Una vicenda che affonda le radici in buoni postali fruttiferi emessi oltre vent’anni fa è giunta recentemente all’attenzione della Corte d’Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi su una questione di fondamentale importanza per migliaia di risparmiatori italiani. Al centro della controversia, tre titoli acquistati nel 2001 per un valore complessivo di settemila e cinquecento euro, il cui rimborso era stato negato dalle Poste invocando l’intervenuta prescrizione decennale del diritto.
La peculiarità del caso risiede nel fatto che i buoni non riportavano alcuna indicazione chiara circa la serie di appartenenza, elemento decisivo per determinare la loro durata e, di conseguenza, il termine dal quale iniziare a computare il decorso della prescrizione. I titolari dei buoni si erano visti rifiutare il rimborso una prima volta quando, nel gennaio 2014, si erano recati presso l’ufficio postale per richiedere la liquidazione. In quell’occasione, l’addetto aveva fornito loro un prospetto riepilogativo con l’indicazione manoscritta delle scadenze, tra cui quella dei tre buoni oggetto di controversia, fissata al dicembre 2021.
Confidando in tale informazione, i sottoscrittori avevano atteso pazientemente fino alla data indicata. Quando però, nel dicembre 2021, si erano nuovamente presentati per ottenere il rimborso, si erano visti opporre un diniego ancora più netto. Le Poste sostenevano infatti che la prescrizione decennale fosse già maturata nell’ottobre 2018, rendendo impossibile qualsiasi pagamento. A nulla era valso il reclamo presentato dai risparmiatori, rimasto senza esito.
La questione giuridica sottesa alla vicenda tocca temi di assoluta rilevanza per la tutela del risparmio, sancita costituzionalmente come valore primario dell’ordinamento. Si tratta di stabilire se e in quali limiti possa decorrere la prescrizione del diritto al rimborso quando le condizioni contrattuali non siano state rese note in modo chiaro e univoco al momento della sottoscrizione dei titoli. In particolare, nel caso di specie si poneva il problema della mancata indicazione della serie di appartenenza dei buoni, elemento che solo avrebbe consentito di individuare con certezza il regime giuridico applicabile tra due diverse tipologie istituite dal medesimo decreto ministeriale.
La vicenda processuale aveva già visto il Tribunale di Padova pronunciarsi in favore dei risparmiatori nell’anno 2024. Le Poste, non condividendo tale decisione, avevano impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello lagunare, confidando in una riforma del provvedimento. La decisione dei giudici veneziani era quindi attesa con particolare interesse, considerato il valore paradigmatico della questione per l’intero settore dei buoni postali fruttiferi e per la definizione degli obblighi informativi gravanti sull’emittente.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia trae origine dall’acquisto di tre buoni postali fruttiferi effettuato dai risparmiatori presso un ufficio postale nel mese di ottobre 2001. Ciascuno dei tre titoli aveva un valore nominale di duemila e cinquecento euro e riportava sul fronte la sola indicazione generica “a termine”, senza alcuna ulteriore specificazione circa la serie di appartenenza né tantomeno l’indicazione della scadenza. Tale omissione si sarebbe rivelata cruciale per l’evoluzione della vicenda processuale.
All’atto della sottoscrizione, secondo quanto dedotto dagli attori in giudizio, non era stato consegnato loro alcun foglio informativo analitico che illustrasse le caratteristiche tecniche dei titoli acquistati. In particolare, non erano state fornite indicazioni precise circa il termine di scadenza dei buoni né era stato specificato il decorso del termine di prescrizione decennale per ottenere il rimborso del capitale e degli interessi maturati. I sottoscrittori si erano dunque trovati nella condizione di possedere titoli apparentemente regolari, ma privi di quegli elementi informativi essenziali che avrebbero consentito loro di pianificare correttamente il momento in cui esercitare il diritto al rimborso.
Trascorsi diversi anni dall’emissione, nel gennaio 2014 i titolari dei buoni si erano recati presso l’ufficio postale per richiedere informazioni e procedere eventualmente al rimborso anticipato. In quell’occasione, l’impiegato addetto aveva comunicato loro che i buoni avrebbero avuto scadenza nel dicembre 2021 e aveva rilasciato un prospetto riepilogativo di tutti i titoli da essi posseduti, con annotazione manoscritta degli importi e delle relative scadenze, ivi inclusa quella dei tre buoni oggetto di causa.
Tuttavia, sempre in quella medesima occasione del gennaio 2014, il rimborso era stato loro rifiutato. Le ragioni di tale diniego non risultano chiaramente documentate negli atti di causa, ma si può ragionevolmente presumere che l’ufficio postale ritenesse non ancora maturata la scadenza dei titoli. I risparmiatori, confortati dalle informazioni ricevute circa la scadenza futura nel dicembre 2021, avevano quindi conservato i buoni confidando di poter ottenere il rimborso alla data indicata dall’impiegato postale.
Nel corso degli anni successivi, i titoli erano rimasti nella disponibilità dei sottoscrittori senza che venisse effettuato alcun ulteriore tentativo di rimborso. Quando poi, nel dicembre 2021, alla data che era stata loro indicata come termine di scadenza, si erano nuovamente presentati presso lo stesso ufficio postale per richiedere la liquidazione del capitale e degli interessi maturati, si erano visti nuovamente negare il pagamento. Questa volta però la motivazione addotta era radicalmente diversa e per loro del tutto inaspettata.
L’impiegato con cui avevano interloquito aveva opposto loro l’intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale, che sarebbe maturato nell’ottobre 2018, ben tre anni prima rispetto alla data in cui si erano presentati per il rimborso. A riprova di tale circostanza, l’addetto aveva apposto a penna sul retro dei buoni la dicitura “AA2”, indicativa secondo le Poste della serie di appartenenza dei titoli, serie caratterizzata da una durata settennale e quindi da una scadenza collocata nell’ottobre 2008.
Di fronte a questo ulteriore diniego, i risparmiatori avevano esperito il procedimento di reclamo previsto dalla normativa di settore, rivolgendosi direttamente alla società Poste per contestare il rifiuto del rimborso. Anche tale tentativo era però risultato infruttuoso, avendo la convenuta confermato la propria posizione circa l’intervenuta prescrizione del diritto. Esauriti i tentativi di composizione stragiudiziale della controversia, i titolari dei buoni avevano quindi promosso preventivamente il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi senza esito, per poi adire l’autorità giudiziaria nel novembre 2022.
Nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, gli attori avevano formulato una domanda principale volta a ottenere la condanna delle Poste al pagamento del capitale e degli interessi maturati sui tre buoni, argomentando che il termine di prescrizione non potesse considerarsi decorso in assenza di una conoscenza certa e incolpevole del momento da cui iniziare a computarlo. In via subordinata, avevano chiesto la condanna al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’emittente, quantificando tale danno in misura pari al controvalore dei buoni.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La disciplina dei buoni postali fruttiferi ha conosciuto nel corso degli anni diverse evoluzioni normative, con l’obiettivo di contemperare le esigenze di tutela del risparmio con quelle di certezza dei rapporti giuridici. Il principale riferimento normativo è costituito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 156/1973, meglio conosciuto come Codice Postale, che dedica un apposito capo alla regolamentazione di questi strumenti di investimento.
