Trib. Lecce, I sez. civ. (coll.), n. 1498/2026: dichiarata inammissibile la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per mancata accettazione dell’eredità da parte dei chiamati.
Il testamento è stato aperto. La lesione della quota di riserva è evidente. Eppure l’azione di riduzione non può ancora essere proposta. Perché? Perché nessuno dei chiamati in base al testamento ha ancora accettato l’eredità – e senza accettazione la lesione resta potenziale, non attuale. Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione in composizione collegiale, con la sentenza n. 1498 del 20 aprile 2026, dichiara inammissibile la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie proposta dal legittimario totalmente pretermesso, recependo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione. La pronuncia è ricca di indicazioni pratiche su tre profili che tornano con frequenza nelle liti successorie: quando si può agire in riduzione; cosa vale come accettazione tacita dell’eredità; e quale strumento ha il legittimario per sbloccare l’inerzia dei chiamati. La struttura: la vicenda, le norme, la decisione.
La vicenda processuale
Un figlio di un de cuius deceduto nel gennaio del 2016 nella provincia di Lecce ha proposto, nell’aprile del 2019, azione di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute in un testamento pubblico redatto nel novembre del 2014. Con quel testamento, il padre aveva disposto a favore esclusivo dei nipoti – figli di un altro figlio – il terreno agricolo in agro di Ugento e l’abitazione di residenza in Taurisano, nonché a favore di quel figlio tutti i risparmi bancari e postali. Nell’atto, il testatore aveva espressamente dichiarato di ritenere soddisfatta la quota di legittima spettante ai due figli esclusi attraverso donazioni di terreni edificatori effettuate in vita.
L’attore – legittimario totalmente pretermesso – ha contestato che la donazione ricevuta nel 1998 avesse un valore di poco più di millequinquecento euro, del tutto insufficiente a coprire la quota di riserva che egli determinava – sulla base di una perizia di parte – in circa [OMISSIS]. Ha convenuto in giudizio gli eredi testamentari, la madre superstite e l’altro figlio del de cuius, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e la reintegra della propria quota di legittima.
I convenuti costituiti – uno dei chiamati testamentari, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori anch’essi chiamati – hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse: nessuno dei chiamati all’eredità aveva ancora accettato. Gli altri convenuti sono rimasti contumaci. In corso di causa il contraddittorio è stato integrato. Il Tribunale, ritenuta necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa – denuncia di successione, visura catastale aggiornata, informazioni presso l’Ufficio della Volontaria Giurisdizione sull’eventuale esistenza di accettazioni – ha rimesso la causa sul ruolo e assunto la decisione all’udienza del 16 aprile 2026, rimettendola al Collegio senza riassegnare i termini ex art. 190 c.p.c..
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il diritto del legittimario di agire in riduzione è disciplinato dagli artt. 553 e seguenti c.c.: la legge garantisce ai legittimari – coniuge, discendenti, ascendenti – una quota del patrimonio ereditario della quale non possono essere privati dal testatore. L’azione di riduzione consente di far dichiarare l’inefficacia, nei confronti del legittimario leso, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota disponibile. La norma presuppone però che vi sia una lesione attuale – non solo potenziale – della quota di riserva: e la lesione diventa attuale solo nel momento in cui i chiamati in base al testamento acquistano la qualità di eredi, accettando l’eredità.
Il principio è stato definitivamente fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20644 del 25 ottobre 2004, richiamata dal Tribunale di Lecce come fondamento della decisione. Le Sezioni Unite, nell’individuare il dies a quo della prescrizione decennale dell’azione di riduzione di disposizioni testamentarie, hanno chiarito che «il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetta l’eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato (per difetto di interesse) ad esperire l’azione di riduzione»: e di conseguenza il termine di prescrizione non può neppure iniziare a decorrere. Il parallelismo con la distinzione applicabile in caso di lesione da donazioni è preciso: quando la lesione deriva da disposizioni testamentarie, il momento rilevante è l’accettazione – non l’apertura della successione.
L’art. 481 c.c. disciplina la cosiddetta actio interrogatoria*: chiunque vi abbia interesse – e non solo il legittimario – può chiedere al giudice, con ricorso ex art. 749 c.p.c., di fissare ai chiamati all’eredità un termine entro cui manifestare la propria intenzione di accettare o rinunciare, anteriore alla scadenza del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare ex art. 480 c.c. L’inutile decorso di quel termine comporta la perdita definitiva del diritto di accettare. Si tratta dello strumento pensato dall’ordinamento per sciogliere le situazioni di stasi successoria – esattamente quella in cui si è trovato il legittimario in questo giudizio.
Gli istituti giuridici coinvolti
L’accettazione tacita dell’eredità è quella che si desume dal compimento di un atto che, ai sensi dell’art. 476 c.c., «presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede». La giurisprudenza di legittimità ha elaborato in modo preciso il perimetro di questa nozione in relazione agli atti di natura fiscale e catastale. La più recente – Cass., sez. III, n. 22769 del 13 agosto 2024, confermata da Cass., sez. VI-2, n. 11478 del 30 aprile 2021 – ha chiarito che gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, non integrano accettazione tacita; e che gli atti di natura mista – fiscale e civile, come la voltura catastale – possono essere rilevanti solo se posti in essere dal chiamato stesso, o a lui riferibili in via mediata per conferimento di delega o per negotiorum gestio seguita da ratifica. Non è configurabile l’accettazione tacita quando non sia provato chi abbia concretamente eseguito l’atto né che il chiamato abbia conferito mandato o ratificato l’operato altrui.
L’accettazione dell’eredità devoluta a minori è soggetta a una disciplina ancora più rigorosa: ai sensi dell’art. 471 c.c., i minori possono accettare solo con beneficio di inventario, previa autorizzazione del giudice tutelare rilasciata ai genitori congiuntamente o a quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale. In assenza di questa procedura, l’accettazione non può prodursi – e il chiamato minore resta tale, senza acquistare la qualità di erede.
Il principio guida: senza accettazione da parte dei chiamati, l’azione di riduzione è inammissibile
Il principio applicato dal Tribunale di Lecce con questa sentenza è di immediata rilevanza pratica in ogni lite successoria che coinvolga disposizioni testamentarie e legittimari pretermessi. L’azione di riduzione per lesione di legittima, quando la lesione deriva da disposizioni testamentarie – e non da donazioni in vita del de cuius -, presuppone che i chiamati in base al testamento abbiano già accettato l’eredità: solo l’accettazione trasforma la lesione da potenziale in attuale, e solo in quel momento nasce il diritto di agire in riduzione e inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale.
Ma cosa può fare il legittimario se i chiamati rimangono inerti per anni, senza accettare né rinunciare? Non può anticipare il giudizio di riduzione, ma dispone di uno strumento specifico: l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., con la quale chiedere al giudice – tramite ricorso ex art. 749 c.p.c. – di fissare ai chiamati un termine perentorio entro cui compiere la loro scelta. L’inutile decorso del termine comporta la perdita definitiva del diritto di accettare, con conseguente riapertura della delazione agli ulteriori aventi diritto. Solo dopo questa fase – o dopo l’accettazione spontanea dei chiamati – il legittimario potrà efficacemente proporre la domanda di riduzione.
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Il Collegio ha dichiarato inammissibile la domanda di riduzione, con condanna dell’attore alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti – liquidate in [OMISSIS] per compenso professionale oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari – applicando i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, secondo il principio della globalità della prestazione professionale affermato da Cass. S.U., n. 33482 del 14 novembre 2022.
Il ragionamento si articola su due livelli distinti. Il primo è la verifica in fatto dell’avvenuta accettazione da parte dei chiamati: il Tribunale ha acquisito informazioni presso la Cancelleria dell’Ufficio della Volontaria Giurisdizione, riscontrando che al settembre del 2025 non risultavano annotazioni relative all’eredità nel Registro delle Successioni. Nessuna accettazione espressa, dunque. La verifica si è poi spostata sugli atti astrattamente idonei a configurare un’accettazione tacita: la denuncia di successione presentata dalla vedova del de cuius è qualificata atto meramente fiscale, privo di valore ai fini dell’art. 476 c.c.; la voltura catastale eseguita nel 2017 è giudicata inidonea perché non è stato provato che i chiamati – tra cui due all’epoca minorenni e uno maggiorenne – l’abbiano eseguita in proprio, né che abbiano conferito delega o ratificato l’operato di chi l’aveva materialmente compiuta.
Il secondo livello è quello normativo, costruito sul combinato disposto delle Sezioni Unite n. 20644/2004 e delle norme sull’accettazione dei minori: anche a voler prescindere dalla mancata prova della voltura come atto del chiamato, i due eredi all’epoca minorenni non avrebbero potuto in ogni caso acquistare la qualità di eredi senza la procedura di accettazione con beneficio di inventario previa autorizzazione del giudice tutelare – procedura mai attivata. L’insieme di questi elementi porta alla conclusione che, alla data di introduzione del giudizio nel 2019 come alla data della decisione nel 2026, nessuno dei chiamati testamentari aveva acquistato la qualità di erede: la lesione della quota di riserva restava potenziale, l’interesse ad agire non era ancora sorto, la domanda è inammissibile.
Per il professionista che assiste un legittimario pretermesso nella pianificazione della strategia successoria, questa sentenza offre un’indicazione operativa precisa. Prima di proporre l’azione di riduzione, verificare lo stato delle accettazioni dei chiamati testamentari è un passaggio non negoziabile – e la verifica va fatta con documentazione specifica: Registro delle Successioni, visura catastale con analisi critica della voltura, eventuale ricerca di atti notarili di accettazione. Se i chiamati sono inerti, la strada non è attendere in silenzio che il tempo passi: è azionare l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., ottenere la fissazione del termine giudiziale e, una volta scaduto inutilmente, proporre l’azione di riduzione su basi solide.
