Trib. Cagliari, Sez. II civ., n. 1573/2026: rigettata la domanda di autorizzazione all’accettazione in sostituzione dei chiamati all’eredità, non debitori dell’istante.
L’azione surrogatoria ereditaria prevista dall’art. 524 c.c. è uno strumento potente ma delimitato da presupposti rigorosi. Quando un creditore tenta di utilizzarla per aggirare una situazione processuale complessa – sostituendosi non al proprio debitore diretto, ma agli eredi di quest’ultimo che hanno rinunciato all’eredità – il rimedio non regge all’esame giudiziale. Il Tribunale di Cagliari, con la pronuncia in esame, lo afferma con nettezza: l’art. 524 c.c.. presuppone che la rinuncia sia compiuta dal debitore del creditore istante, non da soggetti che al creditore non devono nulla. Se manca questa identità soggettiva, manca la legittimazione passiva e la domanda va rigettata. Nei paragrafi che seguono si analizza il caso concreto, il quadro normativo di riferimento e le implicazioni operative per il professionista.
La vicenda processuale
Una società cessionaria di crediti, operante nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione perfezionata nel 2026, ha presentato ricorso al Tribunale di Cagliari ai sensi dell’art. 281-decies c.p.c.. per essere autorizzata ad accettare l’eredità di due coniugi defunti – deceduti rispettivamente nel 2012 e nel 2013 – in nome e luogo dei tre figli convenuti, nella loro qualità di chiamati rinuncianti.
Il credito vantato dalla ricorrente, pari a [OMISSIS], era originariamente derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2011. A garanzia di tale obbligazione, i due coniugi – poi deceduti – avevano prestato fideiussione e concesso ipoteca volontaria su un immobile di loro proprietà, ubicato in provincia di Cagliari. Alla morte dei garanti, il recupero del credito è passato attraverso una sequenza di atti esecutivi: la revoca degli affidamenti alla debitrice principale nel 2012, la notifica dell’atto di precetto ai chiamati all’eredità nel 2018, il pignoramento dell’immobile ipotecato nel 2020.
Nel corso della procedura esecutiva è emerso che i tre figli dei garanti defunti non avevano mai accettato l’eredità né redatto alcun atto di successione. La ricorrente ha quindi attivato il procedimento ex art. 481 c.c.. per la fissazione del termine per la dichiarazione di volontà: a ciascuno dei chiamati è stato assegnato un termine per accettare o rinunciare, decorso inutilmente, con la conseguenza che l’eredità si è intesa rinunciata per tutti e tre. I convenuti, ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
L’art. 524 c.c.. disciplina la cd. accettazione surrogatoria ereditaria, stabilendo che «se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti». La norma si inserisce nel sistema delle tutele cautelari a favore del creditore, accanto all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.. e all’azione surrogatoria ordinaria ex art. 2900 c.c.., con la quale condivide la funzione di preservare la garanzia patrimoniale del debitore.
Il procedimento ex art. 481 c.c.. consente invece al creditore di chiedere al giudice la fissazione di un termine entro cui il chiamato all’eredità debba dichiarare la propria volontà di accettare o rinunciare, con la sanzione della perdita del diritto di accettare in caso di inerzia. Questo strumento è prodromico ma distinto rispetto all’azione ex art. 524 c.c..: il primo rimuove l’incertezza sulla delazione, il secondo presuppone che la rinuncia sia già avvenuta e che ne derivi un pregiudizio al creditore.
Il d.lgs. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti, richiamato in atti dalla ricorrente, disciplina il trasferimento in blocco di portafogli creditizi alle società cessionarie, con effetti anche sui diritti accessori tra cui le garanzie reali. In questo contesto normativo, il cessionario subentra nella posizione del cedente con tutti i diritti connessi al credito acquisito, ivi compresa la legittimazione ad agire in giudizio per il recupero.
Gli istituti giuridici coinvolti
Al centro della controversia vi è il problema della legittimazione passiva nell’azione ex art. 524 c.c.. L’istituto della sostituzione nell’accettazione ereditaria è stato tradizionalmente interpretato dalla giurisprudenza come rimedio di stretta applicazione: l’autorizzazione giudiziale presuppone che il soggetto nei confronti del quale il creditore agisce sia, al tempo stesso, il rinunciante e il debitore del creditore istante. Non basta, cioè, che la rinuncia abbia prodotto una riduzione del patrimonio aggredibile in senso lato: occorre l’identità tra debitore e rinunciante.
Nel caso in esame, la ricorrente era creditrice dei due coniugi garanti, non dei loro figli. I figli, nella loro qualità di chiamati all’eredità, erano debitori potenziali solo in quanto avessero accettato l’eredità, subentrando così nei debiti ereditari. Ma avendo rinunciato – o essendo stati dichiarati rinuncianti per decorso del termine ex art. 481 c.c.. – non sono mai diventati debitori della ricorrente. La domanda ex art. 524 c.c.. era dunque diretta nei confronti di soggetti che non si trovavano in alcun rapporto obbligatorio con l’istante.
Il principio guida: il debitore rinunciante come soggetto passivo necessario dell’azione ex art. 524 c.c.
Chi può essere convenuto nell’azione di autorizzazione all’accettazione surrogatoria dell’eredità? La risposta che emerge dalla pronuncia in esame è netta: solo il debitore del creditore istante che abbia rinunciato all’eredità. La rinuncia compiuta da soggetti che non sono debitori del creditore non è idonea, per definizione, a integrare il presupposto del danno richiesto dall’art. 524 c.c..
Il Tribunale sottolinea che, nel caso concreto, il credito vantato dalla ricorrente sussisteva nei confronti dei danti causa dei convenuti – i due coniugi garanti, ormai deceduti – e non dei chiamati all’eredità. I figli rinuncianti erano soggetti del tutto estranei al rapporto obbligatorio originario. La loro rinuncia all’eredità dei genitori debitori non equivale a una rinuncia del debitore a un’eredità: è semplicemente l’atto con cui soggetti terzi rispetto al credito hanno deciso di non subentrare nel patrimonio ereditario. Il danno che ne consegue per il creditore – l’impossibilità di procedere esecutivamente sull’immobile ipotecato – non è il danno che la norma intende riparare.
Vale richiamare un’osservazione incidentale del Tribunale, di notevole interesse operativo: il pregiudizio lamentato dalla ricorrente potrebbe essere più correttamente ricondotto al mancato coinvolgimento, nell’esecuzione già avviata, dei soggetti che succedono ai rinuncianti per rappresentazione ovvero, in ultima analisi, dello Stato, quale erede legittimo residuale ex art. 586 c.c..
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva dei convenuti. Il ragionamento è costruito attorno a un’unica, decisiva premessa logica: l’art. 524 c.c.. è norma che abilita il creditore ad accettare l’eredità «in nome e luogo del rinunziante», ma questo meccanismo presuppone necessariamente che il rinunciante sia il debitore del creditore istante. Se questa identità manca, l’azione non può essere proposta nei confronti dei convenuti, i quali risultano privi di legittimazione passiva.
Il giudice ha osservato che la prospettazione della stessa ricorrente rendeva evidente la contraddizione: il credito non sussisteva nei confronti dei tre figli rinuncianti, ma nei confronti dei loro genitori defunti. I figli erano chiamati all’eredità di questi ultimi e avevano rinunciato – o perduto il diritto di accettare – senza che ciò mutasse in alcun modo la struttura del rapporto obbligatorio. La ricorrente, in sostanza, chiedeva di essere autorizzata a subentrare nella posizione di soggetti che non erano suoi debitori, al fine di acquisire beni sui quali vantava una garanzia reale ma non un titolo diretto di aggredibilità per via surrogatoria.
Il dispositivo – rigetto della domanda, nulla sulle spese per la contumacia dei convenuti – è la conseguenza inevitabile di questo accertamento. Per il professionista che assiste un cessionario di crediti in analoghe situazioni, la pronuncia suggerisce una verifica preliminare essenziale: prima di instaurare il procedimento ex art. 524 c.c.., occorre accertare che i soggetti nei confronti dei quali si intende agire siano effettivamente debitori del creditore istante, non semplici eredi o chiamati all’eredità di un debitore. In caso contrario, il rimedio corretto è quello indicato dal Tribunale in via incidentale: il coinvolgimento degli ulteriori successibili per rappresentazione o, nel caso limite, l’azione nei confronti dello Stato quale erede legittimo ai sensi dell’art. 586 c.c..
