Una questione di estrema rilevanza per migliaia di risparmiatori italiani ha trovato una risposta definitiva nelle aule del Tribunale di Brindisi nel 2025, dove si è dibattuto un caso paradigmatico relativo ai buoni fruttiferi postali e alla loro prescrizione. La vicenda giudiziaria ha avuto origine dal tentativo di alcuni cittadini di riscuotere buoni fruttiferi della serie 18B, acquistati anni prima e mai convertiti in denaro contante alla scadenza.
Il caso presenta caratteristiche di particolare interesse giuridico perché tocca il delicato equilibrio tra la tutela del risparmio e i termini di prescrizione stabiliti dalla normativa di settore. La controversia è nata quando i possessori dei titoli si sono recati presso un ufficio postale per procedere al rimborso, trovandosi di fronte al diniego dell’operazione a causa della prescrizione maturata nel tempo.
La questione assume rilevanza nazionale considerando che i buoni fruttiferi postali rappresentano una delle forme di investimento più diffuse tra i cittadini italiani, particolarmente apprezzata per la sua semplicità e per la garanzia statale che li caratterizza. Tuttavia, proprio questa apparente semplicità può celare insidie per i risparmiatori meno esperti, che potrebbero non essere pienamente consapevoli delle implicazioni temporali del loro investimento.
Il Tribunale di Brindisi è stato chiamato a pronunciarsi su una questione che va ben oltre il singolo caso, toccando principi fondamentali di trasparenza e correttezza nei rapporti tra istituzioni finanziarie e clientela. La sentenza ha stabilito precedenti importanti per tutti coloro che si trovano in situazioni analoghe, fornendo strumenti di tutela anche quando sembrano ormai superati i termini di legge.
➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA⬅️ all’Avv. Cosimo Montinaro – email segreteria@studiomontinaro.it
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda giudiziaria ha preso avvio da una situazione apparentemente semplice ma dalle implicazioni complesse. Due cittadini avevano sottoscritto nel 7 ottobre 2005 dei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie denominata “18B“, caratterizzata da una durata di diciotto mesi. Secondo le condizioni contrattuali stabilite al momento dell’emissione, questi titoli avrebbero dovuto raggiungere la scadenza il 7 aprile 2007, termine oltre il quale avrebbe iniziato a decorrere il periodo di prescrizione.
I buoni fruttiferi erano stati regolarmente custoditi dai sottoscrittori, che evidentemente avevano riposto fiducia in questo strumento di investimento garantito dallo Stato italiano. Tuttavia, per ragioni che non emergono chiaramente dalla documentazione processuale, i titolari non si erano presentati presso gli uffici postali per procedere al rimborso entro i termini di scadenza, lasciando che i titoli rimanessero dormienti per un periodo considerevolmente lungo.
La situazione è precipitata quando, nel giugno 2020, i possessori dei buoni si sono finalmente recati presso l’ufficio postale di Carovigno con l’intenzione di procedere alla conversione in denaro dei loro titoli. A quel punto, il personale dell’ufficio postale ha opposto il diniego al rimborso, motivando la decisione con la maturata prescrizione dei diritti derivanti dai buoni fruttiferi.
Secondo la normativa applicabile, infatti, i diritti dei titolari si prescrivono decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo. Nel caso specifico, considerando che la scadenza era fissata al 7 aprile 2007, la prescrizione si era perfezionata il 7 aprile 2017, rendendo tecnicamente impossibile il rimborso richiesto nel 2020, quando ormai erano trascorsi ben tre anni oltre il termine prescrizionale.
Di fronte a questo diniego, i cittadini hanno deciso di non arrendersi e hanno intrapreso un’azione legale nei confronti di Poste Italiane, rivolgendosi inizialmente al Giudice di Pace di Brindisi. La loro strategia processuale si è basata non tanto sulla contestazione dei termini di prescrizione, quanto piuttosto sulla violazione degli obblighi informativi che sarebbero dovuti essere rispettati da Poste Italiane al momento della sottoscrizione dei titoli.
I ricorrenti hanno infatti lamentato che l’ente emittente aveva violato “ogni obbligo e dovere di informazione e trasparenza imposto dalla normativa di riferimento, con specifico riferimento soprattutto all’obbligo di rendere nota la data di scadenza del titolo“. Questa strategia processuale si è rivelata vincente, portando il Giudice di Pace a condannare Poste Italiane al pagamento di 500 euro, corrispondente al valore nominale dei buoni fruttiferi oggetto di controversia.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento per la controversia trova la sua base principale nel Decreto del Presidente della Repubblica numero 156 del 1973, che ha approvato il testo unico della disciplina dei buoni postali fruttiferi. Questo corpus normativo stabilisce che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, come confermato dalla Cassazione Civile Sezione Prima con ordinanza del 31 luglio 2017, numero 19002.
Una caratteristica fondamentale dei buoni fruttiferi postali, consolidata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, è la loro natura di titoli di legittimazione e non di credito. Questa qualificazione giuridica comporta l’applicazione del meccanismo della cosiddetta etero-integrazione previsto dall’articolo 1339 del Codice Civile, in virtù della quale il contenuto dei diritti spettanti al sottoscrittore può subire variazioni nel corso degli anni per effetto di sopravvenuti decreti ministeriali.
Il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 ha rappresentato una svolta significativa nella disciplina generale dei buoni fruttiferi postali, introducendo una nuova regolamentazione volta a garantire maggiore certezza dei rapporti giuridici e una più efficace tutela degli interessi generali. Questo decreto ha innalzato l’originario termine di prescrizione quinquennale, stabilendo all’articolo 8, comma 1, che “i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell’emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo“.
Per quanto riguarda specificatamente i buoni della serie 18B, la disciplina applicabile si rinviene nel Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 228 del 30 settembre 2005. Questo decreto, all’articolo 10, ha confermato che “i diritti dei titolari di buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell’emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo“.
Tuttavia, la normativa non si limita a disciplinare i termini di prescrizione, ma pone particolare attenzione agli obblighi informativi che gravano sull’ente distributore. L’articolo 3, comma 1, del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 stabilisce infatti che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento“.
L’articolo 6 dello stesso decreto, rubricato “pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori“, prevede che l’ente distributore “espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali“.
