Preliminare inadempiuto: la caparra va restituita anche senza recesso

Trib. Cassino, n. 1307/2026: confermata la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore, con condanna per lite temeraria.

Chi promette di vendere un terreno e non ottiene mai il permesso a costruire, condizione pattuita per il rogito, rischia più della semplice perdita dell’affare. Il Tribunale di Cassino ha confermato che l’inadempimento su un adempimento urbanistico essenziale giustifica la risoluzione del preliminare e la restituzione della caparra, anche quando il giudice non lo dichiara espressamente. La vicenda nasce da un contratto preliminare di compravendita di terreni, la cui stipula del definitivo era subordinata all’ottenimento del frazionamento catastale. Il caso interessa perché tocca sia l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sia i criteri di gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., due questioni ricorrenti nel contenzioso sui preliminari.

La vicenda processuale

Nel 2012 le parti avevano sottoscritto un contratto preliminare relativo a terreni siti nel comune di Cervaro, al prezzo pattuito, con versamento di una caparra confirmatoria da parte del promissario acquirente. Il pagamento del residuo prezzo era subordinato all’adempimento, da parte del promittente venditore, di incombenti urbanistici ed edilizi, in particolare l’ottenimento del permesso a costruire e l’approvazione del tipo di frazionamento, presupposti indicati come condizione per la stipula del rogito entro sessanta giorni dal loro perfezionamento.

Il promittente venditore non aveva mai comunicato l’approvazione del frazionamento, rendendo impossibile la stipula del definitivo. Il promissario acquirente aveva quindi inviato diffida di risoluzione, chiedendo la restituzione della caparra. Il Giudice di Pace di Cassino, con sentenza del 2020, aveva accolto la domanda, dichiarando l’inadempimento del promittente venditore e condannandolo alla restituzione della somma. Quest’ultimo aveva proposto appello, eccependo la nullità della sentenza per incompetenza per valore, per mancato esperimento della negoziazione assistita e della mediazione, per omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione, e contestando infine l’accertamento della gravità dell’inadempimento. La parte appellata, costituitasi, aveva chiesto il rigetto del gravame e la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La decisione si fonda sugli artt. 38, 112 e 281-sexies c.p.c., sull’art. 3 della l. 162/2014 in materia di negoziazione assistita, sull’art. 5 del d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione, nonché sugli artt. 1385, 1453 e 1455 c.c. in tema di caparra confirmatoria e risoluzione per inadempimento. Rileva infine l’art. 96, terzo comma, c.p.c., relativo alla responsabilità aggravata per lite temeraria, e l’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione.

Le decadenze processuali: incompetenza, negoziazione e mediazione

Il Tribunale ha innanzitutto respinto le eccezioni di rito. Quanto all’incompetenza per valore, l’art. 38 c.p.c. impone che essa sia sollevata a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, salva la rilevabilità d’ufficio non oltre la prima udienza di trattazione. Nel caso di specie nessuna eccezione era stata sollevata in primo grado, con conseguente definitivo radicamento della competenza, secondo quanto ribadito da Cass. n. 11329/2025. Analogo destino ha avuto l’eccezione relativa al mancato esperimento della negoziazione assistita e della mediazione: entrambe le procedure, quando costituiscono condizione di procedibilità, richiedono un’eccezione tempestiva, non oltre la prima udienza, sia per espressa previsione dell’art. 3 della l. 162/2014 sia dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Non essendo mai state sollevate in primo grado, tali eccezioni sono risultate inammissibili in appello.

L’omessa pronuncia e gli effetti restitutori della caparra

Il punto di maggiore interesse riguarda il rapporto tra dichiarazione di risoluzione e condanna restitutoria. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo quando manchi completamente un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso, mentre va escluso quando la questione risulti implicitamente assorbita in altre statuizioni, come chiarito dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 24879/2023. Il tribunale ha ritenuto che la condanna alla restituzione della caparra presupponesse logicamente la risoluzione del contratto, pur non essendo questa dichiarata esplicitamente in dispositivo. In presenza di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., la parte adempiente può alternativamente recedere trattenendo la caparra o pretendendone il doppio, oppure agire per la risoluzione ordinaria ex artt. 1453 e 1455 c.c.: nel secondo caso la restituzione della caparra discende dagli effetti restitutori della risoluzione, perdendo la funzione di limitazione forfettaria del danno, come già affermato da Cass. n. 11012/2018. Ma cosa succede se il giudice condanna alla restituzione senza pronunciarsi espressamente sulla risoluzione? La riposta del tribunale è che la declaratoria può ritenersi implicita nella condanna consequenziale, escludendo così il vizio di omessa pronuncia.

La gravità dell’inadempimento nel preliminare

L’art. 1455 c.c. richiede che l’inadempimento non sia di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra parte, valutazione che va condotta in concreto e non in astratto, tenendo conto di ciò che le parti si erano effettivamente proposte. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il giudice deve considerare tutte le circostanze oggettive e soggettive idonee ad alterare l’equilibrio contrattuale, secondo quanto affermato da Cass. n. 9399/2025, trattandosi di un accertamento di merito sindacabile in cassazione solo per anomalie motivazionali, come precisato da Cass. n. 17167/2026. Nella vicenda esaminata, l’obbligo di ottenere il permesso a costruire e il frazionamento era stato espressamente configurato dalle parti come presupposto indefettibile per il rogito, in linea con l’orientamento secondo cui la regolarizzazione catastale costituisce elemento essenziale dell’obbligo di stipulare, come affermato da Cass. n. 13959/2025.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il tribunale ha ritenuto pienamente provato l’inadempimento del promittente venditore. Quest’ultimo non aveva mai contestato di aver assunto l’obbligo relativo al permesso a costruire e al frazionamento, né aveva dedotto di avervi provveduto, limitandosi ad attribuire la responsabilità del ritardo al promissario acquirente. Tale versione è stata smentita dalla testimonianza del geometra incaricato, il quale ha dichiarato di non aver mai ricevuto incarichi dal promissario acquirente in relazione agli adempimenti urbanistici. Dagli atti è emerso, inoltre, che la pratica edilizia non era mai stata definita per la mancata produzione, da parte del promittente venditore, della documentazione richiesta dall’ufficio tecnico comunale, circostanza mai contestata né superata nel corso del giudizio.

Su queste basi, il giudice ha confermato che l’inadempimento presentava il carattere della gravità richiesto dall’art. 1455 c.c., non essendo emersa alcuna prova a sostegno dell’asserita perdita di interesse del promissario acquirente alla stipula del definitivo. L’appello è stato dunque integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Il tribunale ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ravvisando nell’evidente infondatezza dei motivi di impugnazione, percepibile con un grado anche minimo di diligenza, il carattere pretestuoso e strumentale dell’appello, secondo i criteri già delineati da Trib. Roma n. 24/2021 e da C. App. Napoli n. 6245/2025. Ne è derivata la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite, di un’ulteriore somma per responsabilità aggravata e del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.

Studio Legale Montinaro