Nel complesso scenario del risparmio postale e della tutela dei risparmiatori, la questione dei buoni fruttiferi postali prescritti continua a generare significativo contenzioso nei tribunali italiani. Una importante pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 2025 affronta la delicata problematica della responsabilità contrattuale di Poste Italiane per violazione degli obblighi informativi nei confronti dei sottoscrittori di buoni fruttiferi postali, con particolare riferimento alla mancata consegna del foglio informativo analitico.
La controversia analizzata dal giudice Dott. Stefano Costarella rappresenta un caso emblematico delle difficoltà che i risparmiatori e i loro eredi incontrano quando si trovano di fronte alla prescrizione decennale del diritto al rimborso dei buoni postali. Il caso evidenzia come la mancanza di adeguata informazione da parte dell’intermediario postale possa comportare conseguenze patrimoniali significative per i cittadini che hanno riposto fiducia negli strumenti di risparmio postale.
La sentenza esamina una fattispecie in cui i buoni fruttiferi postali della serie 18N, sottoscritti nel 2006, sono andati in prescrizione senza che il titolare fosse stato adeguatamente informato sulla scadenza e sui termini per l’esercizio del diritto al rimborso. Il Tribunale ha dovuto valutare se la condotta di Poste Italiane, consistente nella presunta omessa consegna del foglio informativo analitico, integrasse una violazione degli obblighi contrattuali tale da giustificare una condanna al risarcimento del danno.
La vicenda giudiziaria si inserisce nel più ampio panorama delle controversie sui buoni postali prescritti, che negli ultimi anni hanno visto un incremento esponenziale del contenzioso tra risparmiatori e Poste Italiane. Il caso del Tribunale di Catanzaro offre interessanti spunti interpretativi sui doveri di informazione che gravano sull’intermediario postale e sulle conseguenze giuridiche della loro violazione, con particolare riferimento al nesso di causalità tra l’inadempimento informativo e il danno subito dal risparmiatore.
La pronuncia assume particolare rilevanza anche per la metodologia di quantificazione del danno adottata dal giudice, che ha distinto tra danno emergente e lucro cessante, riconoscendo il primo ed escludendo il secondo sulla base di specifiche considerazioni relative alla prevedibilità e determinabilità del danno risarcibile in presenza di obblighi informativi violati.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia trae origine dalla sottoscrizione di buoni fruttiferi postali avvenuta il 27 ottobre 2006, quando un cittadino aveva investito circa € 22.000 nell’acquisto di otto buoni appartenenti alla serie 18N. I buoni erano stati sottoscritti presso l’ufficio postale e risultavano cointestati tra il sottoscrittore e un’altra persona, secondo una modalità di investimento piuttosto frequente per questo tipo di strumenti finanziari postali.
La serie 18N dei buoni fruttiferi postali, istituita con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2004, prevedeva una durata di diciotto mesi dalla sottoscrizione, con conseguente scadenza al 27 aprile 2008. Secondo la disciplina normativa vigente, il termine di prescrizione decennale per l’esercizio del diritto al rimborso iniziava a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, comportando la maturazione della prescrizione in data 27 aprile 2018.
Nel corso degli anni successivi alla sottoscrizione, il titolare dei buoni non aveva esercitato il diritto al rimborso entro i termini previsti dalla legge. La prima richiesta di incasso venne presentata soltanto il 6 dicembre 2019, quando il sottoscrittore si recò presso l’ufficio postale di Catanzaro per chiedere il rimborso dei titoli. In questa occasione, gli impiegati postali opposero la prescrizione decennale del diritto, rifiutando di procedere al pagamento delle somme richieste.
Di fronte al diniego dell’ufficio postale, il titolare dei buoni tentò diverse strade per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Furono inviati reclami a Poste Italiane in data 6 dicembre 2019 e successivamente il 25 ottobre 2021, ma entrambi rimasero senza riscontro positivo. Venne inoltre attivato un procedimento di mediazione che si concluse con esito negativo, non riuscendo a trovare una soluzione concordata tra le parti.
La situazione si complicò ulteriormente quando, il 13 settembre 2023, il titolare originario dei buoni decedette. A questo punto, l’erede del defunto decise di intraprendere un’azione legale contro Poste Italiane, assumendo la qualità di successore nei diritti del de cuius e sostenendo che la perdita del diritto al rimborso fosse da imputare a una condotta inadempiente dell’intermediario postale.
L’erede formulò le proprie pretese risarcitorie basandosi sulla violazione degli obblighi informativi previsti dal Decreto Ministeriale 19 dicembre 2000, che disciplina le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi. In particolare, venne contestata a Poste Italiane la mancata consegna del foglio informativo analitico al momento della sottoscrizione dei titoli, nonché la violazione delle regole di correttezza e buona fede che devono caratterizzare i rapporti contrattuali.
La domanda giudiziale mirava a ottenere il risarcimento del danno pari all’intero valore nominale dei buoni, circa € 22.000, maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda. L’azione si fondava sulla teoria secondo cui, se il sottoscrittore fosse stato adeguatamente informato sulle caratteristiche del prodotto e sui termini di scadenza, avrebbe potuto esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, evitando così la perdita patrimoniale derivante dalla prescrizione.
Poste Italiane si costituì in giudizio contestando le accuse e sostenendo di aver operato nel pieno rispetto delle norme e procedure vigenti. La difesa dell’ente postale si basava sull’affermazione di aver adempiuto agli obblighi informativi sia mediante la consegna del foglio informativo analitico, sia attraverso altre modalità idonee come l’affissione di avvisi negli uffici postali e la pubblicazione di informazioni sui siti web dedicati al risparmio postale.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento per la risoluzione della controversia si articola attorno al Decreto Ministeriale 19 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 27 dicembre 2000. Questo decreto rappresenta la disciplina fondamentale per la regolamentazione dei rapporti tra Poste Italiane e i sottoscrittori di buoni fruttiferi postali.
L’articolo 2 del Decreto Ministeriale stabilisce che “l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per serie con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 284/1999, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario“.
Particolarmente rilevante risulta l’articolo 8 del decreto, che prevede espressamente che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi“. Questa disposizione costituisce il fondamento normativo della prescrizione decennale che ha caratterizzato il caso in esame.
Gli articoli 3 e 6 del Decreto Ministeriale disciplinano specificamente gli obblighi di informazione e la consegna del foglio informativo analitico al momento della sottoscrizione dei titoli. Questi obblighi rappresentano una manifestazione specifica del più generale principio di trasparenza nei rapporti con la clientela, finalizzato a garantire che i risparmiatori siano adeguatamente informati sulle caratteristiche del prodotto finanziario sottoscritto.
Sul piano della responsabilità contrattuale, assume rilevanza centrale l’articolo 1218 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità del debitore e stabilisce i criteri di riparto dell’onere probatorio. Secondo questo principio, spetta al creditore allegare l’inadempimento, mentre grava sul debitore l’onere di provare l’esatto adempimento o l’esistenza di cause estintive o impeditive dell’obbligazione.
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato l’orientamento secondo cui l’obbligo dell’intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione non trova fondamento nella disciplina sulla trasparenza bancaria prevista dall’articolo 21 del TUF, ma nel dovere dell’intermediario di comportarsi secondo correttezza e buona fede, manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale che trova il suo principale fondamento nell’articolo 2 della Costituzione.
