Revoca dell’assegnazione della casa familiare quando cessa la coabitazione coi figli?

Revoca dell’assegnazione della casa familiare quando cessa la coabitazione coi figli?

L’assegnazione della casa familiare è un tema cruciale in caso di separazione o divorzio. In Italia, l’art. 337 sexies del Codice di Procedura Civile disciplina tale delicata questione. In questo articolo, esploreremo i dettagli dell’assegnazione della casa familiare secondo la legge italiana e, in particolare, se la sua assegnazione deve essere revocata a seguito della cessazione della coabitazione del genitore collocatario con il figlio maggiorenne.

Definizione e finalità dell’assegnazione della casa familiare

L’art. 337 sexies c.p.c. riguarda l’assegnazione della casa familiare, ovvero l’abitazione in cui la famiglia viveva durante il matrimonio o la convivenza. La finalità di questa disposizione legale è quella di garantire un’adeguata sistemazione abitativa ai membri della famiglia, in particolare ai figli, in caso di separazione o divorzio. La legge mira a tutelare gli interessi degli individui coinvolti, offrendo stabilità e continuità nella vita dei soggetti più deboli, come i minori.

I criteri per l’assegnazione della casa familiare

L’art. 337 sexies c.p.c. stabilisce che, in caso di separazione o divorzio, la casa familiare può essere assegnata a uno dei coniugi o ad entrambi in misura proporzionale ai loro bisogni e alle esigenze dei figli. La decisione viene presa dal Giudice tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, nonchè di altri fattori, come la situazione economica dei coniugi, la residenza abituale dei figli, la disponibilità di alternative abitative, e il principio della continuità e stabilità per i minori.

Art. 337 sexies c.p.c.: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”.

L’interesse dei figli e la casa familiare

Come visto, la tutela dell’interesse dei figli è un aspetto cruciale nell’assegnazione della casa familiare. Secondo l’art. 337 sexies c.p.c., il giudice deve valutare attentamente le esigenze dei minori e garantire loro un ambiente adeguato e stabile. In generale, si ritiene che il mantenimento dei figli nel contesto familiare preesistente possa favorire una maggiore continuità nella loro vita e mitigare l’impatto emotivo della separazione dei genitori.

Quando cessa la coabitazione coi figli, l’assegnazione della casa familiare deve essere revocata?

Sul punto, di recente, si è espressa la Suprema Corte (ordinanza, 19/09/2022, n. 27374) statuendo che: “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell’assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell’ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità. Deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l’effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo”.

Pertanto, ai fini dell’assegnazione, non è necessaria una convivenza quotidiana col genitore non proprietario, ma sono ammesse trasferte, per motivi di studio o di lavoro, a patto che il figlio torni, con cadenza sistematica, presso l’abitazione. Qualora, invece, i rientri nell’abitazione familiare, non siano programmabili o, pur regolari, siano sporadici, viene meno l’esigenza di preservare l’habitat familiare, con la conseguenza che l’abitazione perde il vincolo di destinazione originariamente impresso e, pertanto, deve essere restituito al suo legittimo proprietario.

Avv. Cosimo Montinaro

Contatta lo Studio per fissare un appuntamento

Chiama 0832.1827251 – Avv. Cosimo Montinaro – Lecce – Milano – Roma – Napoli

📚 🤖 Banca Dati