Buoni fruttiferi postali privi di serie: niente prescrizione e diritto al risarcimento per mancata informativa – Tribunale di Patti 2025

Una recente sentenza del Tribunale di Patti ha affrontato la delicata questione dei buoni fruttiferi postali privi dell’indicazione della serie di appartenenza e la conseguente applicabilità dell’istituto della prescrizione. Il caso ha riguardato alcuni risparmiatori che, dopo aver sottoscritto diversi buoni fruttiferi postali presso un ufficio postale per un capitale complessivo di 25.000 euro, si sono visti opporre l’eccezione di prescrizione al momento della richiesta di rimborso. La vicenda ha portato alla luce una problematica di grande rilevanza per i risparmiatori: l’omessa indicazione della serie di appartenenza sui buoni fruttiferi postali impedisce la decorrenza del termine di prescrizione, in quanto tale carenza informativa non consente al sottoscrittore di conoscere con certezza il regime giuridico applicabile e, conseguentemente, il termine di scadenza per l’esercizio del diritto al rimborso.

Il Tribunale ha inoltre affrontato il tema della responsabilità dell’intermediario finanziario per l’omessa consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA) al momento della sottoscrizione dei buoni, evidenziando come tale comportamento, pur non configurando un fatto impeditivo della prescrizione per i buoni con serie indicata, legittimi comunque il diritto al risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. La sentenza costituisce un importante precedente nella tutela dei diritti dei risparmiatori, stabilendo principi che potrebbero avere significative ripercussioni su numerosi casi analoghi.

Il giudice ha infatti accolto parzialmente le richieste dei ricorrenti, riconoscendo sia il diritto al rimborso dei buoni privi di indicazione della serie, sia il diritto al risarcimento del danno per il mancato assolvimento degli obblighi informativi in relazione agli altri buoni.

Avv. Cosimo Montinaro – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

I fatti che hanno dato origine alla controversia riguardano la sottoscrizione di dieci buoni fruttiferi postali, ciascuno del valore di 2.500 euro, da parte di tre ricorrenti. Questi buoni erano stati emessi presso l’ufficio postale di una località siciliana nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2001. I titoli appartenevano a due distinte serie: la serie “AA2”, istituita con D.M. del 29/03/2001, in vigore dal 14/04/2001 al 22/10/2001, e la serie “AA3”, istituita con D.M. del 17 ottobre 2001, in collocamento dal 23/10/2001 al 02/05/2002.

La peculiarità del caso risiede nel fatto che due dei buoni sottoscritti non riportavano alcuna indicazione della serie di appartenenza sul retro del titolo, mentre gli altri otto buoni indicavano la serie di appartenenza (AA2 o AA3). Nel gennaio 2023, i ricorrenti avevano presentato un reclamo formale contestando l’eccezione di prescrizione sollevata dagli operatori dell’ufficio postale al momento della presentazione all’incasso dei titoli.

In tale occasione, essi avevano sottolineato l’inadempienza dell’intermediario finanziario per non aver consegnato, al momento dell’emissione dei titoli, la documentazione informativa concernente le specifiche condizioni e i termini applicati ai prodotti sottoscritti. Nel reclamo, i ricorrenti avevano anche richiesto il pagamento di 25.000 euro a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per la mancata consegna del foglio informativo analitico.

Non avendo ottenuto accoglimento del reclamo, i ricorrenti si erano rivolti al Tribunale di Patti, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento della resistente per non aver consegnato il Foglio Informativo Analitico (FIA), sostenendo che tale omissione avesse determinato un fatto impeditivo della decorrenza del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2935 c.c., ovvero una causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c. e, comunque, un ostacolo al legittimo e tempestivo esercizio del diritto degli investitori.

Conseguentemente, chiedevano l’integrale rimborso della somma investita nei buoni fruttiferi postali pari a 25.000 euro, oltre agli interessi maturati. In subordine, domandavano la condanna della resistente al risarcimento del danno ingiusto, per danno emergente e per lucro cessante, in conseguenza della violazione del principio del neminem laedere.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce in un articolato quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla natura dei buoni fruttiferi postali e agli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario. La giurisprudenza ha chiarito che il buono fruttifero postale non costituisce un titolo di credito, bensì un titolo di legittimazione, che serve esclusivamente ad identificare l’avente diritto alla prestazione.

Tale qualificazione comporta la non applicabilità degli artt. 1993 e 1994 c.c. e, di conseguenza, del principio di letteralità. Ne deriva che il rapporto rimane ancorato alle prescrizioni dei decreti ministeriali che disciplinano la serie di appartenenza dei titoli, anche in caso di sopravvenienze sfavorevoli per il risparmiatore, come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 3963 dell’11/02/2019.

Il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2000, disciplina le modalità di emissione dei buoni fruttiferi postali e gli obblighi informativi connessi. In particolare, l’art. 3 prevede espressamente che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo ed il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento, mentre l’art. 6 stabilisce che l’ufficio postale “espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso delle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi“.

Per quanto riguarda i buoni fruttiferi postali della serie “AA3”, l’art. 8 del D.M. del 17 ottobre 2001 prevede che la scadenza sia fissata al termine del settimo anno dall’emissione, mentre l’art. 4 del medesimo Decreto stabilisce che i buoni della serie “A3” possono essere liquidati al termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.