamica del sinistro, evidenziando sia l’assenza di ulteriori elementi di riscontro che la genericità delle dichiarazioni rese. Sono state inoltre rilevate incongruenze nel racconto del testimone, specialmente riguardo alla descrizione del movimento del motociclo dopo l’urto, che è apparsa poco verosimile rispetto alle evidenze fotografiche prodotte.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, con orientamento suscettibile di estensione anche a quanto attualmente previsto dall’art. 283, comma 1, lettera a) D.Lgs. 209/2005, l’art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l’azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o natanti per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest’ultima espressione ai veicoli ed i natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dimostrare che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo o natante, sia che quest’ultimo sia rimasto sconosciuto.