Lโusucapione terrazzo condominiale rappresenta uno dei temi piรน complessi, affascinanti e dibattiti nel panorama del diritto immobiliare e condominiale italiano. Spesso si ritiene erroneamente che le parti comuni dellโedificio siano per definizione sottratte a tale modalitร di acquisto a titolo originario per via della loro naturale destinazione al servizio collettivo. Tuttavia, la giurisprudenza piรน rigorosa e recente ha chiarito che lโusucapione terrazzo condominiale รจ perfettamente configurabile qualora un singolo condomino dimostri un possesso prolungato, pacifico e del tutto inconciliabile con la normale funzione del bene comune. Quando un partecipante al condominio recinta lo spazio, ne limita lโaccesso con porte blindate, ne custodisce gelosamente le chiavi e ne esclude gli altri condomini per oltre ventโanni, la situazione di fatto muta radicalmente rispetto alla mera tolleranza. La recente pronuncia del giudice di merito offre importanti spunti operativi e sistematici per i professionisti del settore che affrontano controversie relative allโusucapione terrazzo condominiale e alla gestione delle aree condominiali comuni. In questo articolo analizzeremo in dettaglio i presupposti giuridici, le prove documentali e testimoniali necessarie, nonchรฉ il percorso argomentativo seguito dal tribunale nella decisione in esame.
La vicenda processuale
La controversia trae origine dallโiniziativa giudiziaria promossa dalla parte attrice, la quale conveniva in giudizio il condominio e i singoli partecipanti dinanzi allโautoritร giudiziaria competente per sentir dichiarare lโintervenuta usucapione terrazzo condominiale e di un locale interrato adibito a impianto idrico esclusivo. Nel dettaglio, lโattrice esponeva di aver esercitato per oltre un ventennio un possesso pacifico, pubblico, ininterrotto e inequivoco su una porzione di lastrico solare posta al settimo piano dellโedificio condominiale situato nella provincia di Lecce, nonchรฉ su un locale interrato servente in via esclusiva la propria unitร immobiliare residenziale. La disponibilitร materiale del lastrico solare traeva origine da un titolo negoziale risalente nel tempo, con il quale lโacquirente aveva acquistato lโappartamento unitamente alla consegna materiale della terrazza mediante la tradizionale traditio. Nel corso dei decenni successivi, lโattrice aveva provveduto a recintare lโarea, a installare una porta blindata nel vano scala comune per impedire lโaccesso indiscriminato di terzi e ad arredare lo spazio con piante ornamentali, tavolini, sedie e strutture fisse, utilizzandolo in via esclusiva per eventi conviviali e attivitร personali, senza che alcun condomino avesse mai avanzato richieste di accesso formale o contestato tale godimento esclusivo. Si costituivano in giudizio il condominio e alcuni convenuti contestando formalmente la fondatezza della pretesa attorea e negando la sussistenza dei presupposti civilistici per lโusucapione, mentre altri convenuti regolarmente citati rimanevano contumaci nel corso del giudizio. La fase istruttoria veniva articolata ed espletata mediante lโinterrogatorio formale delle parti, lโassunzione di prove testimoniali dettagliate rese dai collaboratori domestici, dai familiari e dai vicini, nonchรฉ mediante il deposito di un apposito progetto di frazionamento catastale volto a individuare con precisione geometrica e catastale le singole particelle oggetto della domanda giudiziale di usucapione.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Lโanalisi giuridica della fattispecie richiede il coordinamento sistematico di diverse disposizioni codicistiche in materia di diritti reali, condominio negli edifici e modi di acquisto della proprietร a titolo originario. Il riferimento normativo fondamentale รจ rappresentato dallโart. 1158 c.c.., il quale disciplina lโistituto dellโusucapione dei beni immobili e dei diritti reali di godimento, subordinandone lโefficacia allโesercizio continuato, non interrotto, pacifico e pubblico del possesso protratto per il decorso del tempo stabilito dalla legge. Nel contesto condominiale, tale disciplina generale si interseca inevitabilmente con le norme codicistiche sul condominio negli edifici e in particolare con lโart. 1117 c.c.., il quale individua le parti comuni dellโimmobile, tra cui figurano espressamente i tetti e i lastrici solari, salvo che il titolo negoziale originario non ne disponga diversamente. A ciรฒ si aggiunge il criterio normativo di ripartizione delle spese stabilito dallโart. 1126 c.c.., il quale regola la contribuzione economica per la manutenzione e la ricostruzione dei lastrici solari che servono allโuso esclusivo di uno o piรน condomini. Lโinterpretazione combinata di queste disposizioni costituisce il fulcro giuridico attorno al quale ruota la complessa controversia esaminata dallโautoritร giudiziaria pugliese nella pronuncia in commento.
Gli istituti giuridici coinvolti
Nel sistema del diritto civile italiano, la situazione possessoria si differenzia nettamente dalla mera detenzione in virtรน del fondamentale elemento psicologico dellโanimus possidendi, ossia la volontร inequivoca del soggetto di comportarsi nei confronti del bene immobile come proprietario esclusivo, escludendo qualsiasi pretesa o concorrente godimento altrui. Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimitร , il possesso utile ai fini dellโusucapione di un bene di proprietร comune deve manifestarsi allโesterno attraverso condotte materiali e giuridiche inequivocabili, le quali evidenziano un distacco totale e radicale dalla posizione del semplice condomino (uti condominus) per assumere quella tipica del proprietario esclusivo (uti dominus). Con specifico riferimento ai beni rientranti nelle parti comuni condominiali, la presunzione di comproprietร che assiste tali aree impone allโinterprete e al giudice un vaglio probatorio particolarmente rigoroso circa lโintervenuta interversione del possesso o comunque la dimostrazione rigorosa di un godimento esclusivo talmente palese, continuo e prolungato nel tempo da risultare del tutto incompatibile con la naturale destinazione del bene comune e con il concorrente godimento degli altri partecipanti. A tal proposito, non รจ sufficiente la mera inerzia o lโastensione degli altri condomini dallโutilizzo del lastrico solare, occorrendo invece un comportamento attivo, duraturo e ostile a qualsiasi interferenza altrui che renda oggettivamente palese la signoria di fatto sulla cosa.
Usucapione terrazzo condominiale: presupposti e orientamenti giurisprudenziali
Ma quali sono esattamente i presupposti giuridici affinchรฉ si configuri lโusucapione terrazzo condominiale? La giurisprudenza di legittimitร piรน recente ha opportunamente superato i rigidi e restrittivi orientamenti del passato, ammettendo pacificamente che il terrazzo condominiale a livello possa formare oggetto di usucapione da parte di un singolo condomino. A tal proposito, i giudici supremi hanno ribadito che lโesercizio di un possesso continuo, pacifico e ininterrotto non risulta affatto incompatibile con la naturale funzione del lastrico solare di copertura e protezione dellโedificio, purchรฉ il condomino dimostri di aver goduto del bene in modo esclusivo e inconciliabile con lโaltrui godimento (cfr. Cass. civ. n. 35956/2021.). Sulla stessa linea interpretativa si pone lโaffermazione secondo cui il condomino puรฒ usucapire il lastrico solare purchรฉ alleghi e dimostri un possesso esclusivo inconciliabile con il godimento altrui e idoneo a evidenziare unโinequivoca volontร di possedere uti dominus in mancanza di opposizioni tempestive per il tempo utile allโusucapione (cfr. Cass. civ. n. 9380/2020.). Nel caso specifico esaminato dal tribunale di Lecce, lโapplicazione rigorosa di tali principi consolidati ha consentito di accertare lโavvenuto acquisto a titolo originario sia del lastrico solare sia del locale interrato destinato allโimpianto idrico esclusivo, valorizzando elementi fattuali concreti quali la presenza di chiavi esclusive, recinzioni, porte blindate e arredi stabili, a fronte della totale assenza di opposizioni tempestive da parte degli altri partecipanti al condominio.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale รจ pervenuto a una decisione di accoglimento parziale della domanda proposta dalla parte attrice, operando una rigorosa e puntuale distinzione tra le diverse pretese risarcitorie e reali azionate nel giudizio di primo grado. Sotto il profilo motivazionale, il giudice monocratico ha preliminarmente richiamato i consolidati orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimitร in materia di usucapione di parti comuni condominiali, confermando che il lastrico solare a livello puรฒ legittimamente formare oggetto di acquisto per usucapione ordinaria qualora il condomino istante dimostri un possesso esclusivo, inconciliabile con lโuso collettivo e caratterizzato da unโinequivoca volontร di possedere uti dominus. Nel caso di specie, lโistruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare con certezza che la parte attrice deteneva la disponibilitร materiale e giuridica della prima porzione di terrazzo fin dallโanno millenovecentonovantacinque in forza di un titolo negoziale astrattamente idoneo, ulteriormente rafforzato da condotte materiali inequivocabili quali lโinstallazione di una porta blindata nel vano scala condominiale comune, la custodia esclusiva delle chiavi di accesso, lโallocazione stabile di arredi da esterno, piante ornamentali e strutture parasole, nonchรฉ la cura costante della manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata tramite collaboratori domestici e familiari. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali assunte hanno confermato in modo inequivoco che i terzi condomini accedevano al lastrico adiacente esclusivamente previa richiesta delle chiavi e per limitate esigenze di manutenzione delle antenne televisive, senza mai contestare il possesso esclusivo e la signoria di fatto esercitata dallโattrice. Analoga e convergente conclusione รจ stata brillantemente raggiunta per quanto concerne il locale interrato ospitante lโimpianto idrico ad uso esclusivo dellโimmobile, la cui domanda di usucapione รจ stata integralmente accolta in virtรน della rigorosa operativitร del principio di non contestazione di cui allโart. 115 c.p.c.., non avendo il condominio convenuto sollevato alcuna contestazione specifica circa la continua, pacifica ed esclusiva disponibilitร di tale spazio sotterraneo da parte dei coniugi proprietari. Per converso, la domanda attorea รจ stata rigorosamente rigettata in relazione alla seconda porzione di lastrico solare adiacente, poichรฉ in quel profilo specifico lโinstallazione della porta blindata rispondeva a finalitร meramente difensive, cautelari e di sicurezza per lโimmobile, e le risultanze dellโistruttoria non avevano evidenziato la presenza di arredi stabili o di un uso continuativo equiparabile a un possesso esclusivo di natura dominicale. In punto di regolamentazione delle spese processuali, il tribunale ha ritenuto del tutto equo disporre la compensazione parziale nella misura della metร in ragione dellโesito di accoglimento parziale della domanda principale, ponendo la restante quota residua a carico solidale dei convenuti costituiti e confermando lโintegrale compensazione delle spese nei confronti dei restanti soggetti rimasti contumaci.
