Fideiussione bancaria e consumatore: la qualità del garante va provata autonomamente, non si eredita dal debitore principale

Corte d’Appello di Trieste, Sez. II Civ., n. 120/2026: chi garantisce un consumatore non è automaticamente consumatore a sua volta; la clausola «a semplice richiesta scritta» rende sufficiente la diffida stragiudiziale per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c..

Il fideiussore garantisce il mutuo fondiario della moglie – persona fisica, dunque consumatore. Nei tempi in cui non paga le rate, la banca invia due raccomandate di messa in mora e poi avvia il pignoramento. Il fideiussore oppone il decreto ingiuntivo deducendo la nullità della clausola derogatoria all’art. 1957 c.c. in quanto vessatoria, rivendicando la propria qualità di consumatore desunta da quella della moglie debitrice principale. La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 120/2026, rigetta l’appello su un punto che vale come regola generale: la qualità di consumatore del fideiussore non si trasmette per accessorietà dal debitore principale. È un accertamento autonomo, che richiede prova specifica in relazione al contratto di garanzia. E senza quella prova, la clausola regge.

La vicenda processuale

La Banca Monte dei Paschi di Siena aveva ottenuto nel 2022 un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore per il pagamento di [OMISSIS] – saldo residuo del mutuo fondiario stipulato nel 2008 dalla moglie del garante, rimasto insoluto per oltre trenta rate – in forza del contratto di fideiussione omnibus del 14 maggio 2008. Il fideiussore propose opposizione eccependo la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto per conformità allo schema ABI colpito dal provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 e, in particolare, la decadenza della garanzia per mancato rispetto del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. a seguito della nullità della clausola n. 6 derogatoria. Il Tribunale di Pordenone rigettò l’opposizione con sentenza n. 356/2025, ritenendo validamente operante la clausola n. 7 del contratto – «pagamento a semplice richiesta scritta» – e tempestiva la diffida bancaria del 2 maggio 2017.

Il fideiussore propose appello censurando: l’erronea interpretazione della clausola n. 7, la tardività della notifica della raccomandata, la qualità di consumatore del fideiussore desumibile da quella della moglie-debitrice principale e la nullità della clausola n. 7 in quanto vessatoria e non trattata individualmente. La Banca resistette chiedendo la conferma della sentenza.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

L’art. 1957, comma 1, c.c. stabilisce che il fideiussore rimane obbligato solo se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, ha proposto le proprie istanze contro il debitore e le ha con diligenza continuate. La norma, nella sua interpretazione tradizionale, richiedeva un atto giudiziale; tuttavia la clausola «pagamento a semplice richiesta scritta» – costantemente presente nei contratti di fideiussione bancaria – ha indotto la giurisprudenza di legittimità a riconsiderare questa lettura. L’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) prevede la nullità delle clausole vessatorie inserite in contratti tra un professionista e un consumatore. L’art. 2528 c.c. – richiamato per analogia – conferma che la qualità soggettiva si acquisisce in forza di un atto specifico, non per trasmissione automatica da altro soggetto.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il problema della qualità di consumatore del fideiussore è uno dei nodi più delicati dell’attuale diritto bancario. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la valutazione va compiuta in relazione al contratto di garanzia in sé – verificando se esso rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio della professione del garante – e non in relazione al contratto principale garantito. Cass. civ. Sez. VI, n. 742/2020 ha recepito questo orientamento, escludendo che l’accessorietà fideiussoria possa proiettarsi sulla qualificazione soggettiva del garante: il fideiussore non è il «duplicato» del debitore principale. Più di recente, Cass. civ. Sez. III, n. 25612/2025 ha ulteriormente chiarito che i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senza considerare il contratto principale.

La clausola «a semplice richiesta scritta» (art. 7 schema ABI) è distinta dalla clausola derogatoria all’art. 1957 c.c. (art. 6 schema ABI). Mentre l’art. 6 elimina in toto il termine semestrale, l’art. 7 lo mantiene ma ne modifica il contenuto: la decadenza si evita con una semplice richiesta scritta stragiudiziale, senza necessità di un’azione giudiziale formale. Cass. civ. Sez. III, n. 11321/2025 – richiamata esplicitamente dalla Corte d’Appello di Trieste – ha confermato questa distinzione, precisando che interpretare diversamente significherebbe creare una contraddizione interna tra le clausole contrattuali: non si può definire «a prima richiesta» un adempimento subordinato all’esercizio di un’azione in giudizio.

Il principio guida: la qualità di consumatore si prova, non si desume

Chi invoca la tutela consumeristica per contestare una clausola del contratto di fideiussione deve dimostrare – in positivo e in modo specifico – che quel contratto è stato concluso al di fuori di qualsiasi attività professionale o imprenditoriale. La mera allegazione di ragioni solidaristiche («ho garantito la moglie per affetto, non per interesse professionale») non è sufficiente: è un’allegazione che resta priva di valore in assenza di prova concreta. In che modo si dimostra la qualità di consumatore del fideiussore? Con elementi oggettivi inerenti alla propria posizione: assenza di iscrizione in registri professionali, assenza di interessi economici diretti nell’operazione garantita, natura personale e non imprenditoriale del rapporto con il debitore principale. Tutto questo deve essere articolato in mezzi istruttori precisi – non lasciato come mera deduzione.

La decisione e il ragionamento della Corte

La Corte d’Appello ha rigettato entrambi i motivi di appello e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Sul primo motivo – erronea applicazione della clausola n. 7 e mancato rispetto del termine semestrale – la Corte ha distinto con precisione la funzione delle clausole nn. 6 e 7. La clausola n. 6 era stata concordata nulla dalle parti e dal Tribunale; la clausola n. 7, invece, non era stata investita da alcuna eccezione di nullità antitrust e operava autonomamente. La banca aveva inviato in data 2 maggio 2017 raccomandate alla mutuataria e al fideiussore al medesimo indirizzo risultante dal contratto di fideiussione e dagli atti di sospensione delle rate del mutuo. Le raccomandate erano state notificate per compiuta giacenza il 8 giugno 2017 – a trenta giorni dall’avviso di giacenza del 9 maggio 2017. L’obbligazione principale era quindi scaduta il 8 giugno 2017 e, entro sei mesi da quella data, la Banca aveva notificato il pignoramento immobiliare il 4 ottobre 2017: il termine semestrale era dunque rispettato sia con la diffida stragiudiziale sia con l’azione giudiziale. La contestazione del fideiussore di non essere stato residente a quell’indirizzo è stata respinta: per contrastare l’attestazione dell’ufficiale postale sarebbe occorsa una querela di falso, e la documentazione anagrafica prodotta solo in appello era tardiva e comunque di valore meramente presuntivo.

Sul secondo motivo – qualità di consumatore e vessatorietà della clausola n. 7 – la Corte ha accolto il principio di diritto nel senso che la qualità di consumatore del fideiussore è autonoma rispetto a quella del debitore principale. Ma ha verificato se nel caso concreto quella qualità fosse stata provata. La risposta è negativa: il fideiussore si era limitato ad allegare di aver garantito la moglie per ragioni solidaristiche, senza articolare alcun mezzo istruttorio sul punto. Non essendo stata dimostrata la qualità di consumatore, la disciplina dell’art. 34, comma 5, Codice del consumo era inapplicabile, la clausola n. 7 era valida in quanto specificamente approvata per iscritto, e il credito risultava documentalmente provato dal piano di ammortamento e dal prospetto degli interessi prodotti dalla Banca.

Studio Legale Montinaro