Prescrizione buoni fruttiferi postali: quando la mancata consegna del foglio informativo genera risarcimento

Trib. Vasto, n. 233/2026: rigettata la domanda di rimborso per prescrizione, accolta quella subordinata di risarcimento danni contro l’emittente.

Chi sottoscrive un buono fruttifero postale e non riceve il foglio informativo analitico rischia di scoprire, anni dopo, che il termine per il rimborso è ormai scaduto. È il problema affrontato dal Tribunale di Vasto, che ha tracciato un confine netto tra due piani distinti: la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali, da un lato, e la responsabilità dell’emittente per l’omessa informazione, dall’altro. Il giudice ha stabilito che l’ignoranza della scadenza del titolo non sospende né interrompe il decorso del termine decennale. Ma non è finita qui. La mancata consegna del foglio informativo, infatti, integra comunque un inadempimento autonomo, fonte di risarcimento del danno per l’intero valore dei buoni fruttiferi postali sottoscritti. Una distinzione che ribalta l’esito pratico della controversia pur muovendo da premesse giuridiche opposte.

La vicenda processuale

Nel gennaio 2026 due risparmiatori hanno convenuto in giudizio l’ente postale, chiedendo in via principale l’accertamento della sospensione della prescrizione del diritto al rimborso di sei buoni fruttiferi postali della serie 18B, sottoscritti nell’ottobre 2005 per un valore complessivo di [OMISSIS]. In subordine, hanno domandato il risarcimento del danno da inadempimento precontrattuale e contrattuale, imputando alla convenuta la violazione dei doveri informativi e di correttezza, per non aver consegnato all’atto della sottoscrizione il foglio informativo analitico contenente le condizioni economiche e giuridiche dell’investimento, scadenza compresa. Tale omissione, secondo gli attori, avrebbe impedito loro di far valere tempestivamente la pretesa di rimborso.

La società convenuta si è costituita eccependo la prescrizione del diritto azionato e chiedendo il rigetto della domanda, ovvero, in subordine, la riduzione del quantum debeatur con esclusione di interessi e rivalutazione. Il contraddittorio si è quindi incentrato su due questioni distinte ma collegate: se la prescrizione decennale prevista per i buoni fruttiferi postali potesse considerarsi sospesa per fatto imputabile all’emittente, e se, in caso contrario, l’omessa informazione costituisse comunque fonte di responsabilità risarcitoria.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il giudice ha ricostruito la disciplina della prescrizione applicando gli artt. 2934, 2935, 2943 e 2945 c.c.., secondo cui ogni diritto si estingue se non esercitato nel termine di legge, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ed è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio o da un atto di costituzione in mora. A questa cornice generale si affianca la disciplina di settore: l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che fissa in dieci anni dalla scadenza del titolo il termine di prescrizione dei diritti dei titolari di buoni fruttiferi postali. Gli artt. 3 e 6 dello stesso decreto impongono all’emittente di consegnare al sottoscrittore, al momento del collocamento, il foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento, in aggiunta all’esposizione di avvisi generali nei locali aperti al pubblico.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il nodo centrale riguarda la distinzione, spesso trascurata nella prassi, tra impossibilità giuridica e impossibilità di mero fatto di esercitare un diritto. L’art. 2935 c.c. attribuisce rilievo sospensivo soltanto alla prima; l’ignoranza soggettiva del titolare, per quanto incolpevole, non rientra tra le cause di sospensione tassativamente elencate dall’art. 2941 c.c., salvo l’ipotesi di dolo. Il Tribunale ha inquadrato la mancata conoscenza della scadenza dei buoni fruttiferi postali proprio in questa seconda categoria, irrilevante ai fini prescrizionali. Diversamente, sul piano della responsabilità contrattuale, opera il principio consolidato secondo cui il creditore deve solo allegare la fonte del proprio diritto e l’inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l’onere di provare l’esatto adempimento.

Il principio guida: niente sospensione della prescrizione, ma risarcimento pieno

Il cuore della decisione sta nella scissione tra i due rimedi azionati. La prescrizione dei buoni fruttiferi postali non si sospende per la sola mancata consegna del foglio informativo, perché l’ignoranza della scadenza resta un ostacolo soggettivo e non giuridico all’esercizio del diritto. Ma cosa succede se l’emittente non prova di aver assolto l’obbligo informativo? In questo caso, il giudice ha ritenuto integrato un autonomo inadempimento contrattuale, causalmente collegato all’impossibilità per i sottoscrittori di conoscere la scadenza e quindi di agire tempestivamente per il rimborso. Ne discende un danno emergente, commisurato per intero al valore nominale dei buoni fruttiferi postali, oltre rivalutazione monetaria dalla data di sottoscrizione. Il richiamo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o all’affissione di avvisi nei locali dell’emittente non è stato ritenuto equipollente alla consegna individuale del foglio informativo, unico strumento idoneo ad assolvere l’obbligo di trasparenza gravante sull’intermediario.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale ha rigettato la domanda principale di rimborso, ritenendo maturata la prescrizione decennale già al momento del primo atto interruttivo, individuato nel reclamo via PEC del dicembre 2025. Ha invece accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno, condannando la convenuta al pagamento della somma corrispondente al capitale complessivo dei sei buoni, oltre rivalutazione dal 2005.

Il percorso argomentativo si fonda su un dato probatorio decisivo: la convenuta non ha dimostrato di aver consegnato il foglio informativo, limitandosi a invocare, senza produrne copia, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dal d.m. 6.10.2004. Il giudice ha escluso che tale forma di pubblicità potesse sostituire l’obbligo di consegna individuale, richiamando conformi precedenti di merito (Corte di Appello Napoli n. 3719/2024; Trib. Cassino 2024) secondo cui il risparmiatore non è onerato di attivarsi autonomamente per verificare la scadenza. A rafforzare la ricostruzione, la decisione richiama anche il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 2022, relativo proprio alla carenza informativa sulla scadenza dei buoni fruttiferi postali. Sul piano del danno, il Tribunale ha applicato i principi generali dell’art. 1223 c.c., distinguendo tra danno-evento e danno-conseguenza e ancorando il risarcimento alla deminutio patrimonii effettivamente subita dai risparmiatori, che coincide con l’intero capitale investito, ormai irrecuperabile per via del rimborso prescritto. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri prossimi ai minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza della convenuta.

Studio Legale Montinaro