Convivente more uxorio e diritti successori: la Corte d’Appello di Bologna esclude la legittima

Corte d’Appello di Bologna, n. 1830/2026: rigettato l’appello del convivente superstite, confermata la nullità del secondo testamento.

Il convivente more uxorio ha diritto a una quota di legittima quando il defunto non lo ha menzionato in un testamento aggiornato? La domanda torna periodicamente nelle aule di giustizia, complice il vuoto lasciato dalla legge n. 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto. La Corte d’Appello di Bologna, chiamata a decidere una controversia successoria innescata dall’impugnazione di un testamento olografo, coglie l’occasione per tracciare con nettezza i confini tra la disciplina della convivenza di fatto e il diritto successorio in senso proprio. Il tema dei diritti successori del convivente more uxorio si intreccia qui con una vicenda di accertamento negativo di autenticità testamentaria, risolta sulla base di una consulenza tecnica grafologica. Ne emerge un quadro netto: senza una modifica legislativa, il convivente superstite non può reclamare alcuna quota riservata.

La vicenda processuale

La controversia trae origine dalla morte di una donna, deceduta a Modena nel 2018, della quale risultavano esistenti due schede testamentarie olografe di contenuto contrastante. La prima, del 2014, istituiva erede universale una donna legata alla de cuius da un rapporto di affetto profondo, benché priva di vincoli di parentela. La seconda, del 2018, nominava erede universale un uomo che si qualificava come compagno convivente della defunta, conosciuto – secondo la ricostruzione dell’erede testamentaria del primo atto – solo pochi mesi prima del decesso per ragioni professionali.

L’erede in forza del primo testamento agiva dinanzi al Tribunale di Modena per far dichiarare la falsità – l’apocrifia – della seconda scheda testamentaria, evidenziando incompatibilità grafiche rispetto alla scrittura abituale della testatrice. Il convenuto resisteva, sostenendo l’autenticità del testamento a proprio favore e proponendo, in via subordinata, domanda riconvenzionale di annullamento del primo testamento per presunto vizio del consenso.

Espletata una consulenza tecnica d’ufficio di natura grafologica, il Tribunale accoglieva la domanda attorea: dichiarava nullo, perché apocrifo, il testamento del 2018 e valido quello del 2014, rigettando la domanda di petizione ereditaria per genericità delle allegazioni, la domanda di lite temeraria e dichiarando inammissibile, per carenza di interesse, la riconvenzionale del convenuto. Quest’ultimo proponeva appello articolando tre motivi: l’omessa valutazione dei rapporti affettivi intercorsi con la defunta, un preteso vuoto normativo della legge Cirinnà quanto ai diritti successori del convivente superstite – con richiesta di rimessione degli atti alla Corte di cassazione per una questione di legittimità costituzionale – e infine la contestazione della consulenza grafologica, di cui chiedeva la rinnovazione con la nomina di un consulente grafopatologo.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il nucleo della decisione ruota attorno alla legge n. 76/2016, che ha introdotto una disciplina organica delle convivenze di fatto attribuendo al convivente superstite diritti limitati – assistenziali, abitativi, di subentro nel contratto di locazione – ma nessuna posizione successoria legale. Rilevano poi l’art. 624, comma 1, c.c., richiamato dal convenuto per l’azione di annullamento del testamento per vizio del consenso, e l’art. 463, comma 1, c.c. in tema di indegnità a succedere, disposizione a carattere tassativo su cui si era misurata, senza successo, la domanda riconvenzionale attorea in primo grado. Sul piano strettamente processuale, la Corte richiama infine l’art. 363-bis c.p.c., relativo al rinvio pregiudiziale in Cassazione, istituto del tutto distinto – e qui non pertinente – rispetto all’incidente di legittimità costituzionale.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il giudizio di accertamento negativo dell’autenticità di un testamento olografo si fonda su un principio consolidato: grava su chi contesta la genuinità della scrittura l’onere di dimostrarne la falsità, secondo le regole generali in materia di accertamento negativo. In questo contesto, la prova per eccellenza resta quella grafologica, affidata al consulente tecnico d’ufficio, il quale gode di ampia discrezionalità tecnica pur restando il giudice libero di discostarsene, purché con motivazione logica e rigorosa. La Corte bolognese ribadisce che il giudizio sulla validità di un testamento resta questione «eminentemente tecnico-documentale», rispetto alla quale le ricostruzioni soggettive dei rapporti personali tra le parti assumono un ruolo del tutto sussidiario.

Il principio guida: irrilevanza della convivenza more uxorio nel giudizio di falsità testamentaria

Qui si colloca il punto più significativo della pronuncia. Ma cosa succede quando l’appellante invoca la propria condizione di convivente per giustificare la validità del testamento a suo favore? Secondo la Corte, nulla: l’esistenza o meno di una relazione sentimentale con la de cuius risulta processualmente irrilevante rispetto al thema decidendum, che riguarda esclusivamente l’autenticità della scrittura testamentaria. Anche a voler ammettere, per mera ipotesi, che l’appellante fosse davvero stato convivente more uxorio della defunta – circostanza peraltro non provata – i diritti riconosciuti dalla legge Cirinnà non comprendono alcuna posizione successoria legale. Il vuoto normativo denunciato dall’appellante, dunque, esiste, ma non è colmabile in via giudiziale: rientra nella discrezionalità del legislatore, non del giudice ordinario, stabilire se e in che misura il convivente superstite debba essere equiparato al coniuge ai fini della successione necessaria.

Quanto alla richiesta di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per una questione di illegittimità costituzionale, la Corte d’Appello chiarisce che un simile meccanismo di rimessione diretta non è previsto dall’ordinamento: la questione di legittimità costituzionale va sollevata in via incidentale dinanzi al giudice del procedimento in corso, che – ove non la ritenga manifestamente infondata e rilevante – la trasmette alla Corte costituzionale, non certo alla Cassazione. E se, in via alternativa, la si volesse interpretare come richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., neppure questa via risulterebbe percorribile, mancando il presupposto per cui la questione debba essere necessaria alla definizione, anche parziale, del giudizio: qui la questione sui diritti successori del convivente resta del tutto estranea al petitum, incentrato sulla sola falsità del testamento.

La decisione e il ragionamento della Corte

I primi due motivi di appello, esaminati congiuntamente per la loro connessione tematica, vengono respinti sulla base del ragionamento appena illustrato: irrilevanti sul piano giuridico i rapporti personali tra le parti, inammissibile la richiesta di trasmissione degli atti alla Suprema Corte. La Corte territoriale conferma così integralmente l’impostazione del giudice di primo grado, che aveva correttamente privilegiato l’accertamento oggettivo della consulenza tecnica rispetto alle allegazioni soggettive delle parti.

Il terzo motivo, relativo alla richiesta di rinnovazione della c.t.u. grafologica con nomina di un consulente grafopatologo, viene parimenti disatteso. La Corte ricorda che, affinché sia giustificata la rinnovazione di una consulenza, le censure devono presentare carattere di specificità: non generiche osservazioni di ordine psicologico o culturale sulla persona del consulente, bensì puntuali omissioni nell’espletamento dell’incarico, carenze scientifiche o affermazioni illogiche riscontrabili nell’elaborato. Nel caso di specie, l’elaborato del consulente d’ufficio veniva giudicato ampio, esaustivo e sorretto da motivazione adeguata, avendo il consulente risposto in modo puntuale alle osservazioni critiche del consulente di parte, tra cui l’ipotesi di un’alterazione del grafismo riconducibile a una condizione di alcolismo cronico della testatrice. La Corte rileva, peraltro, come la richiesta di un accertamento grafopatologico fosse stata avanzata dal consulente di parte solo dopo avere appreso l’esito sfavorevole della consulenza d’ufficio, circostanza che ne indeboliva ulteriormente la fondatezza.

Confermata dunque integralmente la sentenza di primo grado – nullità del testamento del 2018 in quanto apocrifo, validità di quello del 2014 – l’appello viene rigettato nella sua interezza, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell’appellata, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. La Corte dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente, richiamando sul punto i precedenti delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

La pronuncia offre un’indicazione operativa di rilievo per chi assiste eredi legittimi o testamentari in liti successorie complicate da situazioni di convivenza di fatto: senza una specifica disposizione testamentaria o un intervento normativo dedicato, l’affectio tra convivente superstite e de cuius – per quanto duratura o intensa – non produce alcun effetto successorio automatico. Chi intende tutelare il proprio convivente in sede ereditaria deve continuare ad affidarsi agli strumenti tradizionali: testamento, donazione, o gli altri istituti previsti dal codice civile, poiché la legge Cirinnà, allo stato, non colma quel vuoto.

Studio Legale Montinaro