Con una rilevante pronuncia in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Roma affronta il delicato tema della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, fornendo preziose indicazioni sull’applicazione delle nuove tabelle 2023 per la liquidazione del danno e sull’accertamento del concorso di responsabilità in caso di sinistro stradale mortale. La sentenza riveste particolare importanza per i professionisti del settore, in quanto delinea con precisione i criteri per la determinazione del risarcimento iure proprio dei congiunti, applicando il sistema a punti elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e valutando l’incidenza causale delle diverse violazioni del Codice della Strada nella dinamica del sinistro. Di peculiare interesse risulta anche l’analisi del rapporto tra la violazione dell’obbligo di rispetto della segnaletica semaforica e la condotta di guida caratterizzata da eccesso di velocità, con specifico riferimento alla determinazione delle rispettive percentuali di responsabilità nel caso di eventi lesivi mortali.
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INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso sottoposto all’esame del Tribunale di Roma trae origine da un tragico sinistro stradale verificatosi il 24 aprile 2019 lungo via Casilina a Roma. La dinamica dell’incidente si caratterizza per la contemporanea presenza di due condotte contrarie alle norme sulla circolazione stradale: da un lato, un ciclista attraversava un’intersezione regolata da impianto semaforico nonostante la luce rossa, dall’altro, un’autovettura Alfa Romeo Stelvio procedeva a una velocità di 108 km/h, in palese violazione del limite di 50 km/h previsto per il centro abitato.
La ricostruzione della dinamica del sinistro, supportata dalla consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero nel procedimento penale e dalle dichiarazioni dei testimoni oculari, evidenzia come il ciclista, proveniente dalla carreggiata opposta di via Casilina, stesse effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi su Viale della Primavera, incurante del segnale semaforico rosso. L’autovettura, che sopraggiungeva a velocità più che doppia rispetto al limite consentito, impattava con la parte anteriore sinistra contro la parte laterale destra del velocipede e del ciclista. La violenza dell’urto era tale che il ciclista veniva proiettato per circa 33 metri dal punto di collisione, riportando lesioni gravissime che ne determinavano il decesso durante le prime cure presso il Policlinico Casilino.
Di particolare rilievo risultano le circostanze ambientali: l’incidente si è verificato in orario notturno (ore 21:30), in un tratto stradale caratterizzato dalla presenza di illuminazione pubblica funzionante ed efficiente, in condizioni di visibilità definite “buone” dagli agenti intervenuti sul posto. La strada presentava una configurazione a due carreggiate separate da spartitraffico, con sede tranviaria al centro.
Il conducente dell’autovettura veniva successivamente sottoposto a procedimento penale per il reato di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p., conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna che riconosceva un concorso di colpa della vittima, applicando una riduzione della pena base proprio in considerazione di tale circostanza. La sentenza penale evidenziava come la velocità tenuta dall’automobilista, pari a oltre il doppio del limite consentito, avesse avuto efficacia causale determinante, in quanto il rispetto dei limiti avrebbe consentito di evitare l’impatto nonostante l’imprudente attraversamento del ciclista.
A seguito del decesso, le quattro sorelle della vittima proponevano domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. La compagnia assicurativa del veicolo aveva già corrisposto, nelle more del procedimento penale, un acconto di € 7.500,00 a ciascuna delle sorelle. La peculiarità del caso risiede anche nella circostanza che la vittima, di origine straniera, pur avendo altri parenti in Italia, manteneva stretti legami con la famiglia di origine, tanto che la salma veniva trasportata nel paese natale per essere sepolta nella tomba di famiglia.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo e giurisprudenziale che fa da sfondo alla decisione si caratterizza per la compresenza di due filoni interpretativi fondamentali: quello relativo alla quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e quello concernente il concorso di responsabilità nei sinistri stradali.
Sul primo versante, la decisione si ancora saldamente al recente orientamento della Suprema Corte che, con la fondamentale sentenza n. 26300/2021, ha definitivamente consacrato l’utilizzo del sistema a punti quale criterio preferenziale per la liquidazione del danno parentale. La Cassazione ha infatti stabilito che, per garantire l’uniformità di trattamento e al contempo un’adeguata personalizzazione, il danno deve essere liquidato attraverso una tabella che preveda: l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti. Tra queste ultime, assumono carattere indefettibile l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza.
Tale orientamento è stato successivamente confermato e precisato da numerose pronunce, tra cui le sentenze nn. 5948/2023 e 13540/2023, che hanno ulteriormente specificato i criteri di personalizzazione del danno. Di particolare rilievo è anche la sentenza n. 37009/2022 che ha sottolineato la necessità di utilizzare le tabelle più aggiornate disponibili al momento della liquidazione.
Quanto al profilo probatorio, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4253/2012) ha elaborato un criterio “progressivo” secondo cui la prova del danno diviene tanto più rigorosa quanto più ci si allontana dal nucleo familiare stretto. Se per i familiari più prossimi (genitori, figli, coniuge) il pregiudizio può essere ritenuto sussistente in via presuntiva sulla base del fatto notorio, per gli altri congiunti (come nel caso delle sorelle) occorre dimostrare l’effettiva consistenza e continuità del rapporto affettivo leso.
Sul versante della responsabilità stradale, la sentenza si confronta con il consolidato orientamento in tema di concorso di colpa ex art. 2054 c.c. La giurisprudenza ha chiarito che la presunzione di pari responsabilità prevista dal secondo comma non viene meno per il solo fatto che sia accertata la colpa di uno dei conducenti, dovendo essere verificato se l’altro abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 2005/2023).
Di particolare interesse è il rapporto tra violazioni del Codice della Strada di diversa natura. La giurisprudenza ha elaborato il principio secondo cui l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del tratto stradale (art. 141 C.d.S.) costituisce una regola fondamentale di prudenza che prescinde dalla sussistenza di specifici limiti di velocità e dalla condotta di altri utenti della strada. Nel caso di attraversamento di intersezioni, tale obbligo assume particolare pregnanza, come evidenziato dalla recente Cass. n. 15367/2021.
In tema di valutazione dell’efficacia causale delle rispettive condotte, assume rilievo il principio secondo cui, anche in presenza di una grave violazione da parte di un conducente (come l’attraversamento con semaforo rosso), l’eccessiva velocità dell’altro veicolo può assumere efficacia causale determinante qualora emerga che il rispetto dei limiti avrebbe consentito di evitare l’evento. Tale principio si collega alla teoria della c.d. “causalità da velocità“, elaborata dalla giurisprudenza più recente.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
L’analisi del Tribunale si sviluppa attraverso tre direttrici fondamentali, affrontando in modo sistematico la quantificazione del danno parentale e il concorso di responsabilità.
Il primo profilo esaminato riguarda l’applicazione delle nuove tabelle 2023 del Tribunale di Roma. Il giudice evidenzia come queste contemplino cinque fattori fondamentali per la determinazione del quantum:
- Il rapporto di parentela, con presunzione di maggior danno quanto più stretto è il vincolo familiare
- L’età del congiunto superstite, assumendo che il pregiudizio sia maggiore quanto minore è l’età
- L’età della vittima, considerando più grave la perdita di un congiunto giovane
- L’eventuale convivenza, che implica una più intensa frequentazione quotidiana
- La presenza di altri familiari, che può attenuare il pregiudizio subito
