Comodato per vivere con la famiglia: quando non è precario e non si può revocare ad nutum

Cass. civ., Sez. III, n. 573/2025: rigettato il ricorso del comodante trustee, confermata la natura non precaria del comodato destinato alle esigenze abitative familiari.

Chi concede un immobile in comodato a un parente perché vi abiti con la propria famiglia si trova spesso a fare i conti, anni dopo, con la pretesa di riaverlo indietro in tempi brevi. La Cassazione, con l’ordinanza n. 573/2025, ribadisce un principio che incide direttamente sulla qualificazione di questi contratti: il comodato per esigenze abitative familiari non è mai precario, anche quando le parti non abbiano fissato alcun termine espresso di durata. La distinzione tra comodato propriamente detto e comodato precario, apparentemente tecnica, determina in concreto se il comodante possa recuperare l’immobile a semplice richiesta oppure debba attendere il sopravvenire di un bisogno urgente e imprevisto. Il caso, che coinvolge un trust familiare proprietario dell’immobile, offre alla Suprema Corte l’occasione per fare il punto su un orientamento consolidato fin dalle Sezioni Unite del 2014.

La vicenda processuale

Il comodante, quale trustee di un trust familiare, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino il comodatario, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione di un contratto di comodato risalente al 2009, avente ad oggetto un appartamento in provincia di Torino confluito nel patrimonio del trust nel 2010, con conseguente condanna al rilascio e al pagamento di una penale contrattuale di [OMISSIS]. Il comodante sosteneva di aver richiesto la restituzione del bene, rimasta senza esito, e invocava la clausola penale prevista per il ritardo nella riconsegna.

Il Tribunale rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese di lite. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 2023, confermava integralmente la decisione di primo grado, ritenendo che il contratto di comodato non prevedesse affatto un termine ancorato all’esistenza di una famiglia del comodatario, bensì fosse destinato a soddisfare l’uso specifico di vivere con la propria famiglia, con un termine implicito di durata desumibile dalla destinazione impressa al bene. La Corte territoriale escludeva altresì che la clausola contrattuale con cui il comodatario si impegnava a restituire il bene entro trenta giorni dalla richiesta fosse incompatibile con tale ricostruzione, non trattandosi di un termine espresso di durata.

Il comodante proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il ricorso veniva dapprima ritenuto inammissibile con proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente proponeva opposizione, ottenendo la fissazione della trattazione ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e depositando successiva memoria.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La decisione ruota attorno alla distinzione tra le due figure disciplinate dal codice civile in materia di comodato. Da un lato gli artt. 1803 e 1809 c.c., che regolano il comodato propriamente detto, in cui la restituzione anticipata può essere chiesta solo in caso di sopravvenienza di un bisogno urgente e imprevisto. Dall’altro l’art. 1810 c.c., rubricato comodato senza determinazione di durata, che consente al comodante di richiedere la restituzione ad nutum, cioè senza necessità di motivazione. Vengono altresì in rilievo gli artt. 1362, 1371 e 1372 c.c., richiamati dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto e di criteri sussidiari.

Gli istituti giuridici coinvolti

La Corte ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale sul punto, richiamando anzitutto le Sezioni Unite del 2014, che hanno stabilito come il comodato di immobile stipulato per la soddisfazione di esigenze abitative familiari del comodatario, pur inquadrabile nello schema del comodato a termine indeterminato, non sia riconducibile alla disciplina dell’art. 1810 c.c., bensì a quella dell’art. 1809 c.c., in quanto la durata della concessione – pur non ancorata a un termine prefissato – risulta comunque desumibile per relationem dall’uso convenuto. A tale genere di comodato, ispirato da finalità solidaristiche, mal si attaglia la natura instabile propria del comodato precario.

Il principio guida: la clausola “vivere con la propria famiglia” non configura precarietà

Il nucleo della pronuncia riguarda l’interpretazione di una clausola che destina l’immobile all’uso specifico di vivere con la propria famiglia. Ma questa formulazione, generica quanto alla durata, trasforma davvero il rapporto in un comodato precario revocabile in ogni momento? La Cassazione risponde negativamente, precisando che il riferimento alla vita del comodatario – richiamando in proposito il proprio precedente del 2014 sulla concessione in comodato per tutta la vita del beneficiario – permette comunque di individuare un termine finale, per quanto lontano nel tempo, di cui è certo l’an e incerto il quando. Ne discende l’applicazione della disciplina dell’art. 1809 c.c. e non quella del comodato precario, non potendo il rapporto essere connotato dalla precarietà.

La decisione e il ragionamento della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente l’impostazione della Corte territoriale. Il ragionamento si sviluppa lungo un doppio binario. Anzitutto, sul piano dei principi, la Corte ribadisce la distinzione tra comodato propriamente detto e comodato precario, sottolineando come l’esistenza di una destinazione dell’uso – nel caso di specie, le esigenze abitative della famiglia del comodatario – imprima al rapporto un termine implicito di durata, sottraendolo così alla possibilità di recesso ad nutum riservata al solo comodato senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c..

Quanto al primo motivo, con cui il ricorrente sosteneva che il termine “famiglia”, essendo generico e indeterminato, potrebbe prolungare il comodato per tutta la vita del comodatario risolvendosi in un’abnormità giuridica assimilabile a un diritto reale atipico, la Corte richiama il proprio precedente del 2014 in tema di comodato vitalizio, per il quale l’inserimento di un elemento accidentale di durata – per quanto esteso, come l’intera vita del beneficiario – non elimina la natura di contratto a termine, limitandosi a rendere incerto il momento della cessazione senza mai eliminarlo. La Corte d’appello, del resto, aveva già chiarito che la clausola contrattuale non garantiva la durata del comodato fino a quando fosse esistita una famiglia del comodatario in senso assoluto, ma correlava il termine implicito alla permanenza della destinazione abitativa familiare, cessata la quale sarebbe cessato anche il vincolo.

Quanto al secondo motivo, relativo alla clausola che imponeva la restituzione entro trenta giorni dalla richiesta, la Cassazione conferma che tale previsione non collide con la qualificazione del rapporto come comodato a termine indeterminato ex art. 1809 c.c., poiché non fissa un termine espresso di durata ma disciplina piuttosto le modalità della riconsegna una volta maturato il presupposto della cessazione dell’uso familiare. La Corte valorizza inoltre, a conferma dell’esclusione della precarietà, altre clausole del contratto: l’espressa previsione della risoluzione immediata in caso di separazione coniugale o decesso del comodatario, entrambe ipotesi che integrano la cessazione della vivenza familiare nell’immobile, e non già eventi rimessi all’arbitrio del comodante.

Per il professionista che redige o interpreta contratti di comodato destinati a esigenze abitative familiari, la sentenza offre un’indicazione pratica di rilievo: una clausola generica sulla destinazione d’uso, se collegata alla vita familiare del comodatario, non equivale a mancanza di termine e non consente al comodante di recuperare l’immobile semplicemente notificando una richiesta di restituzione, dovendo piuttosto dimostrare che sia venuta meno la destinazione stessa, ovvero la sopravvenienza di un bisogno urgente e imprevisto ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c..

La Corte, pur rigettando il ricorso, ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione della delicatezza della vicenda e della serietà delle argomentazioni proposte dal ricorrente, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Studio Legale Montinaro