Trib. Milano, n. 4695/2026: la diseredazione riferita al solo testamento non opera se la disposizione principale è caduta per premorienza del beneficiario.
Quando un testamento esclude i parenti «dal presente testamento» e non «dalla mia eredità», la clausola di diseredazione non è in grado di impedire l’apertura della successione legittima. La clausola di diseredazione – pur astrattamente valida – produce effetti solo nell’ambito della specifica regolamentazione testamentaria a cui è funzionalmente collegata. Se quella regolamentazione non ha trovato attuazione per la premorienza del beneficiario principale, la clausola stessa decade insieme ad essa. È il principio affermato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 4695/2026, depositata il 31 maggio 2026. Una pronuncia che non si limita a ribadire la validità astratta della diseredazione – questione già risolta dalla Cassazione – ma ne delimita con precisione i confini applicativi concreti. La differenza tra «escludere dal testamento» ed «escludere dall’eredità» non è un dettaglio lessicale. È il discrimine tra una diseredazione efficace e una clausola destinata a restare inoperante.
La vicenda processuale
Una de cuius, deceduta nella provincia di Milano nel 2020, aveva redatto nel 2000 un testamento olografo. Nel documento, la testatrice disponeva di lasciare tutto al marito – con la sola eccezione di un legato di [OMISSIS] in favore del nipote – e aggiungeva: «È mia ferma volontà escludere dal presente testamento qualsiasi altro parente, sia esso vicino o lontano». Il testamento prevedeva inoltre che, dopo la morte del marito, il patrimonio residuo sarebbe stato devoluto alla costruzione di canili per cani randagi e abbandonati.
Il marito, beneficiario principale, era tuttavia premorto alla testatrice nel 2009, ossia undici anni prima del decesso di quest’ultima. A seguito dell’apertura della procedura di curatela dell’eredità giacente presso il Tribunale della provincia competente, veniva rinvenuto il testamento olografo. Il giudice della procedura riteneva che la volontà testamentaria non potesse trovare esecuzione: la disposizione principale era caduta per premorienza del marito, la disposizione relativa ai canili era nulla per indeterminatezza del beneficiario, e la clausola di diseredazione non poteva da sola escludere l’operatività della successione legittima.
Il curatore procedeva quindi alla ricerca degli eredi legittimi, individuando tre parenti collaterali di terzo grado in linea paterna – figli del fratello della de cuius – i quali accettavano l’eredità con atto notarile nel 2024. Il valore dei beni ereditari ammontava a [OMISSIS].
L’Agenzia del Demanio, non condividendo tale impostazione, interveniva prima nella procedura di volontaria giurisdizione e poi, a seguito del decreto di chiusura della curatela, introduceva il presente giudizio ordinario. La domanda attorea chiedeva di dichiarare l’insussistenza della qualità di eredi in capo ai convenuti, l’invalidità della loro accettazione e – in via consequenziale – l’accertamento della mancanza di successibili, con conseguente devoluzione del patrimonio allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c..
I convenuti si costituivano eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria (nelle more esperita) e per il mancato reclamo del decreto della procedura di volontaria giurisdizione. Nel merito, sostenevano che la clausola di diseredazione fosse inscindibilmente collegata alla sopravvivenza del marito e, venuta meno tale finalità, non potesse operare autonomamente rispetto alla successione legittima. Chiedevano inoltre la condanna dell’attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La vicenda coinvolge tre disposizioni del codice civile in tensione tra loro. L’art. 587 c.c. definisce il testamento come atto con cui il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse: in questa cornice si colloca la questione dell’ammissibilità della clausola di diseredazione, che non istituisce un erede ma si limita a escludere determinati soggetti dalla successione. L’art. 536 c.c. e seguenti disciplinano la riserva in favore dei legittimari: nel caso di specie, non vi erano legittimari in vita al momento dell’apertura della successione, essendo stati individuati come successibili più vicini soltanto parenti collaterali di terzo grado, estranei alla categoria degli aventi diritto alla quota di legittima. L’art. 586 c.c., infine, prevede la devoluzione allo Stato del patrimonio ereditario quando manchi del tutto ogni successibile – disposizione su cui l’Agenzia del Demanio fondava il proprio interesse ad agire.
Gli istituti giuridici coinvolti
La clausola di diseredazione è un istituto la cui ammissibilità è stata a lungo dibattuta. La giurisprudenza di legittimità ne ha definitivamente riconosciuto la validità: con la sentenza n. 8352/2012 e, successivamente, con la sentenza n. 26062/2018, la Cassazione ha affermato che il testatore può validamente escludere determinati soggetti dalla propria successione senza necessità di istituire contestualmente un erede. La diseredazione non richiede una motivazione e produce effetti indipendentemente dalla designazione di un diverso beneficiario.
Il tema affrontato dalla sentenza in commento, tuttavia, non è quello della validità astratta dell’istituto – punto non controverso – ma della sua portata applicativa concreta in relazione alla formulazione adottata dalla testatrice e alle vicende sopravvenute. Qui il Tribunale si discosta nettamente dall’impostazione dell’attrice: il problema non è se la diseredazione sia valida in astratto, ma se la specifica clausola contenuta in quel testamento sia in grado di operare anche rispetto alla successione legittima apertasi per la premorienza del marito.
La clausola di diseredazione e l’interpretazione del testamento
La questione centrale della pronuncia è questa: una clausola che esclude i parenti «dal presente testamento» equivale a escluderli «dalla mia eredità»?
Il Tribunale risponde negativamente, con un’argomentazione che valorizza in modo determinante il dato letterale. La testatrice ha adoperato una formula circoscritta al «presente testamento», non all’eredità in senso lato. Tale scelta lessicale non è irrilevante. Essa induce a ritenere che l’esclusione fosse riferita alla specifica regolamentazione testamentaria predisposta – in primo luogo, la disposizione in favore del marito – e non a qualunque ipotesi successoria, compresa quella che si sarebbe realizzata per effetto della premorienza di quest’ultimo.
Ma cosa succede se la clausola di diseredazione è formulata in modo ambiguo o comunque non esplicito quanto alla successione legittima? Il Tribunale indica un criterio ermeneutico preciso: l’interprete deve ricostruire la volontà del testatore tenendo conto del contesto letterale e logico dell’intera scheda testamentaria, non del solo enunciato della clausola isolatamente considerato. In questa prospettiva, la collocazione della clausola – inserita immediatamente dopo la disposizione in favore del marito, e non al termine dell’intero testamento – depone per la sua natura accessoria rispetto a quella disposizione.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda dell’Agenzia del Demanio, ritenendo che la clausola di diseredazione non fosse idonea a escludere l’operatività della successione legittima in favore dei convenuti.
Il percorso argomentativo si articola su tre piani convergenti. Il primo è letterale: la testatrice non ha scritto «escludo i miei parenti dalla mia eredità», ma «escludo i miei parenti dal presente testamento». La differenza, agli occhi del giudice, è decisiva. Se la volontà ablativa fosse stata generale e assoluta, la de cuius avrebbe utilizzato una formula più ampia, riferita all’eredità nella sua interezza e non alla specifica scheda testamentaria. Il fatto che abbia scelto una locuzione circoscritta al «presente testamento» conferma che la clausola era funzionale a garantire l’esclusività della disposizione in favore del marito – non a regolare ogni possibile scenario successorio.
Il secondo piano è sistematico-funzionale. La clausola, nella ricostruzione del Tribunale, era inscindibilmente collegata alla disposizione attributiva in favore del coniuge. La sua funzione era quella di blindare quella disposizione, impedendo che altri parenti potessero concorrere con il marito. Venuta meno la disposizione principale per premorienza del beneficiario, la clausola accessoria ha perso la propria ragion d’essere. Non può sopravvivere autonomamente rispetto alla successione legittima, perché non era stata pensata per regolarla.
Il terzo piano è comparativo. Il Tribunale ha richiamato le clausole di diseredazione esaminate dalla Cassazione nei precedenti invocati dalla stessa attrice, evidenziando come in quei casi la volontà ablativa fosse espressa con formule ampie, generali, talvolta motivate («perché immeritevoli»), e sempre riferite all’intero patrimonio del testatore. Il confronto è istruttivo: laddove la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la validità ed efficacia della diseredazione, lo ha fatto in presenza di formulazioni inequivocabilmente estese all’intera successione. Nel caso in esame, invece, la formulazione limitata al «presente testamento» impedisce di attribuire alla clausola una portata che essa letteralmente non ha.
Conseguenza diretta è l’inapplicabilità dell’art. 586 c.c..: i parenti collaterali convenuti sono eredi legittimi che hanno regolarmente accettato l’eredità. Non vi è alcuna mancanza di successibili. Il patrimonio ereditario non può essere devoluto allo Stato. La domanda dell’Agenzia del Demanio è stata rigettata con condanna alle spese processuali e alle spese della fase di mediazione obbligatoria, liquidate sulla base dei valori minimi dello scaglione applicabile al D.M. 147/2022, tenuto conto della natura documentale della controversia. La domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti è stata invece respinta, non avendo le difese dell’attrice superato la soglia della normale dialettica processuale.
Per il professionista che opera in materia successoria, la pronuncia offre un’indicazione pratica di sicuro rilievo: la clausola di diseredazione deve essere redatta con formula ampia, riferita esplicitamente all’eredità e non al solo testamento, se si vuole che essa produca effetti anche rispetto alla successione legittima. Una diseredazione limitata al «presente testamento» – specie se inserita nel contesto di una disposizione a favore di un beneficiario specifico – rischia di essere interpretata come clausola funzionale a quella sola disposizione, e quindi destinata a cadere con essa.
