Buoni fruttiferi postali prescritti: scatta il risarcimento quando poste non consegna il foglio informativo e omette la scadenza sul titolo – Tribunale di Catanzaro 2025

La prescrizione dei buoni fruttiferi postali rappresenta una delle problematiche più delicate e frequenti nel panorama del contenzioso bancario e postale italiano. Migliaia di risparmiatori si trovano ogni anno a fare i conti con il diniego di rimborso da parte di Poste Italiane, che oppone l’avvenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione dei titoli. Si tratta di situazioni drammatiche in cui cittadini che hanno investito i propri risparmi in strumenti ritenuti sicuri e garantiti dallo Stato scoprono improvvisamente di aver perso tutto il capitale e gli interessi maturati.

Tuttavia, il Tribunale di Catanzaro ha recentemente emesso una sentenza che rappresenta un importante punto di svolta in questa materia, offrendo una concreta tutela ai risparmiatori che si trovano vittime della mancata informazione da parte dell’intermediario postale. La pronuncia del 2025 affronta in modo chiaro e inequivocabile la questione della responsabilità contrattuale di Poste Italiane quando vengono violati gli obblighi di trasparenza e informazione previsti dalla normativa in materia di buoni postali fruttiferi.

La vicenda sottoposta all’esame del giudice calabrese riguardava alcuni risparmiatori che avevano sottoscritto diversi buoni fruttiferi postali per un valore complessivo di oltre ventimila euro, investimento che rappresentava probabilmente il frutto di anni di sacrifici e risparmi. Quando, dopo anni, si erano recati presso l’ufficio postale per chiedere il rimborso dei titoli, si erano visti opporre il rifiuto di pagamento con la motivazione che era intervenuta la prescrizione del diritto.

Ciò che rende particolarmente significativa questa pronuncia è che il Tribunale, pur confermando l’avvenuta prescrizione dei titoli, ha comunque condannato Poste Italiane al risarcimento integrale del danno pari al capitale investito. La ratio decidendi si fonda sulla constatazione che l’intermediario postale aveva violato i propri doveri informativi, non consegnando i fogli illustrativi analitici al momento della sottoscrizione e soprattutto omettendo di indicare sui titoli stessi la data di scadenza, informazione essenziale per permettere ai risparmiatori di esercitare tempestivamente il proprio diritto al rimborso.

➡️ RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️
Avv. Cosimo Montinaro – email segreteria@studiomontinaro.it

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine da alcuni investimenti in buoni fruttiferi postali effettuati presso l’ufficio postale di Badolato Marina nel corso degli anni Duemila. I ricorrenti avevano sottoscritto complessivamente quattro titoli per un valore nominale totale di euro ventimila cinquecento. In particolare, si trattava di un buono della serie AA2 emesso nel settembre del 2001 per un importo di diecimila euro, caratterizzato dalla peculiarità di essere intestato con pari facoltà di rimborso a entrambi i coniugi. Gli altri tre buoni appartenevano invece alla serie 1F8 ed erano stati sottoscritti nell’aprile del 2008 dal marito per importi variabili tra i duemila cinquecento e i cinquemila euro ciascuno.

Per anni i risparmiatori avevano custodito con cura questi titoli, convinti di possedere uno strumento di investimento sicuro e garantito, come da tradizione consolidata dei buoni postali emessi dallo Stato italiano. La consapevolezza di avere a disposizione un capitale protetto che fruttava interessi nel tempo rappresentava per la famiglia una forma di sicurezza economica e di tutela del risparmio accumulato con sacrificio.

Il momento drammatico era giunto nel settembre del 2023, quando i titolari dei buoni si erano recati presso l’ufficio postale per procedere finalmente all’incasso dei titoli. Con sorpresa e sgomento si erano visti opporre un netto rifiuto da parte del personale di Poste Italiane, che aveva comunicato loro che i buoni erano ormai prescritti e quindi non più rimborsabili. La motivazione fornita dall’istituto era che per i buoni della serie AA2 il termine di prescrizione decennale era spirato nel settembre del 2018, mentre per quelli della serie 1F8 l’ultimo termine utile per il rimborso era stato nell’ottobre del 2019.

I risparmiatori si erano trovati così di fronte a una situazione inaspettata e difficile da accettare. Non avevano mai ricevuto alcuna comunicazione circa l’approssimarsi della scadenza dei titoli, né tantomeno erano stati informati del fatto che dopo un certo periodo i buoni sarebbero diventati infruttiferi e che successivamente sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione. Esaminando con attenzione i titoli in loro possesso, si erano accorti che sugli stessi non era riportata alcuna indicazione della data di scadenza, né tantomeno delle condizioni economiche applicate o del regime della prescrizione.

Convinti di essere stati vittime di una grave omissione informativa da parte di Poste Italiane, i risparmiatori avevano deciso di non arrendersi e di tentare dapprima la strada della mediazione obbligatoria, come previsto dalla normativa per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Avevano quindi promosso un procedimento di mediazione presso un organismo accreditato, ma tale tentativo si era rivelato infruttuoso a causa della mancata comparizione di Poste Italiane all’incontro fissato. A quel punto, non restava altra scelta che adire l’autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni e ottenere giustizia.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per la disciplina dei buoni fruttiferi postali si articola su più livelli e trova il suo fondamento in diverse fonti legislative e regolamentari. In primo luogo, assume rilevanza centrale l’articolo 173 del Codice postale, che costituisce la base giuridica per l’emissione e la circolazione dei buoni postali, configurandoli come strumenti di raccolta del risparmio emessi dallo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti e collocati tramite Poste Italiane.

La natura giuridica dei buoni fruttiferi postali è stata oggetto di approfondita analisi da parte della giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3963 del 2019, richiamata anche nella pronuncia in esame, hanno definitivamente chiarito che i buoni postali sono titoli di legittimazione riconducibili alla previsione dell’articolo 2002 del codice civile e non titoli di credito in senso proprio. Questa qualificazione comporta importanti conseguenze pratiche, in quanto non trovano applicazione i principi tipici dei titoli di credito quali l’autonomia, l’incorporazione e la letteralità.

Il contenuto del rapporto contrattuale che nasce dalla sottoscrizione dei buoni è integrato, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, dai decreti ministeriali emanati dal Ministero del Tesoro che disciplinano le condizioni economiche dei vari tipi di buoni. Nel caso di specie assumevano particolare rilevanza il Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000, che aveva istituito la serie AA2 e ne aveva regolamentato le caratteristiche, e il Decreto del 6 ottobre 2004 relativo alla serie 1F8.

Per quanto riguarda la prescrizione del diritto al rimborso, l’articolo 8, comma 1, del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 prevede espressamente il termine decennale, in conformità alla disciplina generale contenuta nell’articolo 2946 del codice civile che stabilisce la prescrizione ordinaria. Tuttavia, il momento da cui inizia a decorrere tale termine varia a seconda della tipologia di buono. Per i buoni a termine come quelli della serie AA2, il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla scadenza stabilita, mentre per i buoni ordinari come quelli della serie 1F8 decorre dal momento in cui diventano infruttiferi.

Un aspetto cruciale della questione riguarda gli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario postale. Il Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 1998, rubricato “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi”, all’articolo 3 prevedeva l’obbligo di indicare a tergo dei titoli una serie di informazioni essenziali tra cui i rendimenti, il periodo di prescrizione e la natura ordinaria o a termine del buono. Successivamente, l’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 ha espressamente previsto l’obbligo di consegnare ai sottoscrittori il foglio analitico illustrativo contenente tutte le condizioni economiche applicate al titolo.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che gli obblighi informativi gravanti su Poste Italiane non possono ritenersi assolti mediante la mera pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale o sul sito internet. Tale orientamento si fonda sul principio generale di buona fede e correttezza sancito dagli articoli 1337 e 1375 del codice civile, che impongono alle parti di comportarsi secondo lealtà sia nella fase precontrattuale che in quella esecutiva del rapporto.

Particolarmente significativo è il richiamo operato dal giudice ai principi costituzionali che governano l’attività di raccolta del risparmio mediante buoni postali. L’articolo 2 della Costituzione, che sancisce il dovere di solidarietà sociale, e l’articolo 97 della Costituzione, che impone alle pubbliche amministrazioni i principi di imparzialità e buon andamento, fondano un obbligo rafforzato di protezione nei confronti dei risparmiatori che si affidano a uno strumento considerato sicuro e garantito dallo Stato.

In materia di onere della prova, trovano applicazione i principi generali dettati dall’articolo 2697 del codice civile e l’articolo 1218 del codice civile in tema di responsabilità contrattuale. Quest’ultima disposizione stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Catanzaro ha affrontato la complessa vicenda processuale attraverso un’analisi articolata che ha toccato diverse questioni di diritto sostanziale e processuale. Il giudice calabrese ha innanzitutto dovuto pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane, che costituiva il primo e principale ostacolo alla richiesta di rimborso dei buoni avanzata dai ricorrenti.

Sul punto, la decisione ha riconosciuto che effettivamente, alla data in cui i risparmiatori avevano richiesto il pagamento dei titoli presso l’ufficio postale, era già decorso il termine decennale di prescrizione previsto dalla normativa di settore. In particolare, per il buono della serie AA2 emesso nel settembre del 2001, il termine era spirato nel settembre del 2018, essendo tale buono divenuto infruttifero dopo sette anni dall’emissione. Per i tre buoni della serie 1F8 emessi nell’aprile del 2008, invece, l’ultimo termine utile per il rimborso era stato nell’ottobre del 2019, considerato che tali titoli diventavano infruttiferi dopo diciotto mesi dalla loro emissione.

I ricorrenti avevano tentato di opporsi all’eccezione di prescrizione sostenendo che il decorso del termine sarebbe stato sospeso o impedito dalla condotta omissiva tenuta da Poste Italiane. In particolare, avevano invocato l’applicazione dell’articolo 2935 del codice civile, che stabilisce il principio secondo cui la prescrizione non può iniziare a decorrere finché il diritto non può essere fatto valere, e dell’articolo 2941, numero 8, del codice civile, che prevede una specifica causa di sospensione nel caso di doloso occultamento del debito da parte del debitore.

Il Tribunale ha tuttavia respinto queste argomentazioni difensive, chiarendo con motivazione rigorosa che l’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai fini dell’articolo 2935 è soltanto quella derivante da cause giuridiche oggettive e non comprende gli impedimenti di natura soggettiva o gli ostacoli di mero fatto. In altre parole, la mancata conoscenza da parte dei titolari dei buoni del termine di scadenza degli stessi non costituisce un impedimento giuridico al decorso della prescrizione, ma semmai una difficoltà di fatto che non rileva secondo i principi generali.

Analogamente, il giudice ha escluso la configurabilità del doloso occultamento previsto dall’articolo 2941, numero 8, del codice civile. La Corte di Cassazione ha infatti precisato, con orientamento consolidato richiamato nella sentenza (Cass. n. 5413/2020), che tale causa di sospensione opera solo quando il debitore ponga in essere una condotta attiva e intenzionalmente diretta a occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, tale da comportare una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito. Nel caso di specie, la condotta meramente omissiva tenuta da Poste Italiane non poteva integrare gli estremi del dolo richiesto dalla norma.

Conseguentemente, il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento dei buoni fruttiferi, confermando l’operatività della prescrizione. Tuttavia, la pronuncia non si è fermata a questo punto, ma ha riconosciuto il fondamento della domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti in via subordinata. Questa parte della decisione assume particolare rilevanza e rappresenta un importante precedente per tutti i risparmiatori che si trovano in situazioni analoghe.

Il giudice ha innanzitutto chiarito che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria, essendo fondata su responsabilità contrattuale, è quello ordinario decennale. Tuttavia, tale termine non decorre dal momento dell’omessa informazione o della mancata consegna del foglio informativo, che rappresenta il fatto lesivo, bensì dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato. Nel caso concreto, questo momento coincide con il rifiuto di pagamento comunicato dall’ufficio postale, quando cioè i ricorrenti hanno realizzato definitivamente di aver perso il diritto al rimborso.

Nel merito della pretesa risarcitoria, il Tribunale ha accertato la violazione degli obblighi informativi da parte di Poste Italiane. In particolare, è risultato provato che sui titoli non era stata indicata la data di scadenza, in violazione di quanto previsto dalla normativa ministeriale vigente al momento dell’emissione. Inoltre, i ricorrenti avevano allegato di non aver mai ricevuto i fogli illustrativi analitici previsti dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000.

Su quest’ultimo punto, il Tribunale ha respinto le difese articolate da Poste Italiane, che aveva sostenuto di non dover fornire la prova dell’avvenuta consegna dei fogli informativi. Il giudice ha infatti correttamente rilevato che, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile spetta al debitore convenuto provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione o che l’inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile. Nella specie, Poste Italiane non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta consegna dei fogli informativi, nonostante la tempestiva contestazione formulata dai ricorrenti.

La decisione ha inoltre respinto l’argomento difensivo secondo cui gli obblighi informativi sarebbero stati assolti mediante la pubblicazione dei decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Cassa Depositi e Prestiti. Il Tribunale ha infatti ribadito che l’intermediario postale, in ragione della natura pubblicistica del servizio svolto e del legittimo affidamento che i risparmiatori ripongono nella sua condotta, è tenuto a fornire direttamente e personalmente tutte le informazioni necessarie, in particolare quelle relative alla scadenza e alla prescrizione dei titoli.