La responsabilità medica rappresenta una delle questioni più delicate e controverse dell’ordinamento giuridico civile italiano, poiché implica il bilanciamento tra la tutela dei diritti dei pazienti e la necessità di non scoraggiare l’esercizio della professione sanitaria attraverso condanne ingiustificate. In particolare, quando un intervento medico viene omesso oppure eseguito in modo tardivo, si apre un difficile interrogativo: il paziente ha davvero perso una concreta occasione di guarigione, oppure l’evento negativo si sarebbe verificato comunque, indipendentemente dal comportamento del sanitario?
Questa problematica acquista ancora maggiore rilevanza nel contesto delle emergenze cerebrovascolari, dove ogni minuto conta letteralmente. Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Benevento, una famiglia ha denunciato che l’omissione del trasferimento urgente verso una struttura specializzata dotata di stroke-unit (unità di terapia intensiva neurologica) ha determinato la perdita di opportunità concrete per la sopravvivenza di un congiunto. La terapia trombolitica, indicata dalle linee guida cliniche internazionali nel caso di evento ischemico cerebrale acuto, rappresenta infatti uno dei pochi interventi in grado di ricanalizzare il vaso occluso e ripristinare il flusso sanguigno al tessuto cerebrale colpito.
Tuttavia, il tribunale si è trovato di fronte a un quesito fondamentale: la perdita di chance di sopravvivenza, pur concretamente quantificata in percentuale, raggiunge quel livello di probabilità richiesto dalla legge affinché il danneggiato possa ottenere il risarcimento? O rimane essa al di sotto della soglia della “certezza relativa” necessaria secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali?
La sentenza che analizziamo, depositata nel 2025, affronta in modo diretto e articolato questa dialettica tra il concetto tecnico di “danno da perdita di chance” e il criterio probatorio del “più probabile che no“, consolidato dalla Cassazione italiana. Oltre a questa questione centrale, la decisione tocca anche aspetti procedurali rilevanti e la complessa articolazione delle responsabilità nell’ambito sanitario, distinguendo tra responsabilità diretta del medico e responsabilità della struttura ospedaliera.
L’importanza pratica di questa pronuncia risulta evidente: per ogni paziente che si trova nelle condizioni descritte, per ogni famiglia che ha dovuto affrontare il dolore di una perdita in circostanze ambigue, comprendere i criteri con cui i giudici civili valutano il nesso causale è fondamentale. Non si tratta solo di una questione accademica o teorica, bensì di una questione che incide direttamente sul riconoscimento dei diritti e sulla possibilità concreta di ottenere una composizione economica del danno subito.
Nelle prossime sezioni, esamineremo nel dettaglio come il tribunale ha affrontato la questione, quali sono i principi normativi applicabili, come sono stati interpretati i dati tecnici forniti dalla consulenza medico-legale, e quale ragionamento ha condotto il giudice al rigetto della domanda, nonostante la quantificazione iniziale di una perdita di chance nel range del 16-17%.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda che ha condotto all’emanazione della sentenza del Tribunale di Benevento ha origine da un evento traumatico verificatosi nel gennaio del 2014. Un paziente, di cui preserviamo l’anonimato in ossequio alle norme sulla privacy e sulla riservatezza sanitaria, si è presentato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino in seguito a un episodio acuto caratterizzato da perdita di coscienza, preceduto da una temporanea perdita della vista.
Questi sintomi, secondo gli standard clinici internazionali consolidati, sono compatibili con un evento ischemico cerebrale acuto, comunemente noto come ictus ischemico. Infatti, l’occlusione di un vaso cerebrale comporta, nella maggior parte dei casi, una riduzione improvvisa dell’afflusso ematico a una determinata area del cervello, con conseguente danno al tessuto nervoso interamente dipendente da quel flusso per la sua sopravvivenza.
Una volta ricoverato presso la struttura ospedaliera, il paziente non è stato trasferito presso un centro dotato di stroke-unit, cioè una divisione specializzata nella gestione delle emergenze cerebrovascolari. Tale omissione rappresenta il fulcro della contestazione mossa dalla parte attrice. Secondo le linee guida medico-cliniche vigenti al momento dei fatti (gennaio 2014), il trasferimento presso una tale struttura specializzata era indicato al fine di accedere a protocolli terapeutici specifici, in primo luogo la terapia trombolitica.
La terapia trombolitica consiste nella somministrazione endovenosa di farmaci in grado di sciogliere il trombo (il coagulo di sangue) che occlude il vaso, ripristinando così il flusso ematico e limitando l’estensione dell’area di danno cerebrale. Questo tipo di intervento rappresenta uno dei pochi mezzi in grado di modificare significativamente l’esito di un ictus ischemico acuto, a patto che venga intrapreso entro una finestra temporale ristretta (generalmente dalle tre alle quattro ore e mezza dall’insorgenza dei sintomi). Al di fuori di questa “finestra terapeutica”, il beneficio del trattamento diminuisce considerevolmente, sebbene non si annulli completamente.
Il paziente in questione è deceduto presso la struttura ospedaliera. Successivamente, i familiari (in qualità di responsabili genitoriali di figli minori, nonché in proprio) hanno promosso giudizio civile presso il Tribunale di Benevento, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali (cioè i danni morali, esistenziali, alla sofferenza psichica) subiti a causa del decesso, tanto iure proprio (nel loro diritto personale) quanto iure hereditario (nel diritto dei loro figli di succedere ai diritti del de cuius).
La parte attrice ha fondato la propria domanda sulla teoria della responsabilità professionale dei sanitari operanti presso la struttura, sostenendo che l’omissione del trasferimento verso una stroke-unit costituisse un’errata condotta assistenziale, diagnostica e terapeutica. In questo senso, affermavano di aver subito una perdita di chance di sopravvivenza, ossia la perdita della possibilità concreta (sebbene non certa) che il congiunto avrebbe potuto sopravvivere qualora fosse stato trasferito tempestivamente e sottoposto a terapia trombolitica.
Quantificazione della perdita di chance avanzata dalle parti è stata fornita da una consulenza tecnica di parte, che ha determinato una perdita di chance di sopravvivenza nella misura del 16-17%. Tuttavia, come vedremo nelle sezioni successive, questa quantificazione non si è rivelata sufficiente, secondo il tribunale, per superare il vaglio della soglia probatoria richiesta dal diritto civile.
La parte convenuta (la struttura ospedaliera e i sanitari) ha contestato genericamente le affermazioni della parte attrice, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La responsabilità medica nel sistema giuridico italiano trova il suo principale fondamento nella distinzione tra responsabilità contrattuale (nascente dal “contratto di spedalità” concluso tra il paziente e la struttura ospedaliera) e responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 e seguenti del Codice Civile). Tuttavia, ai fini della presente analisi, riveste importanza primaria la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.
Secondo la giurisprudenza consolidata, il contratto che lega il paziente alla struttura ospedaliera è un contratto atipico di natura sinallagmatica, denominato comunemente “contratto di spedalità” o “contratto di assistenza sanitaria“. Questo contratto può essere concluso sia mediante sottoscrizione esplicita di un documento, sia attraverso “fatti concludenti“, quali la semplice presa in carico del paziente all’interno della struttura medesima.
Tale contratto pone in capo alla struttura sanitaria una serie complessa di obblighi, raggruppati sotto il termine generale di “assistenza sanitaria”. Questi obblighi includono non solo l’esecuzione della prestazione medica principale (la cura del paziente secondo le migliori pratiche cliniche), ma anche l’adempimento di prestazioni accessorie di natura assistenziale, alberghiera, e la messa a disposizione di personale qualificato e attrezzature appropriate.
Da questa natura contrattuale articolata discendono importanti conseguenze in materia di responsabilità civile. In primo luogo, per l’inadempimento di prestazioni secondarie gravanti direttamente sulla struttura (ad esempio, l’inadeguatezza della struttura ricettiva o l’insufficienza del personale infermieristico), la struttura risponde secondo il regime di responsabilità previsto dall’art. 1218 del Codice Civile (responsabilità per inadempimento).
In secondo luogo, quando l’inadempimento riguarda la prestazione medica principale, per la quale la struttura si avvale di ausiliari professionisti sanitari, la responsabilità è quella contemplata dall’art. 1228 del Codice Civile. Tale articolo prevede che il debitore (in questo caso, la struttura) rimane responsabile dell’inadempimento della propria obbligazione anche qualora si avvalga dell’opera di terzi per adempierla. Un aspetto cruciale, evidenziato dalla giurisprudenza di merito e dalla Cassazione, è che la responsabilità della struttura risulta del tutto indifferente al fatto che il medico operante sia inserito nell’apparato organico della struttura medesima oppure vi sia collegato da altri vincoli contrattuali.
