La Corte d’Appello di Venezia, con una sentenza emessa nel 2025, ha esaminato un caso di grande rilevanza in materia di responsabilità civile per incidenti sugli impianti sciistici, fornendo un importante precedente giurisprudenziale. La vicenda, incentrata su un sinistro avvenuto presso l’impianto di risalita Cherz 2 nel 2017, ha sollevato questioni complesse riguardanti il concorso di colpa tra il gestore dell’impianto e una sciatrice. Quest’ultima aveva riportato gravi danni fisici e richiesto un risarcimento per i pregiudizi subiti. La sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno aveva riconosciuto una responsabilità condivisa, con una suddivisione equa del 50% tra le parti coinvolte. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente la questione, giungendo a una parziale riforma della decisione iniziale.
Nel dettaglio, la Corte ha confermato la responsabilità del gestore dell’impianto ai sensi dell’articolo 1681 del Codice Civile, che impone al vettore di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del trasporto. Al contempo, è stata sottolineata l’importanza del comportamento della sciatrice, ritenuta colpevole di aver forzato i cancelletti in fase di chiusura, contribuendo significativamente al verificarsi dell’incidente. Questo caso rappresenta un esempio emblematico di come la giurisprudenza affronti la complessa interazione tra responsabilità del gestore e condotta del danneggiato, con implicazioni pratiche per gli operatori del settore turistico e per gli utenti degli impianti di risalita.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il 19 gennaio 2017, presso la stazione a valle della seggiovia Cherz 2 situata in località Passo Campolongo (Belluno), si verificava un grave incidente. La sciatrice coinvolta, dopo aver oltrepassato i cancelletti cadenzatori, veniva colpita da una seggiola in movimento, cadendo a terra e subendo una frattura del femore sinistro. La dinamica dell’incidente si presentava complessa, con contestazioni incrociate tra le parti circa le rispettive responsabilità. La sciatrice imputava l’accaduto alla mancata prontezza dell’addetta alla sicurezza dell’impianto, che avrebbe tardato ad arrestare il funzionamento della seggiovia. Secondo la sua ricostruzione, l’assenza o la distrazione del personale aveva aggravato la situazione, causando il sinistro.
Dall’altra parte, la società di gestione dell’impianto sosteneva che la caduta fosse stata provocata esclusivamente da un comportamento imprudente della sciatrice. Quest’ultima, infatti, avrebbe attraversato il cancelletto in fase di chiusura, giungendo in ritardo al punto di imbarco e causando un’interferenza con il normale funzionamento della seggiovia. La disputa giuridica verteva sulla corretta interpretazione delle dinamiche di sicurezza adottate dall’impianto e sulla misura in cui il comportamento della sciatrice avesse influito sull’incidente.
Il Tribunale di Belluno, in primo grado, aveva riconosciuto una responsabilità paritaria tra le parti, attribuendo alla sciatrice e al gestore dell’impianto un concorso di colpa del 50%. Tale decisione è stata impugnata dalla sciatrice, che chiedeva una revisione delle conclusioni sia in termini di responsabilità sia di liquidazione del risarcimento. La questione è stata quindi sottoposta alla Corte d’Appello di Venezia, che ha approfondito gli elementi di prova per giungere a una decisione definitiva.
NORMATIVA E PRECEDENTI
L’articolo 1681 del Codice Civile stabilisce che il vettore è responsabile per i danni subiti dal viaggiatore durante il trasporto, salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a evitarli. Questa norma rappresenta il fulcro della decisione della Corte d’Appello, la quale ha evidenziato come la presunzione di responsabilità del gestore dell’impianto possa essere mitigata solo dalla prova concreta di condotte diligenti e adeguate. Nel caso di specie, la Corte ha giudicato insufficienti le misure adottate dalla società per prevenire il rischio di incidenti legati al mancato arresto tempestivo della seggiovia.
Oltre all’articolo 1681 c.c., la Corte ha fatto riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno biologico e morale. Questi parametri, utilizzati come riferimento standard in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, hanno permesso una valutazione precisa e oggettiva del pregiudizio subito dalla sciatrice. Precedenti giurisprudenziali rilevanti includono decisioni della Corte di Cassazione che ribadiscono il principio della personalizzazione del danno, come Cass., Sez. III, Sent. n. 12408/2011 e Cass., Sez. III, Ord. n. 2433/2024. Tali pronunce sottolineano la necessità di considerare non solo la gravità del danno subito, ma anche le circostanze individuali della vittima.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la responsabilità della società di gestione dell’impianto, in quanto non è stato dimostrato che tutte le misure preventive fossero state adottate per evitare l’incidente. Tuttavia, ha altresì evidenziato che il comportamento della sciatrice, consistito nell’attraversare i cancelletti in fase di chiusura, rappresentava un elemento di imprudenza rilevante che ha contribuito in modo determinante alla causazione del sinistro. Questa conclusione è stata raggiunta attraverso un’attenta analisi delle prove testimoniali e delle consulenze tecniche, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti.
Sotto il profilo del danno, la Corte ha adottato i criteri differenziali previsti dalle Tabelle di Milano per valutare l’entità del pregiudizio subito dalla sciatrice. È stato riconosciuto un danno permanente del 20%, di cui solo il 5% ascrivibile direttamente all’incidente, mentre il resto era attribuibile a una condizione preesistente di coxartrosi. La liquidazione complessiva è stata quindi ridotta del 50% per il concorso di colpa, portando a un risarcimento di euro 16.897,40 per invalidità permanente e euro 15.700,00 per invalidità temporanea.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“La responsabilità dell’impianto di risalita è confermata ai sensi dell’art. 1681 c.c., in quanto non è stato dimostrato che tutte le misure idonee ad evitare il danno siano state adottate. Tuttavia, il comportamento della danneggiata, consistito nel forzare i cancelletti in fase di chiusura, ha contribuito in modo determinante alla causazione del sinistro, giustificando una riduzione proporzionale del risarcimento riconosciuto.”
