Il tema della prescrizione dei diritti derivanti dalla sottoscrizione di buoni fruttiferi postali rappresenta una questione di grande rilevanza per numerosi risparmiatori italiani. Particolarmente interessante Γ¨ il caso recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, con un provvedimento che offre importanti chiarimenti sulla decorrenza del termine prescrizionale decennale per il rimborso dei buoni fruttiferi postali. La vicenda prende le mosse da un giudizio civile promosso da alcuni sottoscrittori di buoni fruttiferi postali contro Poste Italiane S.p.A., con cui si domandava l’accertamento della responsabilitΓ precontrattuale e/o contrattuale dell’ente postale per il mancato rimborso di otto buoni della serie speciale, sottoscritti nel 2002 per un valore complessivo di 11.000 euro.
Il punto centrale della controversia riguardava l’eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane, la quale sosteneva che i titoli fossero venuti a scadenza nel 2009 e che il rimborso fosse stato richiesto solamente nel luglio 2023, ben oltre il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c. I ricorrenti, dal canto loro, fondavano la loro pretesa risarcitoria sull’asserita violazione, da parte di Poste Italiane, dell’obbligo di consegnare il Foglio Informativo Analitico (FIA) al momento della sottoscrizione dei buoni, come previsto dagli artt. 3 e 6 del Decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000. L’omessa consegna del FIA avrebbe impedito ai sottoscrittori di conoscere le caratteristiche dettagliate dei buoni, compresa la loro scadenza, elemento essenziale per individuare il dies a quo della prescrizione.
Il Tribunale di Salerno, ritenendo che la questione presentasse gravi difficoltΓ interpretative e fosse suscettibile di porsi in numerosi giudizi, ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. La Prima Presidente della Corte Suprema ha tuttavia dichiarato inammissibile il rinvio, offrendo importanti precisazioni sulla questione giuridica sottoposta al suo esame. La pronuncia assume particolare rilievo in quanto chiarisce il quadro normativo di riferimento e offre preziose indicazioni per i giudici di merito chiamati a decidere su controversie analoghe, rappresentando un significativo momento di riflessione sul bilanciamento tra la tutela del risparmio costituzionalmente garantita e gli obblighi informativi degli intermediari finanziari.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda si inserisce nel quadro di una controversia giudiziaria avente ad oggetto la domanda di accertamento della responsabilitΓ precontrattuale e/o contrattuale di Poste Italiane S.p.A. in relazione al mancato rimborso di otto buoni fruttiferi postali della serie speciale, rientranti nella tipologia “a termine” e sottoscritti dai ricorrenti nell’anno 2002 per un valore complessivo significativo. I buoni in questione appartenevano a una categoria di prodotti finanziari particolarmente diffusi tra i risparmiatori e tradizionalmente considerati strumenti di investimento a basso rischio, principalmente destinati a soggetti con reddito medio-basso o con ridotta educazione finanziaria.
Al momento della richiesta di rimborso, avanzata nel luglio 2023, Poste Italiane aveva opposto ai sottoscrittori l’intervenuta prescrizione del diritto, sostenendo che i titoli fossero giunti a scadenza nel 2009 e che il termine decennale di prescrizione fosse ormai spirato, in assenza di atti interruttivi. I ricorrenti, contestando tale posizione, avevano adito il Tribunale di Salerno affermando che Poste Italiane, al momento della sottoscrizione dei buoni, avesse violato l’obbligo ex lege di consegnare il Foglio Informativo Analitico (FIA) contenente l’indicazione delle caratteristiche dettagliate dei buoni, tra cui la loro scadenza. Tale omissione, secondo la tesi attorea, avrebbe impedito ai sottoscrittori di avere piena contezza delle condizioni che regolavano l’investimento e, in particolare, del momento a partire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento del capitale e degli interessi.
Poste Italiane si era costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda con diverse argomentazioni difensive. In primo luogo, sosteneva di aver assolto all’obbligo di consegnare il documento informativo richiesto dalla normativa. In secondo luogo, affermava che, in ogni caso, i ricorrenti avrebbero potuto conoscere le caratteristiche dei buoni sottoscritti mediante l’avviso sulle condizioni praticate, disponibile negli uffici postali aperti al pubblico, o consultando i siti internet della Cassa Depositi e Prestiti e di Poste Italiane. Infine, la societΓ convenuta rilevava che l’onere della prova della mancata consegna del FIA, sebbene prova di un fatto negativo, incombesse pur sempre sui ricorrenti.
Il Tribunale di Salerno, ritenendo che la decisione sulla controversia vertesse esclusivamente sulla questione di diritto relativa alle conseguenze giuridiche derivanti dall’inadempimento dell’obbligo informativo da parte di Poste Italiane, e rilevando l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito, aveva disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. In particolare, il giudice rimettente aveva evidenziato l’esistenza di tre distinti orientamenti interpretativi sviluppatisi nella giurisprudenza di merito rispetto alla questione controversa. Un primo orientamento escludeva che il mancato assolvimento dell’obbligo di consegnare il FIA potesse integrare gli estremi della responsabilitΓ di Poste Italiane. Un secondo orientamento, invece, riteneva che la condotta inadempiente integrasse gli estremi della responsabilitΓ precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni. Un terzo orientamento, infine, sosteneva che la mancata consegna del FIA non implicasse alcuna responsabilitΓ di Poste Italiane, bensΓ¬ l’impossibilitΓ di far iniziare a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2935 c.c.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento si fonda anzitutto sul Decreto del Ministro del Tesoro del 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 284 del 1999, che disciplina l’emissione dei buoni fruttiferi postali. In particolare, l’art. 3, comma 1, del predetto decreto stabilisce l’obbligo per Poste Italiane di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni. Tale obbligo viene ribadito dall’art. 6 del medesimo decreto ministeriale, a testimonianza dell’importanza che il legislatore ha inteso attribuire agli obblighi di trasparenza e di informazione nei confronti dei risparmiatori.
Di fondamentale importanza Γ¨ anche l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che fissa in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni “dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi“. Questa disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 4 del medesimo decreto, che prevede la liquidazione, in linea capitale e interessi, dei buoni “alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie“, e con l’art. 18, che, con specifico riferimento alla serie in questione, stabilisce che i buoni “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione“.
Dal punto di vista del diritto civile generale, viene in rilievo l’art. 2935 c.c., secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puΓ² essere fatto valere“. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha interpretato questa disposizione nel senso che l’impossibilitΓ di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, Γ¨ solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione.
